Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 98
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per difetto di notifica via PEC

    La notifica è avvenuta a mezzo raccomandata postale, regolarmente recapitata al domicilio del ricorrente e consegnata a persona di famiglia, risultando quindi rituale e conforme alla legge.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per violazione art. 50 DPR 602/1973 e art. 19 D.L.gs. 564/1992

    L'intimazione di pagamento è stata redatta in conformità al modello ministeriale approvato e contiene tutte le indicazioni necessarie per la difesa del contribuente. Le questioni relative agli atti presupposti sono precluse dalla mancata impugnazione delle singole cartelle.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa creditoria per prescrizione

    Le cartelle sottostanti sono state ritualmente notificate o comunque portate a conoscenza del destinatario tramite la definizione agevolata. Diversi atti interruttivi sono intervenuti tra la notifica delle cartelle e l'intimazione impugnata, e la richiesta di rateizzazione comporta riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità per estinzione del credito ex art. 28 Legge n. 689/1981

    La prescrizione è stata interrotta da vari atti, inclusa la definizione agevolata e provvedimenti di rateazione. La giurisdizione della Corte Tributaria è limitata ai crediti tributari.

  • Rigettato
    Nullità per omessa comunicazione avviso bonario

    L'eccezione è inammissibile in quanto la definitività delle cartelle per mancata impugnazione preclude tale contestazione. L'avviso bonario non è sempre obbligatorio in caso di controllo automatizzato, specialmente se il contribuente aveva dichiarato ma non versato.

  • Rigettato
    Nullità per eccesso di potere e violazione di legge (art. 26 DPR 602/1973)

    Le cartelle sottostanti sono state ritualmente notificate o comprese nella definizione agevolata. Le questioni relative alla conservazione della documentazione sono assorbite dalla definitività delle cartelle.

  • Rigettato
    Nullità per violazione D.L. 249/2007, art. 36, comma 4 ter

    L'eccezione è infondata in quanto non esiste norma che obblighi gli Uffici a indicare il responsabile del procedimento per le cartelle esattoriali, né tale previsione è sanzionata.

  • Rigettato
    Nullità per mancanza di riferimento alla dichiarazione dei redditi riliquidata

    L'atto è stato redatto in conformità al modello ministeriale approvato e contiene tutte le indicazioni necessarie a garantire la difesa. L'intimazione fa riferimento alle cartelle presupposte.

  • Rigettato
    Nullità per non conformità ai requisiti minimi di controllo

    L'atto è stato redatto in conformità al modello ministeriale approvato e contiene tutti i dati necessari a specificare e comprendere la pretesa erariale.

  • Rigettato
    Tardività dell'intimazione di pagamento e decadenza dell'Amministrazione

    Le cartelle sono state ritualmente notificate o comprese nella definizione agevolata. Diversi atti interruttivi sono intervenuti, impedendo la prescrizione. La richiesta di rateizzazione comporta riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta prescrizione e violazione artt. 60 DPR 1973 n. 600 e artt. 25,26,27 DPR n. 602/1973

    Le cartelle sono state ritualmente notificate o comprese nella definizione agevolata. Diversi atti interruttivi sono intervenuti, impedendo la prescrizione. La richiesta di rateizzazione comporta riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità per mancata indicazione del ruolo delle cartelle e data di consegna

    L'atto è stato redatto in conformità al modello ministeriale approvato e contiene tutti i dati necessari a specificare e comprendere la pretesa erariale.

  • Rigettato
    Nullità e illegittimità per mancanza di chiarezza e trasparenza

    L'atto è stato redatto in conformità al modello ministeriale approvato e contiene tutte le indicazioni necessarie a specificare e comprendere la pretesa erariale.

  • Rigettato
    Nullità per omessa specificazione del calcolo degli interessi moratori

    L'intimazione di pagamento contiene la misura degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di delega e eccesso di delega del dirigente

    Le eccezioni relative al difetto di delega sono infondate in considerazione della formazione dell'atto impugnato secondo il modello ministeriale approvato.

  • Rigettato
    Omessa sottoscrizione e nullità della notifica per violazione artt. 148 e 160 c.p.c.

    La notifica dell'intimazione è avvenuta a mezzo raccomandata postale ed è risultata rituale. Eventuali vizi di nullità della notifica sono sanati dalla costituzione in giudizio del destinatario.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento, relata di notifica in bianco

    La notifica dell'intimazione è avvenuta a mezzo raccomandata postale ed è risultata rituale.

  • Rigettato
    Mancata notifica e nullità assoluta degli atti impugnati

    La notifica a mezzo raccomandata è una modalità legittima prevista dall'art. 26 D.Lgs. 602/1973. Eventuali vizi di nullità sono sanati dalla costituzione in giudizio del destinatario.

  • Rigettato
    Nullità della intimazione per violazione del Divieto di Abuso del Diritto

    L'atto è stato redatto in conformità al modello ministeriale approvato e contiene tutti i dati necessari a specificare e comprendere la pretesa erariale.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per sanzioni amministrative e contributi INPS

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i crediti fiscali riportati nelle cartelle relative a contravvenzioni al Codice della Strada, sanzioni amministrative ex L. 689/81, e avvisi di addebito INPS.

  • Rigettato
    Litispendenza con precedente giudizio

    Non sussiste litispendenza poiché si tratta di impugnazioni di diversi atti impositivi (diverse intimazioni di pagamento) emesse e notificate in tempi diversi, di cui una già decisa in primo grado.

  • Altro
    Necessità di chiamata in causa dell'Agente della SS

    L'autorizzazione non è stata necessaria in quanto l'Agenzia delle Entrate SS si è ritualmente costituita in giudizio.

  • Rigettato
    Inammissibilità per impugnazione di atti presupposti

    Le cartelle sottostanti sono state ritualmente notificate o comprese nella definizione agevolata. In difetto di impugnazione di ogni singola cartella nel termine di 60 giorni, esse sono divenute definitive e ogni questione relativa al debito è preclusa.

  • Rigettato
    Infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione

    Le cartelle sono state ritualmente notificate o comprese nella definizione agevolata. Diversi atti interruttivi sono intervenuti, impedendo la prescrizione. La richiesta di rateizzazione comporta riconoscimento del debito e interruzione della prescrizione.

  • Rigettato
    Infondatezza eccezione nullità per mancata notifica avviso bonario

    L'eccezione è inammissibile in quanto la definitività delle cartelle per mancata impugnazione preclude tale contestazione. L'avviso bonario non è sempre obbligatorio in caso di controllo automatizzato.

  • Rigettato
    Infondatezza eccezione nullità intimazione per carenza motivazione

    L'atto è stato redatto in conformità al modello ministeriale approvato e contiene tutte le indicazioni necessarie a specificare e comprendere la pretesa erariale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 98
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 98
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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