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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 936/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.06.1970 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enza Firrincieli, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
TA AR, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a NJ (Albania) l'01.07.2005, matrimonio poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Croce Camerina al n. 6, parte II,
Serie C, dell'anno 2005; che dall'unione coniugale è nata la figlia (Monza, 04.12.2010); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 presso la madre nell'abitazione sita a Livorno in via Garibaldi n. 222;
2. In ragione della diversa distanza geografica esistente fra la figlia che abita a Livorno, ed il Per_1 sig. che abita a Santa Croce Camerina, le parti prevedono che il sig. Parte_1 Parte_1 avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà previa comunicazione e accordo con la madre, e comunque almeno due giorni ogni mese. La minore trascorrerà con Per_1 il padre giorni 15 consecutivi nel periodo di godimento delle ferie, previamente concordati tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno. Le festività pasquali, natalizie, ed ogni altra festività verranno trascorse dalla minore, ad anni alterni, una volta con il padre e l'altra con la madre, alternando le festività. Il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore la quale, qualora vorrà, potrà stare con il padre anche in giorni aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati.
3. Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento per sé stessi essendo economicamente indipendenti;
4. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma mensile Parte_1 Parte_3 di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie per la figlia minore, previamente concordate, sono ripartite al 50% tra i coniugi separandi;
6. I coniugi dichiarano di avere già regolamentato la divisione dei beni e di non aver nulla a pretendere per il resto delle cose, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altro;
7. Le superiori condizioni hanno valore tra le parti sin dal momento della sottoscrizione;
che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono in contrasto con disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a NJ (Albania) l'01.07.2005, matrimonio poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Croce Camerina al n. 6, parte II, Serie C, dell'anno 2005;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Croce Camerina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 936/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19.06.1970 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Enza Firrincieli, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.
TA AR, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
17.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a NJ (Albania) l'01.07.2005, matrimonio poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Croce Camerina al n. 6, parte II,
Serie C, dell'anno 2005; che dall'unione coniugale è nata la figlia (Monza, 04.12.2010); Per_1 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 21.05.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. Affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento Persona_2 presso la madre nell'abitazione sita a Livorno in via Garibaldi n. 222;
2. In ragione della diversa distanza geografica esistente fra la figlia che abita a Livorno, ed il Per_1 sig. che abita a Santa Croce Camerina, le parti prevedono che il sig. Parte_1 Parte_1 avrà diritto di vedere e tenere con sé la figlia minore ogni qualvolta lo vorrà previa comunicazione e accordo con la madre, e comunque almeno due giorni ogni mese. La minore trascorrerà con Per_1 il padre giorni 15 consecutivi nel periodo di godimento delle ferie, previamente concordati tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno. Le festività pasquali, natalizie, ed ogni altra festività verranno trascorse dalla minore, ad anni alterni, una volta con il padre e l'altra con la madre, alternando le festività. Il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore la quale, qualora vorrà, potrà stare con il padre anche in giorni aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati.
3. Entrambi i coniugi rinunciano ad ogni forma di mantenimento per sé stessi essendo economicamente indipendenti;
4. Il sig. si obbliga a versare alla sig.ra entro il 5 di ogni mese, la somma mensile Parte_1 Parte_3 di € 200,00 a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5. Le spese straordinarie per la figlia minore, previamente concordate, sono ripartite al 50% tra i coniugi separandi;
6. I coniugi dichiarano di avere già regolamentato la divisione dei beni e di non aver nulla a pretendere per il resto delle cose, a qualsiasi titolo, l'uno dall'altro;
7. Le superiori condizioni hanno valore tra le parti sin dal momento della sottoscrizione;
che l'udienza di comparizione del dì 17.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti non appaiono in contrasto con disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio a NJ (Albania) l'01.07.2005, matrimonio poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Santa Croce Camerina al n. 6, parte II, Serie C, dell'anno 2005;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santa Croce Camerina perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 23.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti