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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 98/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente e Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220249007542991000 VARIE 2001
contro
Ag.entrate - SS - luogo_1 elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220070001545323001 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220110017487467000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220120002402547000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220120011019809000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220140004962134000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220150001927582000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220150008402713000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220150009787403000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220160008403100000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220170001571724000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220170006609387000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220170009071867000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220190000777243000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220190001199480000 SANZ AMM.VE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220200000605273000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220200001380413002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220210002509130000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220210002509130000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220210004146132002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220210010251477000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso a questa Corte Tributaria avverso la intimazione di pagamento n. 092 2024 7542991\000 notificata al ricorrente il 28.02.2025, in quanto ritenuta illegittima per violazione degli artt.
2948, 2935, 2495 e seguenti del codice civile, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 17667 del 2024.
Il ricorrente ha eccepito:
· La nullità della intimazione impugnata per difetto di notifica, per eccesso di potere e violazione di legge, art. 149 bis c.p.c., al quale rimanda l'art. 26, comma 2, del DPR n. 602\1973; si eccepisce il difetto di notifica, in quanto avvenuta via PEC in forma PDF, senza firma digitale e si cita giurisprudenza tributaria a sostegno di tale eccezione;
inoltre l'art. 149 bis c.p.c. dispone che “se non è fatto espresso divieto di legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”;
· La nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 50 DPR 602\1973 e dell'art. 19 D.L.gs. n. 564\1992, essendo l'intimazione di pagamento impugnabile autonomamente, pur senza essere inserita nell'elenco dei provvedimenti impugnabili, ove la stessa contenga una pretesa impositiva ben determinata
(Cass. Civ. Ord.
1.2.2013 n. 2541 e CTR Liguria Sez. I 22.10.2017);
· La nullità della pretesa creditoria per maturata prescrizione ed estinzione delle somme dovute per violazione ed errata applicazione degli artt. 2948, 2935, 2495 e seguenti del codice civile, nonché per eccesso di potere;
si eccepisce la prescrizione della pretesa erariale per effetto della mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti e per l'assenza di atti interruttivi, trattandosi di crediti risalenti agli anni dal 2001 al 2019; il debito, secondo il ricorrente, deve ritenersi estinto ai sensi dell'art. 2935 c.c., essendo intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c.; si applica alle cartelle esattoriali, non discendenti da una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione di cinque anni;
· La nullità della intimazione impugnata per estinzione del credito ex art. 28 Legge n. 689\1981, nonché in ottemperanza all'art. 2948 c.c.; il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui alla L. 689\1981 si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione, per cui tale diritto di è estinto trattandosi di violazioni risalenti nel tempo;
· Nullità del provvedimento impugnato e di tutte le cartelle sottostanti per eccesso di potere e violazione di legge per omessa comunicazione dell'avviso bonario, mai notificato al ricorrente;
la cartella impugnata deve ritenersi nulla se non è preceduta dall'avviso bonario in quanto viene violato il diritto a ottenere la riduzione della sanzione e la rateizzazione agevolata (si cita Giurisprudenza Tributaria); inoltre, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 5394 del 18 marzo 2016, ha chiarito che il contraddittorio preventivo con il contribuente è vincolante tutte le volte in cui sussistano incertezze sugli aspetti più rilevanti della dichiarazione dei redditi;
· Nullità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione di legge (art. 26 DPR 602\1973), in quanto la suddetta norma impone al concessionario, ai Comuni e a qualunque Ente di conservare per cinque anni la matrice e\o la copia dell'avviso bonario, avviso di accertamento, notificato al contribuente, e copia della cartella con la relata di notifica, al fine di esibizione, su richiesta del contribuente, all'amministrazione:
· Nullità del provvedimento impugnato per violazione del D.L: 249\2007, art. 36, comma 4 ter, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, come richiesto dalla norma sopra citata, pena la nullità dell'atto;
· Nullità del provvedimento, in quanto privo del riferimento alla dichiarazione dei redditi del contribuente, riliquidata dall'Ufficio;
· Nullità del provvedimento in quanto non redatto dal concessionario alla riscossione in applicazione degli artt. 1 e 6 D.M. 1999 n. 321, ovvero senza i requisiti minimi che consentano di effettuare il necessario controllo della correttezza della pretesa erariale;
· Tardività dell'intimazione di pagamento, decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta; si eccepisce la tardività della notifica della cartella di pagamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 bis D.L. n. 106 del 2005, deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis DPR 600\1973;
· Nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 2962 codice civile, intervenuta prescrizione, violazione dell'art. 60 DPR 1973 n. 600 e degli artt. 25,26 e 27 DPR n. 602 del 1973;
· Nullità del provvedimento impugnato per mancata indicazione del ruolo delle cartelle e della data di consegna del ruolo al concessionario;
· Nullità e illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate in violazione della Legge n. 212\2000; tutti i provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria devono essere congruamente motivati sulle ragioni di fatto e di diritto della pretesa per consentire al contribuente idonea difesa ed il provvedimento impugnato non contiene queste caratteristiche;
· Nullità della intimazione impugnata e delle cartelle sottostanti che, oltre a contenere una pretesa estinta per prescrizione, sono da ritenersi illegittime per omessa specificazione del calcolo degli interessi moratori;
· Nullità del provvedimento impugnato per difetto di delega, nullità dell'accertamento per eccesso di delega del dirigente in violazione dell'art. 42 dpr 600\1973; eccesso di potere per illogicità manifesta, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
secondo consolidata giurisprudenza il provvedimento è nullo per difetto di delega da parte del dirigente preposto su un debito estinto per prescrizione ed è nullo l'accertamento se cambia il dirigente che ha delegato altro funzionario per la firma;
· Omessa sottoscrizione, nullità della notifica del provvedimento impugnato per violazione degli artt.
148 e 160 c.p.c., in quanto manca la sottoscrizione del notificatore, essendo necessario, ai fini della correttezza e validità della notificazione, che la relata sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore;
· Nullità del provvedimento impugnato, risultando la relata di notifica in bianco;
· Mancata notifica e nullità assoluta degli atti impugnati per eccesso di potere ed errata applicazione degli artt. 26 e seguenti del DPR n. 600 del 1973; errata applicazione degli artt. 136 e seguenti c.p.c. e degli artt. 3,97 e 111 della Costituzione;
si eccepisce la nullità assoluta della notifica, perché non effettuata a mezzo di Ufficiale Giudiziario ex art. 26 del DPR n. 600 del 1973, ma a mezzo raccomandata;
· Nullità della “cartella del gravame” per violazione degli artt. 2 della Costituzione e 17 CEDU (Divieto di Abuso del Diritto) nella redazione della intimazione di pagamento.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso sulla base di tutte le numerose eccezioni effettuate, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al difensore per dichiarato anticipo.
Nel ricorso è stata proposta istanza di discussione in pubblica udienza ex art. 34 D.LGS. 546\1992.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di luogo_1, Ufficio Legale, contestando i motivi di ricorso in relazione alle cartelle di propria competenza (in numero di 10, specificamente elencate nell'atto di controdeduzioni) e eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le restanti cartelle, relative a somme non iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio resistente ha eccepito:
· In via pregiudiziale, l'improcedibilità del presente ricorso, stante una causa di litispendenza, ex art. 39, comma 1, c.p.c., in quanto il Ricorrente_1 ha fatto opposizione a una precedente intimazione di pagamento n. 09220249003216168000, recante, fra le altre, le stesse cartelle esattoriali sottostanti contenute nell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio;
a seguito del ricorso del Ricorrente_1 è stato iscritto presso questa Corte Tributaria, Sez 1, il procedimento n. 663\2024.
In via preliminare l'Ufficio ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate SS, quale legittimo contraddittore passivo in relazione alle eccezioni concernenti l'attività propria dell'Agente della SS;
nel caso di specie il contribuente, pur proponendo il ricorso anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SS, lo ha notificato solo all'attuale resistente, per cui si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agente della SS, ex art. 14 comma 3 D.L.gs 546\1992.
Quanto ai motivi di ricorso, l'Agenzia delle Entrate ne ha rilevato l'inammissibilità e la infondatezza per quanto di interesse, eccependo:
· La inammissibilità del ricorso ex art. 19 comma 3 D.L.gs 546\1992, in quanto, essendo state le cartelle sottostanti notificate, come potrà provare l'Agenzia della SS, l'impugnazione della intimazione di pagamento per vizi degli atti presupposti è inammissibile, essendo consentita solo per vizi propri o in caso di mancata notifica dell'atto presupposto;
le cartelle, di competenza della resistente, ritualmente notificate, sono divenute definitive e non possono essere più impugnate attraverso l'atto impositivo successivo;
fra l'altro alcune delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata sono state oggetto di istanza di rateizzazione;
· Infondata è anche l'eccezione di decadenza prospettata con riguardo alle cartelle esattoriali, posto che tale eccezione andava eventualmente proposta nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse;
le cartelle di pagamento derivano dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600\1973 e 54 bis DPR n.
633\1972, delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente e le relative notifiche sono avvenute entro il termine di decadenza di cui all'art. 25 comma 1, lett. a) DPR 602\1973;
· Non è intervenuta la prescrizione per effetto degli atti interruttivi notificati al contribuente e, per alcune cartelle, anche in ragione delle istanze di rateizzazione;
si segnala inoltre che il termine di prescrizione è quello decennale, in quanto la prestazione tributaria non può considerarsi prestazione periodica;
uguale sorte è quella relativa alla riscossione degli accessori del tributo;
quanto alle sanzioni il termine di prescrizione
è di 5 anni se vengono irrogate separatamente, altrimenti seguono la sorte del singolo tributo;
· È inammissibile l'eccezione relativa alla nullità delle cartelle per mancata notifica dell'avviso bonario, in ragione della definitività delle cartelle stesse per mancata impugnazione;
in caso di liquidazione delle imposte in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni l'Ufficio ha l'obbligo di avvisare il contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre tale obbligo viene meno in caso di tardività o omissione del versamento delle imposte dovute\dichiarate
( Cass. 10 giugno 2015 n. 12023); l'invio della comunicazione di irregolarità non è necessario quando l'Ufficio si sia limitato a “iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato, senza però contestare un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”;
· Infondata è l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per carenza di motivazione, mancata indicazione del ruolo delle cartelle, delle somme indicate e del calcolo degli interessi, in quanto l'intimazione di pagamento non è il primo atto con cui il contribuente ha avuto notizia della pretesa erariale e, comunque, la stessa è stata redatta in base al modello ministeriale approvato, con tutte le indicazioni necessarie a garantire la difesa.
L'Agenzia delle Entrate ha concluso chiedendo:
1. In via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per litispendenza con il giudizio RGR
n. 663\2024;
2. In via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate SS di luogo_1;
3. Nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituita in giudizio, con atto dell'11 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate SS con cui ha eccepito:
· Il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria per le entrate di natura extratributaria che rientrano nella giurisdizione ordinaria e, in particolare, per le sanzioni amministrative pretese ai sensi della Legge 689\1981, di cui alle cartelle n. 09220170003906731000, 09220190001199480000, nonché per i contributi previdenziali iscritti a ruolo dall'INPS, di cui ai 12 avvisi di addebito;
· La inammissibilità e\o improponibilità del ricorso avverso le restanti 18 cartelle contestate, trattandosi di atti esattoriali compresi nella dichiarazione di definizione agevolata (Rottamazione quater);
· La inammissibilità del ricorso avverso le 18 cartelle contenute nella intimazione di pagamento impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 D.L.gs 546\1992, essendo state le cartelle ritualmente notificate (alle pagine da 7 a 11 l'Ufficio ha indicato i dati relativi alle notifiche) e non essendo intervenuta impugnazione di detti atti nel termine di 60 giorni;
· La infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica della intimazione di pagamento avvenuta a mezzo PEC, secondo il contribuente in maniera irregolare;
dagli atti emerge che la intimazione di pagamento
è stata notificata a mezzo raccomandata regolarmente recapitata all'indirizzo del contribuente e ricevuta da persona di famiglia;
modalità di notifica perfettamente regolare (si cita giurisprudenza di Cassazione);
· La infondatezza della eccezione della omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte, in quanto
è stata data prova dell'avvenuta notifica ex art. 139 e 140 c.p.c. ;
· La infondatezza della eccezione relativa alla prescrizione dei crediti tributari, in quanto la prescrizione
è stata interrotta dalla notifica delle cartelle, per cui ciò impedisce la contestazione della prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica delle stesse;
inoltre, i termini di prescrizione e decadenza sospesi per effetto dell'art. 68 commi 1,2,2bis e 3 D.L. 18\2000 e successive modifiche, intervenuto per limitare gli effetti negativi della pandemia da COVID 19; ed ancora fra la notifica delle cartelle esattoriali e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata sono intervenuti vari atti interruttivi e, in particolare 1) il provvedimento di rateazione del 12.1.2010 emesso in accoglimento della istanza formulata dal contribuente per il pagamento delle cartelle elencate nell'atto, successivamente revocato per la sospensione del pagamento delle rate;
2) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recapitata in data 7.7.2014;
3) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recapitata in data 23.11.15; 4) l'intimazione di pagamento notificata il 23.11.2015; 5) l'intimazione di pagamento notificata il 12.4.2016; 6) l'intimazione di pagamento notificata il 13.9.2016; 7) l'intimazione di pagamento notificata il 2.5.2017; 8) l'intimazione di pagamento notificata il 4.10.2022; 9) l'intimazione di pagamento notificata il 3.12.2022; 10) il provvedimento di definizione agevolata notificato il 25.08.2023 , emesso a seguito della istanza di adesione alla definizione agevolata presentata dal Ricorrente_1 il 28.06.2023, relativa alle 18 cartelle esattoriali contenute nella intimazione impugnata;
inoltre, per le entrate erariali la prescrizione è decennale, a decorrere dal giorno in cui il tributo
è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo ricevuto dal contribuente, alla stregua dell'art. 2948 n. 4 c.
c.;
· La infondatezza della eccezione relativa alla prescrizione anche per ciò che riguarda interessi e sanzioni, nonché per le tasse automobilistiche e per i diritti della Camera di Commercio in ragione dei numerosi atti interruttivi intervenuti;
· La infondatezza della eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento e\o degli avvisi bonari, trattandosi di eccezione inammissibile che si sarebbe dovuta contestare con la impugnazione delle singole cartelle, impugnazione mai avvenuta;
· La infondatezza della eccezione relativa alla illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata indicazione del responsabile del procedimento, non essendovi alcuna norma che obblighi gli Uffici a tale adempimento in relazione alle cartelle esattoriali;
né può essere invocato l'art. 7 della L. 27\7\2000 che alla previsione ivi riportata non collega alcuna sanzione;
· La infondatezza della eccezione relativa alla nullità della intimazione di pagamento per erronea compilazione dello stesso, posto che l'atto è stato redatto in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e contiene tutti i dati necessari a specificare e comprendere la pretesa erariale;
· La infondatezza della eccezione relativa alla nullità della intimazione di pagamento per violazione dell'art. 42 DPR 602\1973, per mancanza della firma di un soggetto munito della qualifica di dirigente negli atti prodromici alla iscrizione a ruolo, in ordine alla quale si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di SS;
· La infondatezza della eccezione relativa alla nullità della intimazione di pagamento per eccesso di potere e abuso del diritto, in quanto non corrisponde al vero che l'atto sia stato emesso in presenza della prescrizione già avvenuta per le ragioni già evidenziate.
In conclusione l'Agenzia di SS ha chiesto:
· In via pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle relative a sanzioni amministrative ex L. 689\1991 e a contributi INPS e per gli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione;
· Dichiararsi l'inammissibilità o improponibilità del ricorso per i crediti di cui alle 18 cartelle restanti, relative a crediti compresi nel provvedimento di definizione agevolata;
· Dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 D.L. gs 546\1992;
· Rigettare il ricorso, accertando la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da nota allegata.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, acquisite le conclusioni delle parti indicate a verbale, la causa
è stata decisa, come da dispositivo, nel modo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre sgombrare il campo dalle questioni prospettate in via pregiudiziale dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di luogo_1, riguardanti la declaratoria di improcedibilità del ricorso per litispendenza con il giudizio RGR n. 663\2024 e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate SS di luogo_1.
Non sussiste una ipotesi di litispendenza con riferimento al giudizio instaurato avverso una precedente intimazione di pagamento, avente ad oggetto le medesime cartelle esattoriali, giudizio definito in primo grado con sentenza di questa Corte n. 337\2025 del 6.6.2025.
Invero, trattandosi di impugnazioni di diversi atti impositivi (nel caso definito con sentenza n. 337\2025 intimazione n. 09220290032161689864992 2007 e nel presente giudizio intimazione n. 092 2024
7542991\000) non può configurarsi una litispendenza di giudizio ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in quanto l'oggetto della causa è l'opposizione avverso intimazioni di pagamento emesse e notificate in tempi diversi, di cui l'una già valutata e decisa in sede giudiziaria in primo grado.
La Suprema Corte, con sentenza della Sez. 5 n. 29631 del 14.11.2019, ha precisato che “in tema di contenzioso tributario, nel caso in cui vengono impugnati due provvedimenti emessi nei confronti degli stessi soggetti, per lo stesso presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale, deve escludersi la litispendenza tra due procedimenti se in essi il “petitum” immediato è costituito dai due distinti provvedimenti impositivi, in quanto la litispendenza presuppone identità di “petitum”, che, nel processo tributario, non può non essere identificato in considerazione della natura impugnatoria dello stesso”.
Quanto alla corretta istanza di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate SS di Potenza,
l'autorizzazione di questa Corte non è stata necessaria, in quanto la suddetta Agenzia si è ritualmente costituita in giudizio, senza che vi sia stata alcuna osservazione in merito.
Occorre, inoltre, specificare che l'intimazione di pagamento impugnata per una serie di motivi, fra cui quello relativo alla mancata notifica delle cartelle sottostanti, riguarda tutte le cartelle contenute nell'atto impositivo, per alcune delle quali vi è difetto di giurisdizione della Corte Tributaria, trattandosi di cartelle relative a contravvenzioni del codice della strada (cartella n. 09220170003906731000), a sanzioni amministrative ex
L. 689\81 (cartella n. 09220200000605273000), nonché di avvisi di addebito relativi a somme dovute all'INPS
(12 avvisi di addebito riportati nella parte finale dell'atto impugnato).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte per i crediti fiscali riportati nelle cartelle e negli avvisi di addebito sopra indicati.
Fatte queste precisazioni di ordine preliminare, il ricorso si ritiene infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Seguendo l'ordine dei motivi, riportato nell'atto introduttivo del giudizio, si osserva che tutte le eccezioni prospettate con riferimento alla intimazione di pagamento sono prive di pregio.
Non sussiste la eccepita nullità della notifica dell'atto impugnato per un presunto difetto di notificazione avvenuta via PEC, poiché dagli del giudizio emerge che la notifica della intimazione n. 092 2024 7542991\000
è avvenuta a mezzo raccomandata postale all'indirizzo del signor Ricorrente_1, Indirizzo_1, Ripacandida, con consegna a “persona della famiglia” in data 19.02.2025, come emerge dalla relata di notifica (riportante il numero della intimazione impugnata), su cui si legge la firma della persona che ha ricevuto l'atto, qualificatasi come persona di famiglia, e la firma dell'incaricato al recapito.
Non vi è dubbio quindi che l'atto sia stato ritualmente notificato al ricorrente nel rispetto delle norme di legge.
La notifica dell'intimazione di pagamento, infatti, deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 26
D.Lgs. 602/1973. Viene compiuta cioè dagli Ufficiali della SS, o da altri soggetti abilitati dal concessionario attraverso l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o con la consegna nelle mani proprie del destinatario, di persone di famiglia o addette alla casa, all'azienda o all'ufficio. Da ciò emerge che è legittima la scelta dell'Ufficio di procedere alla notifica anche a mezzo di raccomandata postale.
Secondo la Suprema Corte Sez. 5 – Ordinanza n. 946 del 17.01.2020- “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”.
In ogni caso, l'atto, ritualmente notificato, ha raggiunto il suo scopo. La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ha specificato che eventuali vizi di nullità della notifica sono sanabili con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio del destinatario (Cass. Civ. Ord. N.
24329\2024). Nel caso di specie il ricorrente si è ritualmente costituito, esercitando il suo diritto di difesa anche molto diffusamente con il proprio ricorso. Sono, inoltre, infondati i motivi riguardanti la eccepita nullità della intimazione ad adempiere per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, per la mancanza del riferimento alla dichiarazione dei redditi del contribuente e per difetto dei requisiti minimi necessari a espletare il controllo sulla legittimità della pretesa, nonché per il difetto di delega del dirigente.
L'atto impugnato è stato redatto in maniera conforme al disposto normativo e nel rispetto del modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sul punto la Suprema Corte, con ordinanza della Sez. 5 n. 10692 del 19.04.2024, ha statuito che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.”
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento contiene tutte le cartelle presupposte, con la indicazione del numero di esse, della data di notifica e dell'oggetto, nonché la misura degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.
Le altre questioni relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e al mancato riferimento alla dichiarazione dei redditi e al difetto di delega sono infondate, in considerazione della formazione dell'atto impugnato secondo il modello ministeriale approvato.
Tutte le ulteriori eccezioni, diffusamente riportate nell'atto introduttivo del giudizio e ampiamente sintetizzate nella parte di questa decisione relativa allo “svolgimento del processo”, attengono alla mancata o irregolare notifica delle cartelle esattoriali sottostanti e alla conseguente decadenza e prescrizione, nonché ad irregolarità riguardanti gli atti presupposti.
Dalla consultazione della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate SS emerge che tutte le cartelle, di cui all'atto impugnato, sono state regolarmente notificate o, comunque, inserite nella dichiarazione di definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater), anch'essa ritualmente notificata al ricorrente e in altri atti successivamente emessi con riguardo al medesimo debito.
Le prime dieci cartelle riportate nella intimazione di pagamento impugnata risultano presenti nel provvedimento di definizione agevolata, notificato con raccomandata postale all'indirizzo del destinatario in data 15.11.2022, con consegna a persona di famiglia e nella relata di notifica vi sono le firme della persona a cui l'atto è stato consegnato e dell'incaricato al recapito.
Le cartelle esattoriali dalla seconda alla quattordicesima sono state notificate: 2) in data 19.1.12 a mani della suocera, 3) in data 12.5.12 a mani della moglie, 4) in data 12.5.12 a mani della moglie, 5) in data 19.6.13 a mani della moglie, 6) in data 26.6.2014 a mani della suocera, 7) in data 26.6.2014 a mani della suocera, 8) in data 14.4.2015 a mani della suocera, 9) in data 23.11.2015 a mani della suocera, 10) in data 19.12.2015
a mani della suocera, 11) con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 11.11.16 e raccomandata ricevuta il 7.12.16, 12) con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 11.11.16 e raccomandata ricevuta il 7.12.16, 13)con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 9.6.17 e raccomandata con compiuta giacenza in data 21.7.17, 14 con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 9.6.17 e raccomandata con compiuta giacenza il 31.7.17;
la quindicesima cartella attiene a debiti non rientranti nella giurisdizione tributaria;
la sedicesima cartella è stata notificata con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 25.10.17 e raccomandata ricevuta in data 8.11.17; la diciassettesima cartella è stata notificata con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 12.02.18 e raccomandata ricevuta il 2.03.18;
la diciottesima cartella è stata notificata con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 12.02.18 e raccomandata ricevuta il 2.03.18;
la diciannovesima cartella è stata notificata con raccomandata ricevuta dalla suocera il 5.4.2019;
la ventesima cartella attiene a debiti non rientranti nella giurisdizione tributaria;
le cartelle ventunesima e ventiduesima sono state notificate con raccomandata ricevuta in data 3.9.2021 dalla suocera;
le altre tre cartelle riportanti debiti di natura tributaria sono state notificate a mani di persona di famiglia rispettivamente nelle date 16.6.22 (le prime due) e 15.11.22 (l'ultima).
Orbene, appare evidente che le cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento, ritualmente notificate o comunque portate a conoscenza del destinatario attraverso il provvedimento di definizione agevolata, su specifica istanza di parte (la prima indicata nell'atto è sicuramente presente in detto provvedimento di rottamazione quater), in difetto di impugnazione di ogni singola cartella nel termine di 60 giorni dalla conoscenza di esse, sono divenute definitive e ogni questione riguardante il debito in esse contenuto o la forma e regolarità dell'atto è preclusa.
Sostanzialmente il debito si è cristallizzato attraverso la notifica delle cartelle esattoriali e dei successivi atti notificati al contribuente, con conseguente infondatezza delle eccezioni prospettate, comprese quelle di prescrizione e decadenza.
Invero, come ha correttamente osservato l'Agenzia delle Entrate resistente, fra la notifica delle cartelle esattoriali e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata sono intervenuti vari atti interruttivi e, in particolare 1) il provvedimento di rateazione del 12.1.2010 emesso in accoglimento della istanza formulata dal contribuente per il pagamento delle cartelle elencate nell'atto, successivamente revocato per la sospensione del pagamento delle rate;
2) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recapitata in data 7.7.2014; 3) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recapitata in data 23.11.15; 4)
l'intimazione di pagamento notificata il 23.11.2015; 5) l'intimazione di pagamento notificata il 12.4.2016; 6)
l'intimazione di pagamento notificata il 13.9.2016; 7) l'intimazione di pagamento notificata il 2.5.2017; 8)
l'intimazione di pagamento notificata il 4.10.2022; 9) l'intimazione di pagamento notificata il 3.12.2022; 10) il provvedimento di definizione agevolata notificato il 25.08.2023 , emesso a seguito della istanza di adesione alla definizione agevolata presentata dal Ricorrente_1 il 28.06.2023, relativa alle 18 cartelle esattoriali contenute nella intimazione impugnata.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui la richiesta di rateizzazione o definizione agevolata da parte del contribuente comporta il riconoscimento del debito tributario, nonché l'interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Cass. Civ. Sez. Trib. N. 32679 del 16.12.2024 e n.
27504 del 23.10.2024).
Tutte le ulteriori eccezioni prospettate nel ricorso risultano assorbite nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
Sulla base delle suesposte considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle portanti debiti di natura extra tributaria e va rigettato il ricorso nel resto.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2800,00, di cui Euro 1.400,00 per ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i crediti fiscali riportati nelle cartelle n.
09220170003906731000 (contravvenzioni al Codice della Strada) e n. 09220190001199480000 (sanzioni amministrative ex L. 689\1981), nonché in relazione agli avvisi di addebito di cui alla intimazione impugnata e rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2800,00, di cui Euro 1.400,00 per ognuna delle parti resistenti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente e Relatore
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 150/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale luogo_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220249007542991000 VARIE 2001
contro
Ag.entrate - SS - luogo_1 elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220070001545323001 IVA-ALTRO 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220110017487467000 BOLLO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220120002402547000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220120011019809000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220140004962134000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220150001927582000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220150008402713000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220150009787403000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220160008403100000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220170001571724000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220170006609387000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220170009071867000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220190000777243000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220190001199480000 SANZ AMM.VE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220200000605273000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220200001380413002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220210002509130000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220210002509130000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220210004146132002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09220210010251477000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso a questa Corte Tributaria avverso la intimazione di pagamento n. 092 2024 7542991\000 notificata al ricorrente il 28.02.2025, in quanto ritenuta illegittima per violazione degli artt.
2948, 2935, 2495 e seguenti del codice civile, come da sentenza della Corte di Cassazione n. 17667 del 2024.
Il ricorrente ha eccepito:
· La nullità della intimazione impugnata per difetto di notifica, per eccesso di potere e violazione di legge, art. 149 bis c.p.c., al quale rimanda l'art. 26, comma 2, del DPR n. 602\1973; si eccepisce il difetto di notifica, in quanto avvenuta via PEC in forma PDF, senza firma digitale e si cita giurisprudenza tributaria a sostegno di tale eccezione;
inoltre l'art. 149 bis c.p.c. dispone che “se non è fatto espresso divieto di legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo”;
· La nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 50 DPR 602\1973 e dell'art. 19 D.L.gs. n. 564\1992, essendo l'intimazione di pagamento impugnabile autonomamente, pur senza essere inserita nell'elenco dei provvedimenti impugnabili, ove la stessa contenga una pretesa impositiva ben determinata
(Cass. Civ. Ord.
1.2.2013 n. 2541 e CTR Liguria Sez. I 22.10.2017);
· La nullità della pretesa creditoria per maturata prescrizione ed estinzione delle somme dovute per violazione ed errata applicazione degli artt. 2948, 2935, 2495 e seguenti del codice civile, nonché per eccesso di potere;
si eccepisce la prescrizione della pretesa erariale per effetto della mancata notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito sottostanti e per l'assenza di atti interruttivi, trattandosi di crediti risalenti agli anni dal 2001 al 2019; il debito, secondo il ricorrente, deve ritenersi estinto ai sensi dell'art. 2935 c.c., essendo intervenuta prescrizione ex art. 2948 c.c.; si applica alle cartelle esattoriali, non discendenti da una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione di cinque anni;
· La nullità della intimazione impugnata per estinzione del credito ex art. 28 Legge n. 689\1981, nonché in ottemperanza all'art. 2948 c.c.; il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni di cui alla L. 689\1981 si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione, per cui tale diritto di è estinto trattandosi di violazioni risalenti nel tempo;
· Nullità del provvedimento impugnato e di tutte le cartelle sottostanti per eccesso di potere e violazione di legge per omessa comunicazione dell'avviso bonario, mai notificato al ricorrente;
la cartella impugnata deve ritenersi nulla se non è preceduta dall'avviso bonario in quanto viene violato il diritto a ottenere la riduzione della sanzione e la rateizzazione agevolata (si cita Giurisprudenza Tributaria); inoltre, la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 5394 del 18 marzo 2016, ha chiarito che il contraddittorio preventivo con il contribuente è vincolante tutte le volte in cui sussistano incertezze sugli aspetti più rilevanti della dichiarazione dei redditi;
· Nullità del provvedimento impugnato per eccesso di potere e violazione di legge (art. 26 DPR 602\1973), in quanto la suddetta norma impone al concessionario, ai Comuni e a qualunque Ente di conservare per cinque anni la matrice e\o la copia dell'avviso bonario, avviso di accertamento, notificato al contribuente, e copia della cartella con la relata di notifica, al fine di esibizione, su richiesta del contribuente, all'amministrazione:
· Nullità del provvedimento impugnato per violazione del D.L: 249\2007, art. 36, comma 4 ter, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, come richiesto dalla norma sopra citata, pena la nullità dell'atto;
· Nullità del provvedimento, in quanto privo del riferimento alla dichiarazione dei redditi del contribuente, riliquidata dall'Ufficio;
· Nullità del provvedimento in quanto non redatto dal concessionario alla riscossione in applicazione degli artt. 1 e 6 D.M. 1999 n. 321, ovvero senza i requisiti minimi che consentano di effettuare il necessario controllo della correttezza della pretesa erariale;
· Tardività dell'intimazione di pagamento, decadenza dell'Amministrazione Finanziaria dal diritto al recupero dell'imposta; si eccepisce la tardività della notifica della cartella di pagamento che, ai sensi dell'art. 1 comma 5 bis D.L. n. 106 del 2005, deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis DPR 600\1973;
· Nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 2962 codice civile, intervenuta prescrizione, violazione dell'art. 60 DPR 1973 n. 600 e degli artt. 25,26 e 27 DPR n. 602 del 1973;
· Nullità del provvedimento impugnato per mancata indicazione del ruolo delle cartelle e della data di consegna del ruolo al concessionario;
· Nullità e illegittimità del provvedimento impugnato per mancanza di chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate in violazione della Legge n. 212\2000; tutti i provvedimenti dell'Amministrazione Finanziaria devono essere congruamente motivati sulle ragioni di fatto e di diritto della pretesa per consentire al contribuente idonea difesa ed il provvedimento impugnato non contiene queste caratteristiche;
· Nullità della intimazione impugnata e delle cartelle sottostanti che, oltre a contenere una pretesa estinta per prescrizione, sono da ritenersi illegittime per omessa specificazione del calcolo degli interessi moratori;
· Nullità del provvedimento impugnato per difetto di delega, nullità dell'accertamento per eccesso di delega del dirigente in violazione dell'art. 42 dpr 600\1973; eccesso di potere per illogicità manifesta, eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti;
secondo consolidata giurisprudenza il provvedimento è nullo per difetto di delega da parte del dirigente preposto su un debito estinto per prescrizione ed è nullo l'accertamento se cambia il dirigente che ha delegato altro funzionario per la firma;
· Omessa sottoscrizione, nullità della notifica del provvedimento impugnato per violazione degli artt.
148 e 160 c.p.c., in quanto manca la sottoscrizione del notificatore, essendo necessario, ai fini della correttezza e validità della notificazione, che la relata sia correttamente compilata e sottoscritta dal notificatore;
· Nullità del provvedimento impugnato, risultando la relata di notifica in bianco;
· Mancata notifica e nullità assoluta degli atti impugnati per eccesso di potere ed errata applicazione degli artt. 26 e seguenti del DPR n. 600 del 1973; errata applicazione degli artt. 136 e seguenti c.p.c. e degli artt. 3,97 e 111 della Costituzione;
si eccepisce la nullità assoluta della notifica, perché non effettuata a mezzo di Ufficiale Giudiziario ex art. 26 del DPR n. 600 del 1973, ma a mezzo raccomandata;
· Nullità della “cartella del gravame” per violazione degli artt. 2 della Costituzione e 17 CEDU (Divieto di Abuso del Diritto) nella redazione della intimazione di pagamento.
Il ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso sulla base di tutte le numerose eccezioni effettuate, con vittoria di spese e competenze del giudizio, da attribuirsi al difensore per dichiarato anticipo.
Nel ricorso è stata proposta istanza di discussione in pubblica udienza ex art. 34 D.LGS. 546\1992.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di luogo_1, Ufficio Legale, contestando i motivi di ricorso in relazione alle cartelle di propria competenza (in numero di 10, specificamente elencate nell'atto di controdeduzioni) e eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le restanti cartelle, relative a somme non iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate.
L'Ufficio resistente ha eccepito:
· In via pregiudiziale, l'improcedibilità del presente ricorso, stante una causa di litispendenza, ex art. 39, comma 1, c.p.c., in quanto il Ricorrente_1 ha fatto opposizione a una precedente intimazione di pagamento n. 09220249003216168000, recante, fra le altre, le stesse cartelle esattoriali sottostanti contenute nell'intimazione di pagamento, oggetto del presente giudizio;
a seguito del ricorso del Ricorrente_1 è stato iscritto presso questa Corte Tributaria, Sez 1, il procedimento n. 663\2024.
In via preliminare l'Ufficio ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate SS, quale legittimo contraddittore passivo in relazione alle eccezioni concernenti l'attività propria dell'Agente della SS;
nel caso di specie il contribuente, pur proponendo il ricorso anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SS, lo ha notificato solo all'attuale resistente, per cui si chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agente della SS, ex art. 14 comma 3 D.L.gs 546\1992.
Quanto ai motivi di ricorso, l'Agenzia delle Entrate ne ha rilevato l'inammissibilità e la infondatezza per quanto di interesse, eccependo:
· La inammissibilità del ricorso ex art. 19 comma 3 D.L.gs 546\1992, in quanto, essendo state le cartelle sottostanti notificate, come potrà provare l'Agenzia della SS, l'impugnazione della intimazione di pagamento per vizi degli atti presupposti è inammissibile, essendo consentita solo per vizi propri o in caso di mancata notifica dell'atto presupposto;
le cartelle, di competenza della resistente, ritualmente notificate, sono divenute definitive e non possono essere più impugnate attraverso l'atto impositivo successivo;
fra l'altro alcune delle cartelle sottostanti l'intimazione impugnata sono state oggetto di istanza di rateizzazione;
· Infondata è anche l'eccezione di decadenza prospettata con riguardo alle cartelle esattoriali, posto che tale eccezione andava eventualmente proposta nel termine di 60 giorni dalla notifica delle stesse;
le cartelle di pagamento derivano dal controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600\1973 e 54 bis DPR n.
633\1972, delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente e le relative notifiche sono avvenute entro il termine di decadenza di cui all'art. 25 comma 1, lett. a) DPR 602\1973;
· Non è intervenuta la prescrizione per effetto degli atti interruttivi notificati al contribuente e, per alcune cartelle, anche in ragione delle istanze di rateizzazione;
si segnala inoltre che il termine di prescrizione è quello decennale, in quanto la prestazione tributaria non può considerarsi prestazione periodica;
uguale sorte è quella relativa alla riscossione degli accessori del tributo;
quanto alle sanzioni il termine di prescrizione
è di 5 anni se vengono irrogate separatamente, altrimenti seguono la sorte del singolo tributo;
· È inammissibile l'eccezione relativa alla nullità delle cartelle per mancata notifica dell'avviso bonario, in ragione della definitività delle cartelle stesse per mancata impugnazione;
in caso di liquidazione delle imposte in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni l'Ufficio ha l'obbligo di avvisare il contribuente, prima dell'iscrizione a ruolo, solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, mentre tale obbligo viene meno in caso di tardività o omissione del versamento delle imposte dovute\dichiarate
( Cass. 10 giugno 2015 n. 12023); l'invio della comunicazione di irregolarità non è necessario quando l'Ufficio si sia limitato a “iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato, senza però contestare un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione”;
· Infondata è l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per carenza di motivazione, mancata indicazione del ruolo delle cartelle, delle somme indicate e del calcolo degli interessi, in quanto l'intimazione di pagamento non è il primo atto con cui il contribuente ha avuto notizia della pretesa erariale e, comunque, la stessa è stata redatta in base al modello ministeriale approvato, con tutte le indicazioni necessarie a garantire la difesa.
L'Agenzia delle Entrate ha concluso chiedendo:
1. In via pregiudiziale, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per litispendenza con il giudizio RGR
n. 663\2024;
2. In via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate SS di luogo_1;
3. Nel merito, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituita in giudizio, con atto dell'11 novembre 2025, l'Agenzia delle Entrate SS con cui ha eccepito:
· Il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria per le entrate di natura extratributaria che rientrano nella giurisdizione ordinaria e, in particolare, per le sanzioni amministrative pretese ai sensi della Legge 689\1981, di cui alle cartelle n. 09220170003906731000, 09220190001199480000, nonché per i contributi previdenziali iscritti a ruolo dall'INPS, di cui ai 12 avvisi di addebito;
· La inammissibilità e\o improponibilità del ricorso avverso le restanti 18 cartelle contestate, trattandosi di atti esattoriali compresi nella dichiarazione di definizione agevolata (Rottamazione quater);
· La inammissibilità del ricorso avverso le 18 cartelle contenute nella intimazione di pagamento impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 D.L.gs 546\1992, essendo state le cartelle ritualmente notificate (alle pagine da 7 a 11 l'Ufficio ha indicato i dati relativi alle notifiche) e non essendo intervenuta impugnazione di detti atti nel termine di 60 giorni;
· La infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica della intimazione di pagamento avvenuta a mezzo PEC, secondo il contribuente in maniera irregolare;
dagli atti emerge che la intimazione di pagamento
è stata notificata a mezzo raccomandata regolarmente recapitata all'indirizzo del contribuente e ricevuta da persona di famiglia;
modalità di notifica perfettamente regolare (si cita giurisprudenza di Cassazione);
· La infondatezza della eccezione della omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte, in quanto
è stata data prova dell'avvenuta notifica ex art. 139 e 140 c.p.c. ;
· La infondatezza della eccezione relativa alla prescrizione dei crediti tributari, in quanto la prescrizione
è stata interrotta dalla notifica delle cartelle, per cui ciò impedisce la contestazione della prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica delle stesse;
inoltre, i termini di prescrizione e decadenza sospesi per effetto dell'art. 68 commi 1,2,2bis e 3 D.L. 18\2000 e successive modifiche, intervenuto per limitare gli effetti negativi della pandemia da COVID 19; ed ancora fra la notifica delle cartelle esattoriali e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata sono intervenuti vari atti interruttivi e, in particolare 1) il provvedimento di rateazione del 12.1.2010 emesso in accoglimento della istanza formulata dal contribuente per il pagamento delle cartelle elencate nell'atto, successivamente revocato per la sospensione del pagamento delle rate;
2) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recapitata in data 7.7.2014;
3) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recapitata in data 23.11.15; 4) l'intimazione di pagamento notificata il 23.11.2015; 5) l'intimazione di pagamento notificata il 12.4.2016; 6) l'intimazione di pagamento notificata il 13.9.2016; 7) l'intimazione di pagamento notificata il 2.5.2017; 8) l'intimazione di pagamento notificata il 4.10.2022; 9) l'intimazione di pagamento notificata il 3.12.2022; 10) il provvedimento di definizione agevolata notificato il 25.08.2023 , emesso a seguito della istanza di adesione alla definizione agevolata presentata dal Ricorrente_1 il 28.06.2023, relativa alle 18 cartelle esattoriali contenute nella intimazione impugnata;
inoltre, per le entrate erariali la prescrizione è decennale, a decorrere dal giorno in cui il tributo
è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo ricevuto dal contribuente, alla stregua dell'art. 2948 n. 4 c.
c.;
· La infondatezza della eccezione relativa alla prescrizione anche per ciò che riguarda interessi e sanzioni, nonché per le tasse automobilistiche e per i diritti della Camera di Commercio in ragione dei numerosi atti interruttivi intervenuti;
· La infondatezza della eccezione relativa alla mancata notifica degli avvisi di accertamento e\o degli avvisi bonari, trattandosi di eccezione inammissibile che si sarebbe dovuta contestare con la impugnazione delle singole cartelle, impugnazione mai avvenuta;
· La infondatezza della eccezione relativa alla illegittimità dell'avviso di intimazione per mancata indicazione del responsabile del procedimento, non essendovi alcuna norma che obblighi gli Uffici a tale adempimento in relazione alle cartelle esattoriali;
né può essere invocato l'art. 7 della L. 27\7\2000 che alla previsione ivi riportata non collega alcuna sanzione;
· La infondatezza della eccezione relativa alla nullità della intimazione di pagamento per erronea compilazione dello stesso, posto che l'atto è stato redatto in conformità al modello approvato con decreto ministeriale e contiene tutti i dati necessari a specificare e comprendere la pretesa erariale;
· La infondatezza della eccezione relativa alla nullità della intimazione di pagamento per violazione dell'art. 42 DPR 602\1973, per mancanza della firma di un soggetto munito della qualifica di dirigente negli atti prodromici alla iscrizione a ruolo, in ordine alla quale si eccepisce la carenza di legittimazione passiva dell'Agente di SS;
· La infondatezza della eccezione relativa alla nullità della intimazione di pagamento per eccesso di potere e abuso del diritto, in quanto non corrisponde al vero che l'atto sia stato emesso in presenza della prescrizione già avvenuta per le ragioni già evidenziate.
In conclusione l'Agenzia di SS ha chiesto:
· In via pregiudiziale dichiararsi il difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle relative a sanzioni amministrative ex L. 689\1991 e a contributi INPS e per gli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione;
· Dichiararsi l'inammissibilità o improponibilità del ricorso per i crediti di cui alle 18 cartelle restanti, relative a crediti compresi nel provvedimento di definizione agevolata;
· Dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 comma 3 e 21 comma 1 D.L. gs 546\1992;
· Rigettare il ricorso, accertando la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, come da nota allegata.
Alla pubblica udienza del 20 gennaio 2026, acquisite le conclusioni delle parti indicate a verbale, la causa
è stata decisa, come da dispositivo, nel modo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre sgombrare il campo dalle questioni prospettate in via pregiudiziale dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di luogo_1, riguardanti la declaratoria di improcedibilità del ricorso per litispendenza con il giudizio RGR n. 663\2024 e l'autorizzazione alla chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate SS di luogo_1.
Non sussiste una ipotesi di litispendenza con riferimento al giudizio instaurato avverso una precedente intimazione di pagamento, avente ad oggetto le medesime cartelle esattoriali, giudizio definito in primo grado con sentenza di questa Corte n. 337\2025 del 6.6.2025.
Invero, trattandosi di impugnazioni di diversi atti impositivi (nel caso definito con sentenza n. 337\2025 intimazione n. 09220290032161689864992 2007 e nel presente giudizio intimazione n. 092 2024
7542991\000) non può configurarsi una litispendenza di giudizio ai sensi dell'art. 39 c.p.c., in quanto l'oggetto della causa è l'opposizione avverso intimazioni di pagamento emesse e notificate in tempi diversi, di cui l'una già valutata e decisa in sede giudiziaria in primo grado.
La Suprema Corte, con sentenza della Sez. 5 n. 29631 del 14.11.2019, ha precisato che “in tema di contenzioso tributario, nel caso in cui vengono impugnati due provvedimenti emessi nei confronti degli stessi soggetti, per lo stesso presupposto di imposta e per il medesimo credito fiscale, deve escludersi la litispendenza tra due procedimenti se in essi il “petitum” immediato è costituito dai due distinti provvedimenti impositivi, in quanto la litispendenza presuppone identità di “petitum”, che, nel processo tributario, non può non essere identificato in considerazione della natura impugnatoria dello stesso”.
Quanto alla corretta istanza di chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate SS di Potenza,
l'autorizzazione di questa Corte non è stata necessaria, in quanto la suddetta Agenzia si è ritualmente costituita in giudizio, senza che vi sia stata alcuna osservazione in merito.
Occorre, inoltre, specificare che l'intimazione di pagamento impugnata per una serie di motivi, fra cui quello relativo alla mancata notifica delle cartelle sottostanti, riguarda tutte le cartelle contenute nell'atto impositivo, per alcune delle quali vi è difetto di giurisdizione della Corte Tributaria, trattandosi di cartelle relative a contravvenzioni del codice della strada (cartella n. 09220170003906731000), a sanzioni amministrative ex
L. 689\81 (cartella n. 09220200000605273000), nonché di avvisi di addebito relativi a somme dovute all'INPS
(12 avvisi di addebito riportati nella parte finale dell'atto impugnato).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte per i crediti fiscali riportati nelle cartelle e negli avvisi di addebito sopra indicati.
Fatte queste precisazioni di ordine preliminare, il ricorso si ritiene infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Seguendo l'ordine dei motivi, riportato nell'atto introduttivo del giudizio, si osserva che tutte le eccezioni prospettate con riferimento alla intimazione di pagamento sono prive di pregio.
Non sussiste la eccepita nullità della notifica dell'atto impugnato per un presunto difetto di notificazione avvenuta via PEC, poiché dagli del giudizio emerge che la notifica della intimazione n. 092 2024 7542991\000
è avvenuta a mezzo raccomandata postale all'indirizzo del signor Ricorrente_1, Indirizzo_1, Ripacandida, con consegna a “persona della famiglia” in data 19.02.2025, come emerge dalla relata di notifica (riportante il numero della intimazione impugnata), su cui si legge la firma della persona che ha ricevuto l'atto, qualificatasi come persona di famiglia, e la firma dell'incaricato al recapito.
Non vi è dubbio quindi che l'atto sia stato ritualmente notificato al ricorrente nel rispetto delle norme di legge.
La notifica dell'intimazione di pagamento, infatti, deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 26
D.Lgs. 602/1973. Viene compiuta cioè dagli Ufficiali della SS, o da altri soggetti abilitati dal concessionario attraverso l'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o con la consegna nelle mani proprie del destinatario, di persone di famiglia o addette alla casa, all'azienda o all'ufficio. Da ciò emerge che è legittima la scelta dell'Ufficio di procedere alla notifica anche a mezzo di raccomandata postale.
Secondo la Suprema Corte Sez. 5 – Ordinanza n. 946 del 17.01.2020- “Ai fini del perfezionamento della notifica diretta effettuata, a mezzo posta, dall'incaricato della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltreché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, essendo la notifica valida anche se manchi l'indicazione delle generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, trattandosi di adempimento non previsto da alcuna norma”.
In ogni caso, l'atto, ritualmente notificato, ha raggiunto il suo scopo. La Suprema Corte di Cassazione, con orientamento consolidato ha specificato che eventuali vizi di nullità della notifica sono sanabili con efficacia ex tunc o per raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio del destinatario (Cass. Civ. Ord. N.
24329\2024). Nel caso di specie il ricorrente si è ritualmente costituito, esercitando il suo diritto di difesa anche molto diffusamente con il proprio ricorso. Sono, inoltre, infondati i motivi riguardanti la eccepita nullità della intimazione ad adempiere per la mancata indicazione del responsabile del procedimento, per la mancanza del riferimento alla dichiarazione dei redditi del contribuente e per difetto dei requisiti minimi necessari a espletare il controllo sulla legittimità della pretesa, nonché per il difetto di delega del dirigente.
L'atto impugnato è stato redatto in maniera conforme al disposto normativo e nel rispetto del modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Sul punto la Suprema Corte, con ordinanza della Sez. 5 n. 10692 del 19.04.2024, ha statuito che “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.”
Nel caso di specie l'intimazione di pagamento contiene tutte le cartelle presupposte, con la indicazione del numero di esse, della data di notifica e dell'oggetto, nonché la misura degli interessi di mora e degli oneri di riscossione.
Le altre questioni relative alla mancata indicazione del responsabile del procedimento e al mancato riferimento alla dichiarazione dei redditi e al difetto di delega sono infondate, in considerazione della formazione dell'atto impugnato secondo il modello ministeriale approvato.
Tutte le ulteriori eccezioni, diffusamente riportate nell'atto introduttivo del giudizio e ampiamente sintetizzate nella parte di questa decisione relativa allo “svolgimento del processo”, attengono alla mancata o irregolare notifica delle cartelle esattoriali sottostanti e alla conseguente decadenza e prescrizione, nonché ad irregolarità riguardanti gli atti presupposti.
Dalla consultazione della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate SS emerge che tutte le cartelle, di cui all'atto impugnato, sono state regolarmente notificate o, comunque, inserite nella dichiarazione di definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater), anch'essa ritualmente notificata al ricorrente e in altri atti successivamente emessi con riguardo al medesimo debito.
Le prime dieci cartelle riportate nella intimazione di pagamento impugnata risultano presenti nel provvedimento di definizione agevolata, notificato con raccomandata postale all'indirizzo del destinatario in data 15.11.2022, con consegna a persona di famiglia e nella relata di notifica vi sono le firme della persona a cui l'atto è stato consegnato e dell'incaricato al recapito.
Le cartelle esattoriali dalla seconda alla quattordicesima sono state notificate: 2) in data 19.1.12 a mani della suocera, 3) in data 12.5.12 a mani della moglie, 4) in data 12.5.12 a mani della moglie, 5) in data 19.6.13 a mani della moglie, 6) in data 26.6.2014 a mani della suocera, 7) in data 26.6.2014 a mani della suocera, 8) in data 14.4.2015 a mani della suocera, 9) in data 23.11.2015 a mani della suocera, 10) in data 19.12.2015
a mani della suocera, 11) con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 11.11.16 e raccomandata ricevuta il 7.12.16, 12) con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 11.11.16 e raccomandata ricevuta il 7.12.16, 13)con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 9.6.17 e raccomandata con compiuta giacenza in data 21.7.17, 14 con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 9.6.17 e raccomandata con compiuta giacenza il 31.7.17;
la quindicesima cartella attiene a debiti non rientranti nella giurisdizione tributaria;
la sedicesima cartella è stata notificata con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 25.10.17 e raccomandata ricevuta in data 8.11.17; la diciassettesima cartella è stata notificata con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 12.02.18 e raccomandata ricevuta il 2.03.18;
la diciottesima cartella è stata notificata con avviso di deposito nella Casa Comunale in data 12.02.18 e raccomandata ricevuta il 2.03.18;
la diciannovesima cartella è stata notificata con raccomandata ricevuta dalla suocera il 5.4.2019;
la ventesima cartella attiene a debiti non rientranti nella giurisdizione tributaria;
le cartelle ventunesima e ventiduesima sono state notificate con raccomandata ricevuta in data 3.9.2021 dalla suocera;
le altre tre cartelle riportanti debiti di natura tributaria sono state notificate a mani di persona di famiglia rispettivamente nelle date 16.6.22 (le prime due) e 15.11.22 (l'ultima).
Orbene, appare evidente che le cartelle sottostanti l'intimazione di pagamento, ritualmente notificate o comunque portate a conoscenza del destinatario attraverso il provvedimento di definizione agevolata, su specifica istanza di parte (la prima indicata nell'atto è sicuramente presente in detto provvedimento di rottamazione quater), in difetto di impugnazione di ogni singola cartella nel termine di 60 giorni dalla conoscenza di esse, sono divenute definitive e ogni questione riguardante il debito in esse contenuto o la forma e regolarità dell'atto è preclusa.
Sostanzialmente il debito si è cristallizzato attraverso la notifica delle cartelle esattoriali e dei successivi atti notificati al contribuente, con conseguente infondatezza delle eccezioni prospettate, comprese quelle di prescrizione e decadenza.
Invero, come ha correttamente osservato l'Agenzia delle Entrate resistente, fra la notifica delle cartelle esattoriali e quella della intimazione di pagamento oggi impugnata sono intervenuti vari atti interruttivi e, in particolare 1) il provvedimento di rateazione del 12.1.2010 emesso in accoglimento della istanza formulata dal contribuente per il pagamento delle cartelle elencate nell'atto, successivamente revocato per la sospensione del pagamento delle rate;
2) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recapitata in data 7.7.2014; 3) la comunicazione preventiva di fermo amministrativo recapitata in data 23.11.15; 4)
l'intimazione di pagamento notificata il 23.11.2015; 5) l'intimazione di pagamento notificata il 12.4.2016; 6)
l'intimazione di pagamento notificata il 13.9.2016; 7) l'intimazione di pagamento notificata il 2.5.2017; 8)
l'intimazione di pagamento notificata il 4.10.2022; 9) l'intimazione di pagamento notificata il 3.12.2022; 10) il provvedimento di definizione agevolata notificato il 25.08.2023 , emesso a seguito della istanza di adesione alla definizione agevolata presentata dal Ricorrente_1 il 28.06.2023, relativa alle 18 cartelle esattoriali contenute nella intimazione impugnata.
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui la richiesta di rateizzazione o definizione agevolata da parte del contribuente comporta il riconoscimento del debito tributario, nonché l'interruzione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. (Cass. Civ. Sez. Trib. N. 32679 del 16.12.2024 e n.
27504 del 23.10.2024).
Tutte le ulteriori eccezioni prospettate nel ricorso risultano assorbite nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
Sulla base delle suesposte considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione con riferimento alle cartelle portanti debiti di natura extra tributaria e va rigettato il ricorso nel resto.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2800,00, di cui Euro 1.400,00 per ognuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i crediti fiscali riportati nelle cartelle n.
09220170003906731000 (contravvenzioni al Codice della Strada) e n. 09220190001199480000 (sanzioni amministrative ex L. 689\1981), nonché in relazione agli avvisi di addebito di cui alla intimazione impugnata e rigetta nel resto. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2800,00, di cui Euro 1.400,00 per ognuna delle parti resistenti.