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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4797/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ON ER, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data
27.03.2007 in NT di PI (Tv), con atto iscritto nel Registro degli atti del matrimonio di NT di PI (Tv) al numero N. 2 Parte 1 Serie- Uff.I dell'anno 2007 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NT di PI (Tv);
2) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT di PI, di effettuare formale trascrizione della emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) darsi atto che dal punto di vista economico, personale, le parti hanno già compiutamente e responsabilmente provveduto ad assolvere ogni e qualsivoglia pendenza, con ampia e reciproca soddisfazione, non avendo più allo stato alcun bene e/o interesse in comune;
4) tutti gli ulteriori rapporti economici tra le parti, sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in NT di PI in data 27.03.2007, regolarmente trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 2, Parte 1, Ufficio I dell'anno 2007, del medesimo
Comune.
Tanto premesso, istaurando il presente procedimento, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. In seguito con sentenza n. 404/2025, pubblicata il 18.04.2025, il Tribunale di
Venezia omologava la separazione tra le parti alle condizioni rassegnate dagli stessi e con ordinanza rinviava, nell'attesa del decorso del termine stabilito dall'art. 3, n. 2, lett. b) l.
898/70 e successive modificazioni, la causa all'udienza del 18.11.2025, disponendo che si tenesse nelle forme previste dall'art 237 ter c.p.c. Le parti depositavano le note sostitutive dell'udienza in data 11.11.2025, chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi esposte. Lette le note, il Giudice con decreto del 18.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale definito con sentenza n. 404/2025 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.03.2007 con rito civile da e trascritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte I, Ufficio 1, n. 2, dell'anno 2007) del Comune di NT di PI.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. si dà atto che dal punto di vista economico, personale, le parti hanno già compiutamente e responsabilmente provveduto ad assolvere ogni e qualsivoglia pendenza, con ampia e reciproca soddisfazione, non avendo più allo stato alcun bene e/o interesse in comune;
2. tutti gli ulteriori rapporti economici tra le parti, sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 22.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ON ER, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 18.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in data
27.03.2007 in NT di PI (Tv), con atto iscritto nel Registro degli atti del matrimonio di NT di PI (Tv) al numero N. 2 Parte 1 Serie- Uff.I dell'anno 2007 e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di NT di PI (Tv);
2) ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT di PI, di effettuare formale trascrizione della emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
3) darsi atto che dal punto di vista economico, personale, le parti hanno già compiutamente e responsabilmente provveduto ad assolvere ogni e qualsivoglia pendenza, con ampia e reciproca soddisfazione, non avendo più allo stato alcun bene e/o interesse in comune;
4) tutti gli ulteriori rapporti economici tra le parti, sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.”
Per il P.M. intervenuto
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 02.12.2024 i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in NT di PI in data 27.03.2007, regolarmente trascritto nei Registri dello
Stato Civile di detto Comune al n. 2, Parte 1, Ufficio I dell'anno 2007, del medesimo
Comune.
Tanto premesso, istaurando il presente procedimento, i ricorrenti proponevano congiuntamente domanda diretta alla dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di legge, quella di scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. In seguito con sentenza n. 404/2025, pubblicata il 18.04.2025, il Tribunale di
Venezia omologava la separazione tra le parti alle condizioni rassegnate dagli stessi e con ordinanza rinviava, nell'attesa del decorso del termine stabilito dall'art. 3, n. 2, lett. b) l.
898/70 e successive modificazioni, la causa all'udienza del 18.11.2025, disponendo che si tenesse nelle forme previste dall'art 237 ter c.p.c. Le parti depositavano le note sostitutive dell'udienza in data 11.11.2025, chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi esposte. Lette le note, il Giudice con decreto del 18.11.2025 tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale definito con sentenza n. 404/2025 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27.03.2007 con rito civile da e trascritto nel registro atti di matrimonio (alla Parte_1 Parte_2 parte I, Ufficio 1, n. 2, dell'anno 2007) del Comune di NT di PI.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1. si dà atto che dal punto di vista economico, personale, le parti hanno già compiutamente e responsabilmente provveduto ad assolvere ogni e qualsivoglia pendenza, con ampia e reciproca soddisfazione, non avendo più allo stato alcun bene e/o interesse in comune;
2. tutti gli ulteriori rapporti economici tra le parti, sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 22.11.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero