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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/09/2025, n. 2903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2903 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 14 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 111/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
1) , nato il [...] a [...] ed ivi res.te alla via Teatro Parte_1
n°34 (C.F. ); CodiceFiscale_1
2) , nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Teatro Parte_2
n°34 (C.F. ); CodiceFiscale_2
entrambi nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.
[...]
) rapp.ti e difesi - giusta procura a margine del ricorso introduttivo del C.F._3 giudizio di primo grado rubricato al R.G. n°928/2023 Tribunale di Torre Annunziata - dall'avv.
Raffaele Auricchio C.F.: ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4 di costui in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e
179 co. 4 c.p.c, il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc.
, PEC: , giusta mandato C.F._5 Email_2 generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, e Persona_2 presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n°
1087/2023 pubblicata il 17.07.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 12.01.2024 e , nella Parte_1 Parte_2 qualità precisata in atti, proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentandone l'illegittimità per violazione dei minimi tariffari in ragione del valore della controversia rientrante nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Chiedevano, quindi, liquidarsi le spese del primo grado -tenuto conto di tre fasi processuali (Studio, introduttiva e decisionale) e dei valori minimi- in misura pari ad euro 1863,50 con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € 513,50 pari alla differenza CP_1 tra quanto spettante e quanto liquidato dal primo giudice (€1350,00).
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che resisteva al gravame di cui CP_1 invocava il rigetto.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con conseguente sostituzione dell'udienza del 14.07.2025 mercè lo scambio delle note di trattazione.
Acquisite tali memorie difensive, riservata la decisione ed espletata la camera di consiglio, la causa era decisa nei termini di seguito esposti.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
E' pacifico (in quanto non contestato dall' a fronte del conteggio effettuato dagli CP_1 appellanti) che il valore della controversia di cui al primo grado di giudizio rientrasse nello scaglione compreso tra € 5201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'importo dei ratei di indennità di frequenza maturati nelle more del giudizio.
E' quindi corretto il calcolo effettuato dall'appellante che ha tenuto conto delle tre fasi processuali svolte (studio:€ 464,50; introduttiva: € 388,50; decisionale : €1010,50) per un totale di € 1.863,50. Risulta, quindi, illegittima la liquidazione effettuata dal primo giudice in violazione dei minimi tariffari.
Di conseguenza, l -in riforma della sentenza gravata- deve essere condannato al CP_1 pagamento della somma di euro 513,50 a titolo di differenza fra quanto spettante e quanto liquidato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia (inferiore ad €1.100,00) e delle te fasi processuali conteggiate dalle stesse parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro 1863,50 oltre spese generali ed accessori come per legge, condannando l' al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro CP_1
513,50 pari alla differenza fra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto liquidato in questa sede, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
-condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 247,00, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 14 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta del giorno 14 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 111/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
1) , nato il [...] a [...] ed ivi res.te alla via Teatro Parte_1
n°34 (C.F. ); CodiceFiscale_1
2) , nata a [...] il [...] ed ivi res.te alla via Teatro Parte_2
n°34 (C.F. ); CodiceFiscale_2
entrambi nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore , Persona_1 nato a [...] il [...] e residente in [...] (C.F.
[...]
) rapp.ti e difesi - giusta procura a margine del ricorso introduttivo del C.F._3 giudizio di primo grado rubricato al R.G. n°928/2023 Tribunale di Torre Annunziata - dall'avv.
Raffaele Auricchio C.F.: ed elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4 di costui in Torre del Greco alla via Circumvallazione n°20. Ai sensi degli art. 136 c.p.c. e
179 co. 4 c.p.c, il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. Email_1
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Elberti, cod. fisc.
, PEC: , giusta mandato C.F._5 Email_2 generale alle liti per notar in Roma del 22.3.2024 – repertorio 37875, e Persona_2 presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi n° 55 Napoli CP_1
APPELLATO
Oggetto: appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n°
1087/2023 pubblicata il 17.07.2023.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il giorno 12.01.2024 e , nella Parte_1 Parte_2 qualità precisata in atti, proponevano appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, lamentandone l'illegittimità per violazione dei minimi tariffari in ragione del valore della controversia rientrante nello scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00. Chiedevano, quindi, liquidarsi le spese del primo grado -tenuto conto di tre fasi processuali (Studio, introduttiva e decisionale) e dei valori minimi- in misura pari ad euro 1863,50 con conseguente condanna dell' al pagamento della somma di € 513,50 pari alla differenza CP_1 tra quanto spettante e quanto liquidato dal primo giudice (€1350,00).
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l che resisteva al gravame di cui CP_1 invocava il rigetto.
Nelle more del giudizio era disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con conseguente sostituzione dell'udienza del 14.07.2025 mercè lo scambio delle note di trattazione.
Acquisite tali memorie difensive, riservata la decisione ed espletata la camera di consiglio, la causa era decisa nei termini di seguito esposti.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
E' pacifico (in quanto non contestato dall' a fronte del conteggio effettuato dagli CP_1 appellanti) che il valore della controversia di cui al primo grado di giudizio rientrasse nello scaglione compreso tra € 5201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto dell'importo dei ratei di indennità di frequenza maturati nelle more del giudizio.
E' quindi corretto il calcolo effettuato dall'appellante che ha tenuto conto delle tre fasi processuali svolte (studio:€ 464,50; introduttiva: € 388,50; decisionale : €1010,50) per un totale di € 1.863,50. Risulta, quindi, illegittima la liquidazione effettuata dal primo giudice in violazione dei minimi tariffari.
Di conseguenza, l -in riforma della sentenza gravata- deve essere condannato al CP_1 pagamento della somma di euro 513,50 a titolo di differenza fra quanto spettante e quanto liquidato.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione del valore della controversia (inferiore ad €1.100,00) e delle te fasi processuali conteggiate dalle stesse parti appellanti.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, liquida le spese del primo grado di giudizio in misura pari ad euro 1863,50 oltre spese generali ed accessori come per legge, condannando l' al pagamento in favore dell'appellante dell'importo di euro CP_1
513,50 pari alla differenza fra quanto liquidato dal giudice di prime cure e quanto liquidato in questa sede, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione.
-condanna l al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_1 liquida in euro 247,00, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Napoli all'esito della camera di consiglio del giorno 14 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano