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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 07/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato a seguito del deposito di note ex art 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso, in forza di procura congiunta anche con strumenti informatici al presente ricorso, dall'Avv. Claudio Defilippi del Foro di Milano (pec:
– CF: , e/o dall'Avv. Email_1 CodiceFiscale_1
Gianna Sammicheli del Foro di Milano (pec CF: Email_2
), i quali C.F._2 dichiarano di voler ricevere le notificazioni e comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., 134,135 disp. Att. Cpc RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cuneo, corso Nizza 13, presso lo Studio dell'Avv.
Massimiliano Fantino (pec - C.F. Email_3
- fax: ) che la rappresenta e difende per procura C.F._3 P.IVA_1
1 speciale alle liti rilasciata il 07-05-2024 e inserita nella medesima busta telematica di deposito della memoria e CONTRO
CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, elettivamente domiciliato in Genova, P.zza della Vittoria 6 presso l'avv. Pietro Capurso (c.f.:
– PEC: t), che lo C.F._4 Email_4
rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti che produce
Motivazione
Con ricorso depositato il 16/04/2024 il signor adiva il Parte_1
Tribunale di Genova per sentire annullare l' intimazioni di pagamento numero 0 48
2024 90031808 04 del 23 Febbraio 2024 limitatamente all'importo di euro 3.282,87, quali contributi IVS omessi per l'anno 2021.
Eccepiva la nullità della intimazione per mancanza della sottoscrizione originale o indicazione del sottoscrittore dell'autorità, nonché per carenza di motivazione.
In secondo luogo eccepiva il difetto di notifica dell'intimazione di pagamento opposto e degli avvisi di addebito e degli altri atti prodromici all'intimazione.
Rilevava infine la decadenza della pretesa poiché fra la data di iscrizione a ruolo del debito contributivo e la formazione della cartella di pagamento, presupposto dell'intimazione qui impugnata, era decorso il tempo utile per la riscossione coattiva del credito.
Chiedeva in ultima analisi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea poiché vi era stata la violazione del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettività del diritto di difesa, avendo il creditore quantificato somme aggiuntive per interessi e sanzioni assolutamente eccessive e sproporzionate rispetto all'inadempimento commesso.
2 Si è costituita , contestando ammissibilità del ricorso in quanto tardivo sia ex CP_2
art 617 cpc sia ex art 24 Dlgs comma 5, del Dlgs n.46/99 e rilevando , nel merito, la mancata contestazione del debito contributivo, da ritenersi pertanto accertato.
Evidenziava infine la mancanza di prova circa la presentazione di qualsiasi istanza di rottamazione.
, nella sua memoria ex art 416 cpc, contestava la mancata notifica Controparte_3
dell'atto di intimazione, come del resto provato dalla presentazione della stessa opposizione qui in esame e dalle difese ivi svolte, la pretestuosità dei rilievi mossi in merito all'esistenza di istanza di rottamazione quater, già peraltro superati da pronunce di questo Tribunale per differenti intimazioni notificate al sig. , nonché Pt_1
l'erronea invocazione di norme relative alle intimazioni di pagamento riferibili al processo tributario che nulla rilevavano nel caso di specie.
Censurava ogni profilo di violazione della Carta Costituzionale e dei principi di diritto europeo.
La causa è stata discussa mediante deposito di note difensive ex art 127 ter cpc e può ora venire decisa.
Va in primo luogo rilevato che l'intimazione di pagamento qui opposta risulta ritualmente notifica via pec al ricorrente in data 4.3.2024.
Nel caso di specie trova applicazione l'art 26 del DPR 602/1973 secondo il quale le notifiche possono essere effettuate a mezzo pec all'indirizzo del destinatario risultante dai pubblici registri.
Tale requisito è l'unico previsto in merito alla modalità di notificazione prescelta e,, poiché il ricorrente nulla ha contestato circa la correttezza di tale indirizzo, ogni ulteriore questione si profila del tutto estranea al tenore letterale della disposizione invocata , divenendo irrilevante.
3 Dalla validità della notifica deriva la tardività , per superamento del termine di 20 giorni di cui all'art 617 cpc di ogni questione che attiene la regolarità formale del titolo ( ivi compreso difetto di sottoscrizione e carenza di motivazione dell'intimazione) per procedere ad esecuzione forzata.
Ma non solo.
Anche volendo considerare la notifica dell'intimazione quale unico atto ricevuto dal ricorrente, risulta in ogni caos ampiamente decorso il termine di giorni 40 di cui all'art
24 del dlgs 46/99 per la contestazione di ogni questione attinente al merito della pretesa
( omesso versamento della contribuzione IVS per il 2021), che diviene pertanto inammissibile.
In ultimo si osserva che parte ricorrente in ricorso, ma anche nelle note ex art 127 ter cpc, ha insistito per la sospensione delle procedure esecutive a seguito dell'adesione alla cd rottamazione quater di cui alla legge di Bilancio 2023 o prevista nel decreto milleproroghe (DL 202/2024 conv in legge 15/2025).
Peraltro il ricorrente non ha depositato in giudizio né istanze di adesione , né pagamenti di guisa che ogni eventuale richiamo a tali procedure di definizione del credito contributivo diviene irrilevante.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite vanno poste a carico del ricorrente soccombente.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando a seguito del deposito di note difensive ex art 127 ter cpc dichiara l'inammissibilità del ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ciascuna parte convenuta delle spese di lite liquidate nella misura di euro 3.000,00 oltre spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute.
Genova, 7 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria Parodi
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