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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9732/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240063355504000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4425/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/12/2024 sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso: la cartella di pagamento n.
29320240063355505 notificata il 29/09/2024 di euro 12.179,31 derivante da definizione agevolata ex L.
197/2022.
Premetteva ed eccepiva:
che dalla parte motiva del provvedimento si evince che le somme sono state richieste a seguito da una presunta decadenza dalla rateizzazione degli importi dovuti per la definizione fiscale prevista dalla l.
197/2022, invero, nel mese di settembre 2023 ha ritenuto opportuno aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie in relazione all'avviso di accertamento n. TYS01DA00655 relativo all'anno d'imposta 2007, rinunciando così alla prosecuzione del giudizio. A seguito della presentazione dell'istanza il ricorrente ha versato tempestivamente la prima rata entro il 30/09/2023 e tutte le rate a seguire fino alla sesta con scadenza 30/09/2024, per cui non si comprende, come l'Ufficio abbia potuto considerare il ricorrente decaduto dalla rateizzazione se, come anzi detto, non solo non ha saltato nessuna rata ma ha anche rispettato tutte le date di scadenza. Il provvedimento è infatti, carente di motivazione atteso che non individua la rata che astrattamente abbia potuto causare la decadenza dalla rateizzazione non mettendo così il contribuente nelle condizioni di poter verificare quanto sostenuto dall'Ufficio e poter mettere in atto una difesa più specifica. Il vizio di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente rende l'atto totalmente nullo, così come disposto dallo stesso Statuto del Contribuente;
che il provvedimento impugnato, pertanto, è ingiusto e va annullato per il semplice riflesso che il ricorrente ha provveduto a versare regolarmente tutte le rate fino ad oggi maturate e continuerà a pagare tutte le altre a seguire fino alla completa estinzione del proprio debito.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
In data 27/1/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva, precisando:
che, esaminati gli atti del procedimento, si è riscontrato che il ricorrente nella domanda di definizione lite ha richiesto di effettuare versamenti mensili ma poi li ha effettuati trimestralmente, decadendo dalla rateazione per omesso versamento. L'Ufficio verificato che i versamenti, anche se trimestrali, erano stati effettuati con regolarità, riconosciuta la buona fede del ricorrente, ha ripristinato la rateazione ed ha proceduto allo sgravio della partita di ruolo inserita nella cartella n. 29320240063355504.
Concludeva chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs.
546/92, con compensazione delle spese di giudizio.
Allegava: costituzione in giudizio 2. copia sgravio
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che l'Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, con conseguente ed automatico annullamento dell'atto impugnato;
che lo sgravio delle somme iscritte a ruolo determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Per l'effetto la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ed in virtù del principio della soccombenza virtuale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 800,00 oltre spese generali, IVA, cassa previdenza e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, visto l'art. 46 D.Lgs.546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere., Condanna parte resistente alle spese, che si liquidano in € 800,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Presidente
LOPES SANTO, Relatore
VETRANO ERNESTO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9732/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240063355504000 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4425/2025 depositato il
15/12/2025 Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 27/12/2024 sig. Ricorrente_1 con il proprio difensore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso: la cartella di pagamento n.
29320240063355505 notificata il 29/09/2024 di euro 12.179,31 derivante da definizione agevolata ex L.
197/2022.
Premetteva ed eccepiva:
che dalla parte motiva del provvedimento si evince che le somme sono state richieste a seguito da una presunta decadenza dalla rateizzazione degli importi dovuti per la definizione fiscale prevista dalla l.
197/2022, invero, nel mese di settembre 2023 ha ritenuto opportuno aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie in relazione all'avviso di accertamento n. TYS01DA00655 relativo all'anno d'imposta 2007, rinunciando così alla prosecuzione del giudizio. A seguito della presentazione dell'istanza il ricorrente ha versato tempestivamente la prima rata entro il 30/09/2023 e tutte le rate a seguire fino alla sesta con scadenza 30/09/2024, per cui non si comprende, come l'Ufficio abbia potuto considerare il ricorrente decaduto dalla rateizzazione se, come anzi detto, non solo non ha saltato nessuna rata ma ha anche rispettato tutte le date di scadenza. Il provvedimento è infatti, carente di motivazione atteso che non individua la rata che astrattamente abbia potuto causare la decadenza dalla rateizzazione non mettendo così il contribuente nelle condizioni di poter verificare quanto sostenuto dall'Ufficio e poter mettere in atto una difesa più specifica. Il vizio di motivazione con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente rende l'atto totalmente nullo, così come disposto dallo stesso Statuto del Contribuente;
che il provvedimento impugnato, pertanto, è ingiusto e va annullato per il semplice riflesso che il ricorrente ha provveduto a versare regolarmente tutte le rate fino ad oggi maturate e continuerà a pagare tutte le altre a seguire fino alla completa estinzione del proprio debito.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con ogni statuizione conseguente anche in ordine alle spese.
Chiedeva, altresì, la trattazione del ricorso in pubblica udienza;
In data 27/1/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate la quale controdeduceva, precisando:
che, esaminati gli atti del procedimento, si è riscontrato che il ricorrente nella domanda di definizione lite ha richiesto di effettuare versamenti mensili ma poi li ha effettuati trimestralmente, decadendo dalla rateazione per omesso versamento. L'Ufficio verificato che i versamenti, anche se trimestrali, erano stati effettuati con regolarità, riconosciuta la buona fede del ricorrente, ha ripristinato la rateazione ed ha proceduto allo sgravio della partita di ruolo inserita nella cartella n. 29320240063355504.
Concludeva chiedendo di dichiarare la cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs.
546/92, con compensazione delle spese di giudizio.
Allegava: costituzione in giudizio 2. copia sgravio
L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.
All'udienza del 12/12/2025 il ricorso è posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rileva ed osserva:
che l'Agenzia delle Entrate ha proceduto allo sgravio delle somme iscritte a ruolo, con conseguente ed automatico annullamento dell'atto impugnato;
che lo sgravio delle somme iscritte a ruolo determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
Per l'effetto la Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ed in virtù del principio della soccombenza virtuale, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che si liquidano in euro 800,00 oltre spese generali, IVA, cassa previdenza e contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 12, visto l'art. 46 D.Lgs.546/1992 dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere., Condanna parte resistente alle spese, che si liquidano in € 800,00 oltre accessori se dovuti.