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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 30/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Simona Di Nicola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al n. 16 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 promossa da nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Per_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Mazzenga e Daniele Loffreda ed elettivamente
[...] domiciliata presso il loro studio legale in Sora alla via XX Settembre n. 42, in forza di procura in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo
-PARTE ATTRICE –
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore
-PARTE CONVENUTA -
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza (il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone – sezione Lavoro – rubricato al n. 1689/2023
r.g. la sig.ra nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1
, ha personalmente proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento del 15/12/2021 Persona_1
[.. relativo alla spedizione e notifica della raccomandata a/r n. 68485874827-6 09/12/2021 con Parte_2
è stato notificato il verbale di accertamento sanitario del 25/11/2021 scaturito dalla domanda n. Pt_3
Per_ 3930903708061, con il quale l' privava la figlia minore dello stato di invalido civile con CP_1 decorrenza dal 28.09.2021, deducendo la falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata, perché il verbale di accertamento sanitario non sarebbe invece mai stato notificato.
Nel procedimento innanzi al Giudice del Lavoro, questi, ritenuta la rilevanza del documento ai fini della decisione, ha sospeso il Giudizio.
Nel procedimento di querela di falso incidentale svoltosi innanzi al Tribunale l' non si è CP_1 costituita nonostante la ritualità delle comunicazioni eseguite, ma, in ottemperanza all'ordine impartitole con ordinanza del 04/06/2024, ha depositato in Cancelleria l'originale dell'avviso di ricevimento impugnato a querela di falso.
A fronte della mancata risposta dell' all'interpello demandatole ai sensi dell'art. 222 c.p.c., la CP_1 causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/05/25 previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. di cui soltanto i ricorrenti querelanti si sono avvalsi e all'esito essa viene decisa come segue.
2. Preliminarmente va rilevato che il presente procedimento, introdotto dopo la riforma dell'art. 225 c.p.c., segue il rito monocratico, considerato altresì che, ove pure si intendesse aver riguardo non già alla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento nel ruolo contenzioso ordinario ma del deposito del ricorso innanzi alla sezione lavoro, lo stesso procedimento per accertamento tecnico preventivo (19/05/23) e la stessa proposizione della querela di falso (24/10/23) sono successivi all'entrata in vigore della c.d. “riforma cartabia” che ha modificato le regole della composizione del giudice nei procedimenti per querela di falso.
3. Ancora in via preliminare, si ritiene opportuno richiamare e confermare nella presente sede decisionale, il principio espresso da Cass. Civ., sez. II, ord., 28 marzo 2023 n. 8718, per cui laddove l'atto di proposizione della querela di falso sia munito dei requisiti minimi per poter essere dichiarato ammissibile in relazione al disposto di cui all'art. 221 c.p.c., poiché contenente, oltre alla sollecitazione di disporre il sequestro dell'impugnato documento (ai sensi dell'art. 224 c.p.c., che, peraltro, presuppone che la querela sia prima dichiarata ammissibile), la richiesta di ordinare alla controparte il deposito dell'originale e disporre, se del caso (avendo il querelante chiesto anche di verificare la possibilita' della rilevazione ictu oculi della denunciata falsita', in ipotesi possibile: cfr. Cass. n. 10874/2018), c.t.u. onde accertare la falsita' della sottoscrizione apparentemente apposta sull'avviso di ricevimento postale in questione e da ritenersi attribuita - alla mano del ricorrente, tale indicazione/istanza risulta sufficiente ai fini della valida e sufficiente indicazione di acquisizione di prove della falsita', essendo la c.t.u. uno strumento istruttorio idoneo a consentire (in via preferenziale) la verifica dell'autenticita' o meno della sottoscrizione impugnata di falsita', anche attraverso il confronto con le scritture di comparazione (cfr. Cass. n. 743/1974 e Cass. n. 3131/1980).
Nella specie, come già anticipato e ritenuto con l'ordinanza del 04.06.2025, la dichiarazione di proposizione della querela di falso risulta ammissibile perché, oltre che a recare esatta individuazione del documento sulla quale essa viene proposta, indica altresì l'indicazione minima degli elementi da cui desumere la falsità.
4. Ancora e in via processuale deve rilevarsi che la querela di falso risulta esser stata proposta soltanto dalla sig.ra comparsa personalmente in udienza e quindi personalmente proposta Parte_1 all'udienza del 24/10/24 e non anche dal sig. non essendo provato peraltro il Persona_2 conferimento da parte dei ricorrenti di procura speciale per proporre querela di falso da parte dell' Per_1
(la procura rilasciata per il giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro non contempla infatti il potere di proposizione di querela di falso). Dunque, l'odierna pronuncia va resa esclusivamente tra la sig.ra Pt_1
e l'
[...] CP_1
5. Nella specie la causa va definita in rito con dichiarazione di improcedibilità della domanda di querela di falso, dal momento che, sebbene originariamente ammissibile, ne sono venuti meno i presupposti e le condizioni dell'azione per effetto della mancata risposta all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c. della parte che ha prodotto in giudizio il documento impugnato con querela di falso.
Si deve rilevare che tale interpello avrebbe dovuto essere correttamente rivolto all' da parte CP_1 del Giudice del Lavoro all'atto della proposizione della querela di falso, non potendosi ovviamente desumere dalla mera circostanza della produzione l'intendimento della parte di avvalersene e sostenere all'uopo il giudizio apposito di querela di falso.
Non essendo stato sollecitato l'interpello nella citata sede, lo si è fatto nella presente sede di querela di falso ma l' non ha risposto, sebbene opportunamente redarguita sulle conseguenze della CP_1 sua mancata risposta (cfr. ordinanza del 05/11/2024).
Ora, appare evidente che, se la norma processuale esige l'interpello, è perchè la produzione (e, nel caso, la notifica ed il deposito) non appaiono più sufficienti, dinanzi alla nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, ad inserire validamente nel processo il documento contestato;
conseguentemente, la mancata risposta all'interpello ha valore negativo, dal momento che viene omessa dalla parte quella integrazione che, nell'incidente, il legislatore ritiene necessaria (cfr. in tema Cass. Civ., sez. I,
18/01/2006, n.883; Cass. Civ., sez. III, 05/11/2002, n.15493).
Ed allora, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l'uso) e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, qual è la renitenza o il silenzio.
Ne consegue che è venuto meno lo stesso interesse ad agire della querelante sig.ra dal Parte_1 momento che il documento in discussione non è utilizzabile in giudizio dovendosi valutare la mancata comparizione dell' a rendere l'interpello quale risposta negativa. CP_1
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, dal momento che non v'è reale ed effettiva soccombenza tra le parti perché nessuna attività processuale è stata concretamente svolta ai fini della querela di falso, tenuto anche conto del difetto di sostanziale contrapposizione da parte della convenuta, le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in I° grado iscritto al n. 16/2024
r.g. promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
in persona del lrpt, avente ad oggetto “querela di falso incidentale”, rigettata ogni
[...] contraria istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di querela di falso per sopravvenuto difetto delle condizioni dell'azione attesa la mancata risposta dell' all'interpello ex art. 222 c.p.c.; CP_1
- compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 30/06/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Simona Di Nicola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I° grado iscritta al n. 16 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024 promossa da nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1 Per_1
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Mazzenga e Daniele Loffreda ed elettivamente
[...] domiciliata presso il loro studio legale in Sora alla via XX Settembre n. 42, in forza di procura in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo
-PARTE ATTRICE –
CONTRO
, in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore
-PARTE CONVENUTA -
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Querela di falso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.05.2025 le parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come da processo verbale di udienza (il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Nel corso del giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone – sezione Lavoro – rubricato al n. 1689/2023
r.g. la sig.ra nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Parte_1
, ha personalmente proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento del 15/12/2021 Persona_1
[.. relativo alla spedizione e notifica della raccomandata a/r n. 68485874827-6 09/12/2021 con Parte_2
è stato notificato il verbale di accertamento sanitario del 25/11/2021 scaturito dalla domanda n. Pt_3
Per_ 3930903708061, con il quale l' privava la figlia minore dello stato di invalido civile con CP_1 decorrenza dal 28.09.2021, deducendo la falsità della sottoscrizione apposta all'avviso di ricevimento della raccomandata, perché il verbale di accertamento sanitario non sarebbe invece mai stato notificato.
Nel procedimento innanzi al Giudice del Lavoro, questi, ritenuta la rilevanza del documento ai fini della decisione, ha sospeso il Giudizio.
Nel procedimento di querela di falso incidentale svoltosi innanzi al Tribunale l' non si è CP_1 costituita nonostante la ritualità delle comunicazioni eseguite, ma, in ottemperanza all'ordine impartitole con ordinanza del 04/06/2024, ha depositato in Cancelleria l'originale dell'avviso di ricevimento impugnato a querela di falso.
A fronte della mancata risposta dell' all'interpello demandatole ai sensi dell'art. 222 c.p.c., la CP_1 causa è stata infine rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/05/25 previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. di cui soltanto i ricorrenti querelanti si sono avvalsi e all'esito essa viene decisa come segue.
2. Preliminarmente va rilevato che il presente procedimento, introdotto dopo la riforma dell'art. 225 c.p.c., segue il rito monocratico, considerato altresì che, ove pure si intendesse aver riguardo non già alla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento nel ruolo contenzioso ordinario ma del deposito del ricorso innanzi alla sezione lavoro, lo stesso procedimento per accertamento tecnico preventivo (19/05/23) e la stessa proposizione della querela di falso (24/10/23) sono successivi all'entrata in vigore della c.d. “riforma cartabia” che ha modificato le regole della composizione del giudice nei procedimenti per querela di falso.
3. Ancora in via preliminare, si ritiene opportuno richiamare e confermare nella presente sede decisionale, il principio espresso da Cass. Civ., sez. II, ord., 28 marzo 2023 n. 8718, per cui laddove l'atto di proposizione della querela di falso sia munito dei requisiti minimi per poter essere dichiarato ammissibile in relazione al disposto di cui all'art. 221 c.p.c., poiché contenente, oltre alla sollecitazione di disporre il sequestro dell'impugnato documento (ai sensi dell'art. 224 c.p.c., che, peraltro, presuppone che la querela sia prima dichiarata ammissibile), la richiesta di ordinare alla controparte il deposito dell'originale e disporre, se del caso (avendo il querelante chiesto anche di verificare la possibilita' della rilevazione ictu oculi della denunciata falsita', in ipotesi possibile: cfr. Cass. n. 10874/2018), c.t.u. onde accertare la falsita' della sottoscrizione apparentemente apposta sull'avviso di ricevimento postale in questione e da ritenersi attribuita - alla mano del ricorrente, tale indicazione/istanza risulta sufficiente ai fini della valida e sufficiente indicazione di acquisizione di prove della falsita', essendo la c.t.u. uno strumento istruttorio idoneo a consentire (in via preferenziale) la verifica dell'autenticita' o meno della sottoscrizione impugnata di falsita', anche attraverso il confronto con le scritture di comparazione (cfr. Cass. n. 743/1974 e Cass. n. 3131/1980).
Nella specie, come già anticipato e ritenuto con l'ordinanza del 04.06.2025, la dichiarazione di proposizione della querela di falso risulta ammissibile perché, oltre che a recare esatta individuazione del documento sulla quale essa viene proposta, indica altresì l'indicazione minima degli elementi da cui desumere la falsità.
4. Ancora e in via processuale deve rilevarsi che la querela di falso risulta esser stata proposta soltanto dalla sig.ra comparsa personalmente in udienza e quindi personalmente proposta Parte_1 all'udienza del 24/10/24 e non anche dal sig. non essendo provato peraltro il Persona_2 conferimento da parte dei ricorrenti di procura speciale per proporre querela di falso da parte dell' Per_1
(la procura rilasciata per il giudizio innanzi al Tribunale del Lavoro non contempla infatti il potere di proposizione di querela di falso). Dunque, l'odierna pronuncia va resa esclusivamente tra la sig.ra Pt_1
e l'
[...] CP_1
5. Nella specie la causa va definita in rito con dichiarazione di improcedibilità della domanda di querela di falso, dal momento che, sebbene originariamente ammissibile, ne sono venuti meno i presupposti e le condizioni dell'azione per effetto della mancata risposta all'interpello di cui all'art. 222 c.p.c. della parte che ha prodotto in giudizio il documento impugnato con querela di falso.
Si deve rilevare che tale interpello avrebbe dovuto essere correttamente rivolto all' da parte CP_1 del Giudice del Lavoro all'atto della proposizione della querela di falso, non potendosi ovviamente desumere dalla mera circostanza della produzione l'intendimento della parte di avvalersene e sostenere all'uopo il giudizio apposito di querela di falso.
Non essendo stato sollecitato l'interpello nella citata sede, lo si è fatto nella presente sede di querela di falso ma l' non ha risposto, sebbene opportunamente redarguita sulle conseguenze della CP_1 sua mancata risposta (cfr. ordinanza del 05/11/2024).
Ora, appare evidente che, se la norma processuale esige l'interpello, è perchè la produzione (e, nel caso, la notifica ed il deposito) non appaiono più sufficienti, dinanzi alla nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, ad inserire validamente nel processo il documento contestato;
conseguentemente, la mancata risposta all'interpello ha valore negativo, dal momento che viene omessa dalla parte quella integrazione che, nell'incidente, il legislatore ritiene necessaria (cfr. in tema Cass. Civ., sez. I,
18/01/2006, n.883; Cass. Civ., sez. III, 05/11/2002, n.15493).
Ed allora, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltole dal giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l'uso) e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, qual è la renitenza o il silenzio.
Ne consegue che è venuto meno lo stesso interesse ad agire della querelante sig.ra dal Parte_1 momento che il documento in discussione non è utilizzabile in giudizio dovendosi valutare la mancata comparizione dell' a rendere l'interpello quale risposta negativa. CP_1
6. Quanto alla regolamentazione delle spese di giudizio, dal momento che non v'è reale ed effettiva soccombenza tra le parti perché nessuna attività processuale è stata concretamente svolta ai fini della querela di falso, tenuto anche conto del difetto di sostanziale contrapposizione da parte della convenuta, le spese del presente procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile in I° grado iscritto al n. 16/2024
r.g. promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
in persona del lrpt, avente ad oggetto “querela di falso incidentale”, rigettata ogni
[...] contraria istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'improcedibilità della domanda di querela di falso per sopravvenuto difetto delle condizioni dell'azione attesa la mancata risposta dell' all'interpello ex art. 222 c.p.c.; CP_1
- compensa tra le parti le spese del presente procedimento.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Frosinone il 30/06/2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Simona Di Nicola