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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 14/11/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Giuseppe Verdi n. 20/D, C.F. , C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]in Casale (BO) Parte_2
Via Sant'Alberto n. 249/a, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Barbara Lepore (C.F. ) e Laura C.F._3
AL (C.F. ), elettivamente domiciliati presso i difensori, i quali difensori C.F._4 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 e 0532/1640226 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/01/2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 20 aprile 1997 in Poggio NA (FE), trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Poggio
NA (FE) atto n. 3 parte II serie A anno 1997 e che dalla unione sono nate due figlie, entrambe a
Cento (FE), in data 25.05.1999, attualmente borsista presso con redditi che la rendono Per_1 CP_1 autonoma economicamente, e in data 03.11.2003, studentessa presso e non Per_2 CP_1 autosufficiente economicamente;
hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno divorzile;
2) il Sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne ma non Pt_2 Per_2 economicamente autonoma, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di concorso al di lei mantenimento ordinario;
3) entrambi i genitori concorreranno in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia Per_2 secondo le tipologie e le modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si riportano: A) SPESE MEDICHE 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in cliniche private;
B) SPESE SCOLASTICHE 1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
C)
SPESE EXTRA SCOLASTICHE 1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche sino a un tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) baby-sitter; b) campi estivi. Le spese extra di cui al punto che precede e quelle anticipate da uno dei genitori verranno in ogni caso rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo. Si precisa in particolare che, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni sette, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
****
All'udienza in data 13 novembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 19 febbraio 2025, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20/04/1997 a Poggio
NA (FE) fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2 nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il
[...] cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggio NA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1997 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_1 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 3/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Giuseppe Verdi n. 20/D, C.F. , C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]in Casale (BO) Parte_2
Via Sant'Alberto n. 249/a, C.F. C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Barbara Lepore (C.F. ) e Laura C.F._3
AL (C.F. ), elettivamente domiciliati presso i difensori, i quali difensori C.F._4 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento, per i casi in cui la legge lo consenta, al proprio numero di fax 0532/215532 e 0532/1640226 ovvero al proprio indirizzo di posta elettronica certificata e Email_1
Email_2
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: Ricorso per separazione personale dei coniugi su domanda congiunta ex art. 473 bis 51
c.p.c. con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02/01/2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 20 aprile 1997 in Poggio NA (FE), trascritto all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Poggio
NA (FE) atto n. 3 parte II serie A anno 1997 e che dalla unione sono nate due figlie, entrambe a
Cento (FE), in data 25.05.1999, attualmente borsista presso con redditi che la rendono Per_1 CP_1 autonoma economicamente, e in data 03.11.2003, studentessa presso e non Per_2 CP_1 autosufficiente economicamente;
hanno domandato, previa pronuncia della sentenza di separazione personale, all'esito del relativo passaggio in giudicato e decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice delegato, la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi, entrambi economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente al riconoscimento di un assegno divorzile;
2) il Sig. verserà direttamente alla figlia maggiorenne ma non Pt_2 Per_2 economicamente autonoma, la somma mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di concorso al di lei mantenimento ordinario;
3) entrambi i genitori concorreranno in misura pari al 50% ciascuno alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia Per_2 secondo le tipologie e le modalità indicate nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara che di seguito si riportano: A) SPESE MEDICHE 1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche, c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per i medicinali prescritti dal medico curante;
2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in cliniche private;
B) SPESE SCOLASTICHE 1) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
2) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
C)
SPESE EXTRA SCOLASTICHE 1) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche sino a un tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) baby-sitter; b) campi estivi. Le spese extra di cui al punto che precede e quelle anticipate da uno dei genitori verranno in ogni caso rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa, con conteggio a fine mese e con rimborso entro il mese successivo. Si precisa in particolare che, con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve esprimere il proprio motivato dissenso attraverso comunicazione e-mail ovvero messaggio whatsapp entro un tempo massimo di giorni sette, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
****
All'udienza in data 13 novembre 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non volersi riconciliare a seguito della separazione e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso non ha rassegnato conclusioni per la fase del divorzio.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 19 febbraio 2025, innanzi al giudice delegato alla trattazione del procedimento nella fase della procedura relativa alla separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 20/04/1997 a Poggio
NA (FE) fra , nata a [...] il [...], e Parte_1 Pt_2 nato a [...] il [...], alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il
[...] cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Poggio NA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1997 Atto n. 3 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome Parte_1 quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri