Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2025, proposto da
AR RA ed VI CC, rappresentati e difesi dall’avvocato Matteo Budelli, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Perugia, Via Bonazzi, 35;
contro
Comune di Torgiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bovari e Alessio Tomassucci, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo difensore in Perugia, Corso Cavour, 44;
per l’annullamento
- dell’ordinanza di demolizione e restituzione in pristino del Comune di Torgiano n. 20 del 19 marzo 2025;
- di ogni altro provvedimento alla stessa preordinato, collegato o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Torgiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa OR EN Di MA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti AR RA ed VI CC sono proprietari nel Comune di Torgiano di un terreno, distinto in catasto al foglio 17, particella 263, e incluso nella c.d. lottizzazione Belvederino, sul quale hanno realizzato un edificio a uso abitativo in forza della concessione edilizia n. 155/97 del 30 gennaio 1998.
Con provvedimento in data 11 novembre 2020, il Comune ha disposto l’annullamento del predetto titolo edilizio, in considerazione di una “ errata rappresentazione dei fatti, riferita alla (...) concessione edilizia 155/97 del 30/01/1998 (...) ed al (...) tratto di viabilità di lottizzazione, a fondo chiuso, a servizio dei lotti n. 9-10-11-12 ”. In particolare, “ dalle verifiche effettuate, seppure in assenza di una adeguata strumentazione elettronica, l’edificio non risulta posto a distanza regolamentare dalla sede stradale che risulta traslata a monte di circa ml. 2,50 ”.
L’impugnazione proposta dai signori RA e CC avverso il predetto provvedimento di autotutela è stata rigettata da questo Tribunale con la sentenza n. 844 del 2021.
La decisione di primo grado è stata poi integralmente confermata in appello dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 966 del 27 gennaio 2023.
Il Comune ha quindi comunicato agli interessati, con atto notificato il 30 ottobre 2024, l’avvio del procedimento per l’adozione di determinazioni in relazione all’intervento eseguito in base a un titolo annullato, ai sensi dell’articolo 38 del Testo unico dell’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché ai sensi dell’articolo 149 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1.
I ricorrenti non hanno presentato osservazioni nel termine assegnato.
È seguita l’emanazione dell’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi n. 20 del 19 marzo 2025.
2. Con ricorso notificato il 19 maggio 2025 e depositato il successivo 3 giugno, i signori RA e CC hanno impugnato quest’ultimo provvedimento, articolando i motivi che si espongono di seguito.
I) L’ordine di demolizione si fonderebbe sulla violazione degli strumenti urbanistici e addebiterebbe ai ricorrenti di aver allegato alla richiesta di concessione edilizia elaborati grafici recanti una rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi. Si tratterebbe, tuttavia, di un assunto errato, in quanto: (a) il disallineamento tra i dati catastali e il lotto 11 del piano di lottizzazione sarebbe stato evidenziato al Comune dallo stesso tecnico dei ricorrenti in vista del rilascio della concessione edilizia; (b) tale disallineamento sarebbe evincibile anche dalla planimetria allegata alla convenzione di lottizzazione del 1985; (c) al momento dell’acquisto del terreno, il Comune avrebbe rilasciato ai ricorrenti un certificato di destinazione urbanistica, nel quale sarebbe stata erroneamente attestata la coincidenza tra i dati catastali e le linee di lottizzazione; (d) la situazione attuale deriverebbe dall’inerzia dell’Amministrazione, la quale avrebbe omesso di valutare la documentazione presentata in occasione della richiesta di permesso di costruire.
Il Comune non avrebbe inoltre compiuto alcuna indagine a supporto dell’affermazione secondo la quale nulla osta alla demolizione dell’edificio e alla rimessione in pristino, trascurando di considerare che la misura ripristinatoria non sarebbe eseguibile senza pericoli e danni ad altri soggetti, oltre che alla parte dell’edificio non abusiva.
Il comportamento dell’Amministrazione, che ha rilasciato la concessione edilizia pur essendo o dovendo essere a conoscenza delle difformità poi rilevate, risulterebbe contraddittorio e lesivo del principio di buona fede.
II) Avendo agito in contrasto con il proprio precedente operato, il Comune avrebbe leso il legittimo affidamento dei ricorrenti, aggravando la loro posizione in modo imprevedibile e sproporzionato.
III) La misura della demolizione sarebbe stata disposta in difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione omesso di rilevare che: (a) dal punto di vista documentale, il disallineamento tra i rilievi catastali e le perimetrazioni dei lotti non sarebbe ascrivibile ai ricorrenti; (b) dal punto di vista tecnico, sarebbe impossibile demolire una struttura di cemento armato senza creare pericolo a terzi e alle parti non interessate dalla normativa invocata dall’Amministrazione.
IV) In presenza di un legittimo affidamento, derivante dall’estraneità all’abuso, e a fronte del lungo tempo decorso dall’edificazione, nonché dell’impossibilità della demolizione, per ragioni tecniche e di opportunità, l’Amministrazione sarebbe tenuta a irrogare una sanzione pecuniaria, invece di disporre la demolizione.
L’affidamento ingenerato dal lungo tempo trascorso implicherebbe, infatti, la necessità di una motivazione rafforzata a sostegno dell’ordine di rimuovere le opere. Tale onere motivatorio, tuttavia, non sarebbe stato assolto dal Comune, essendo a ciò insufficiente il riferimento alla ritenuta preminenza, rispetto a quello dei ricorrenti, dell’interesse al ripristino della pianificazione urbanistica, mediante il rispetto dei grafici del piano di lottizzazione.
Rileverebbe, al riguardo, anche la circostanza che la convenzione di lottizzazione del 1985 sarebbe scaduta dal 1989, per cui non potrebbe trovare ulteriore applicazione.
V) L’impossibilità della demolizione emergerebbe anche dalla considerazione che le difformità riscontrate non sarebbero qualificabili come variazioni essenziali, ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, né rientrerebbero tra gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo o in totale difformità da questo, ai sensi del successivo articolo 33. Dovrebbe, perciò, trovare applicazione l’articolo 34, comma 3, del Testo unico dell’edilizia, in base al quale la demolizione deve essere sostituita da una sanzione pecuniaria quando non è eseguibile senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
VI) Ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione non avrebbe potuto essere irrogata, in quanto le porzioni di fabbricato che rispettano la distanza dai limiti del lotto, e che verrebbero comunque pregiudicate, presenterebbero un’estensione molto superiore rispetto alla parte realizzata senza il rispetto di tale distanza.
VII) La misura della demolizione sarebbe sproporzionata rispetto alla situazione concreta, in quanto recherebbe danni gravi e irreversibili ai ricorrenti, senza adeguato bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.
VIII) L’ordinanza impugnata lederebbe il diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in considerazione della prolungata tolleranza nei confronti dell’opera da parte del Comune. La protratta inattività dell’Amministrazione avrebbe determinato un legittimo affidamento meritevole di tutela, a fronte del quale la proporzionalità dell’intervento amministrativo potrebbe essere assicurata dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
3. I ricorrenti hanno, inoltre, formulato una richiesta di verificazione o, in subordine, di consulenza tecnica d’ufficio.
4. Il Comune di Torgiano, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, nella quale ha dedotto plurimi profili di inammissibilità delle censure articolate nel ricorso, nonché l’infondatezza nel merito del gravame.
5. All’esito della camera di consiglio del 24 giugno 2025, questo Tribunale ha emesso l’ordinanza n. 50 del 2025, recante l’accoglimento dell’istanza cautelare, essendosi ritenuto che le questioni poste dal ricorso richiedessero di essere approfondite in sede di merito e che, nelle more, dall’esecuzione dell’impugnata ordinanza di demolizione potesse derivare un pregiudizio grave e irreparabile a carico dei ricorrenti.
6. In prossimità dell’udienza pubblica fissata per la trattazione di merito della causa, i ricorrenti hanno depositato una memoria, ove hanno ulteriormente articolato le proprie difese.
I medesimi hanno anche avanzato il 29 settembre 2025 un’istanza di sospensione del giudizio, rappresentando di aver presentato il giorno precedente una “ Segnalazione certificata di inizio attività tendente a sanare difformità rispetto al titolo rilasciato (concessione edilizia n.155-1997) ai sensi degli artt. 33 – 34 – 35 bis e 38 del D.Lgs. n. 380/01 e volta alla richiesta di applicazione sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione in quanto la demolizione di una porzione modestissima di edificio produrrebbe gravissimi danni alla porzione legittimamente realizzata ”, nonché una “ Richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica relativa ad edificio bifamiliare di civile abitazione per opere realizzate in difformità dal titolo rilasciato (autorizzazione paesaggistica n. 155-97) ”.
In subordine rispetto alla sospensione del giudizio, i ricorrenti hanno domandato di “ adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno ed equo ai fini della tutela cautelare ”.
7. Il Comune ha, a sua volta, depositato una memoria di replica.
8. All’udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Rileva preliminarmente il Collegio che non sussistono i presupposti per disporre la domandata sospensione del processo, atteso che le sorti della SCIA e dell’istanza di accertamento di conformità presentate al Comune dai ricorrenti, che l’Amministrazione è tenuta a esaminare, non condizionano il sindacato in ordine alla legittimità dell’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino, domandato in questa sede.
Non vi è poi luogo per pronunciarsi sulla subordinata istanza di disporre provvedimenti ai fini della tutela cautelare, atteso che: (i) oggetto del presente giudizio è unicamente l’ordinanza di demolizione, la cui sospensione cautelare è già stata concessa da questo Tribunale con la richiamata ordinanza n. 50 del 2025; (ii) l’effetto della predetta misura cautelare è destinato a cessare con la pubblicazione della presente sentenza, senza che possano assumere rilievo, ai fini del giudizio, le ulteriori pratiche amministrative avviate dai ricorrenti.
10. Sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento l’istanza istruttoria, volta a ottenere che sia:
“ A) acquisita tutta la documentazione afferente la lottizzazione “BELVEDERINO DI BR
B) ricostruito l’iter procedimentale che ha portato al rilascio della CE 155/97 del 30.01.98 ed il comportamento delle parti: gli attuali ricorrenti nel richiedere il rilascio della CE incriminata, la PA nell’esaminare la richiesta e nel rilascio della CE.
C) 1) valutato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, 34 e 38 del D.P.R. n.380/01, se vi sia impossibilità tecnica oggettiva di procedere alla demolizione, o comunque inopportunità, e/o rischio per la stabilità dell’edificio o restante parte e per i terzi; 2) valutato se l’opera sia solo parzialmente o totalmente difforme dal titolo edilizio originario e se la stessa sia sanabile almeno in parte, ed inoltre se la sua demolizione provochi danni irreparabili e rischio per la stabilità dell’edificio restante e per l’ambiente circostante o provochi danni a terzi ”.
Al riguardo, deve osservarsi che, come emergerà dall’esposizione dei motivi della presente decisione:
- le richieste sub A) e sub B) hanno a oggetto circostanze già oggetto del giudizio definito con la sentenza del Consiglio di Stato n. 966 del 2023, di conferma della sentenza di questo Tribunale n. 844 del 2021, e ormai coperte da giudicato;
- la richiesta sub C) è finalizzata all’accertamento di profili non rilevanti al fine dello scrutinio delle censure articolate dai ricorrenti.
11. Venendo al merito, deve essere scrutinata anzitutto la prima censura sviluppata nel primo motivo, con la quale si sostiene – nei termini sopra più diffusamente illustrati – che l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe illegittima, perché motivata in ragione dell’esistenza di una responsabilità dei ricorrenti nell’aver predisposto elaborati grafici non corretti a sostegno dell’originaria richiesta di concessione edilizia.
La doglianza è ripresa nel terzo motivo, ove i ricorrenti denunciano un difetto di istruttoria nell’adozione dell’ordinanza di demolizione, atteso che un approfondimento documentale avrebbe consentito all’Amministrazione di rilevare che il vizio riscontrato era già conosciuto o conoscibile dal Comune da lungo tempo e, dunque, non ascrivibile ai proprietari.
11.1. Al riguardo, deve anzitutto osservarsi che, come eccepito dalla difesa comunale, la contestazione dei ricorrenti è inammissibile, atteso che l’accertamento in ordine al ruolo di questi ultimi nell’indurre l’Amministrazione al rilascio della concessione edilizia illegittima è ormai coperto dal giudicato formatosi al riguardo.
Nella sentenza di questo Tribunale n. 844 del 2025 si è, infatti, affermato che “ La difformità (...) costituisce il frutto di una non veritiera rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nella documentazione grafica allegata ai fini dell’ottenimento del permesso di costruire n. 155/1997 ” e questa affermazione è stata riprodotta nella sentenza d’appello, che ha espresso condivisione al riguardo.
11.2. Deve aggiungersi che il provvedimento impugnato consiste in un’ordinanza di demolizione e restituzione in pristino, emanata a seguito dell’annullamento in autotutela della concessione edilizia originariamente rilasciata.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la misura della demolizione non è stata disposta a causa del comportamento decettivo ascritto ai proprietari, bensì perché l’edificio di loro proprietà è attualmente privo di titolo.
Il riferimento alla “ errata rappresentazione dei fatti ” negli elaborati grafici a corredo della concessione edilizia era contenuto, in verità, nel precedente provvedimento di annullamento in autotutela della concessione stessa, ed è stato soltanto riportato nella parte narrativa dell’ordinanza di demolizione, al fine di riepilogare la vicenda amministrativa pregressa. La predetta ordinanza impugnata si fonda, tuttavia, unicamente sulla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 38 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 149 della legge regionale n. 1 del 2015.
Le censure si rivelano, perciò, anche inconferenti rispetto al provvedimento impugnato.
12. Con un secondo gruppo di doglianze, variamente articolate nel primo, nel secondo, nel quarto, nel settimo e nell’ottavo motivo, i ricorrenti sostengono che il provvedimento impugnato avrebbe leso il loro legittimo affidamento, in quanto il vizio della concessione edilizia sarebbe ascrivibile unicamente a un difetto di istruttoria del Comune e perché, inoltre, sarebbe ormai trascorso un lungo lasso di tempo dalla costruzione dell’edificio. In questa situazione, la sanzione della demolizione sarebbe sproporzionata e ingiustificatamente afflittiva, potendo essere adottata dall’Amministrazione soltanto sulla base di una motivazione rafforzata.
12.1. Al riguardo, deve tenersi presente che, secondo i principi, l’interesse del privato deve essere preso in considerazione in caso di annullamento in autotutela di un titolo edilizio precedentemente rilasciato (cfr. Ad. plen. n. 8 del 2017), mentre nessuna ponderazione di interessi è richiesta ai fini dell’emanazione dell’ordine di demolizione, il quale “ presenta un carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento in loco dell’immobile. Ciò, in quanto non può ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare (in tal senso – ex multis -: Cons. Stato, 28 febbraio 2017, n. 908; id ., IV, 12 ottobre 2016, n. 4205; id ., IV, 31 agosto 2016, n. 3750) ” (Ad. plen. n. 9 del 2017).
Anche questo Tribunale ha ribadito, in una fattispecie concernente proprio l’applicazione dell’articolo 38 del Testo unico dell’edilizia, che “ l’ordinanza di demolizione e remissione in pristino costituisce un atto dovuto per l’Amministrazione, che non necessita di particolari motivazioni circa la sussistenza di un interesse pubblico alla demolizione né di una ponderazione dei vari interessi in gioco. La demolizione dell’immobile abusivo, infatti, costituisce l’ordinaria e doverosa conseguenza dell’annullamento del titolo edilizio per vizi sostanziali, evitabile solo nel caso di impossibilità tecnica di procedere alla riduzione in pristino (cfr. C.d.S., sez. VI, 28 ottobre 2022 n. 9304) ” (TAR Umbria, 3 maggio 2024, n. 312, confermata da Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10076).
12.2. Nel caso oggetto del presente giudizio, l’esistenza di un affidamento tutelabile dei ricorrenti è esclusa dal giudicato formatosi in ordine al provvedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia.
Come detto, nella sentenza di questo Tribunale n. 844 del 2021 si è, infatti, affermato che la difformità rilevata dal Comune è riconducibile a una non veritiera rappresentazione contenuta negli elaborati grafici presentati dai ricorrenti a corredo dell’istanza di rilascio della concessione edilizia. Nella medesima sentenza si legge, inoltre, quanto segue: “ Il collegio, richiamando il principio espresso dall’Adunanza plenaria in ordine alla inconfigurabilità di una posizione di legittimo affidamento quando l’annullamento d’ufficio muova dalla non veritiera (o reticente) prospettazione, da parte del privato, delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo, non condivide le doglianze dei ricorrenti ”. In termini analoghi, la sentenza del Consiglio di Stato n. 966 del 2023 reca l’affermazione secondo la quale “ La concessione edilizia è stata rilasciata sulla base dei grafici e delle dichiarazioni allegate dagli appellanti e, pertanto, le conseguenze negative della non conformità al vero dei suddetti atti non possono che ricadere su chi li ha prodotti ”. Vi si legge, inoltre, che “ per ciò che concerne l’invocato legittimo affidamento maturato sulla stabilità della concessione edilizia, e più in generale sulla situazione di fatto creatasi, a parere del Collegio nessun legittimo affidamento è invocabile nel caso di specie ”.
12.3. Le censure basate sull’allegazione di un legittimo affidamento dei ricorrenti sono, perciò, anzitutto inammissibili, in quanto volte a mettere in discussione un profilo ormai coperto da giudicato.
12.4. Sono, inoltre, infondate le doglianze con le quali i ricorrenti sostengono che il Comune, al fine di emanare l’ordinanza di demolizione, avrebbe dovuto compiere una ponderazione di interessi, tenendo conto sia del preteso affidamento incolpevole, consolidato dal lungo tempo trascorso – profilo, come detto, già escluso dal giudicato – sia di esigenze di proporzionalità.
Deve infatti ribadirsi che l’ordinanza di demolizione consegue all’applicazione di precise disposizioni di rango primario e non costituisce l’esito di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
Va, perciò, a maggior ragione escluso che il provvedimento richieda, in determinate circostanze, una motivazione rafforzata.
Come sopra illustrato, nel caso in esame lo spazio di discrezionalità spettante al Comune si è esaurito nella fase dell’annullamento in autotutela della concessione edilizia e la determinazione assunta al riguardo è divenuta ormai inoppugnabile.
12.5. Deve aggiungersi che è comunque inammissibile, come eccepito dalla difesa comunale, oltre che infondata, anche la censura contenuta nel quarto motivo, ove i ricorrenti affermano che l’inosservanza di tale preteso (e insussistente) onere di motivazione rafforzata discenderebbe pure dal fatto che la convenzione di lottizzazione sarebbe scaduta da tempo e, dunque, ormai improduttiva di effetto. Per questa ragione, a loro avviso, l’esigenza di rispettare i grafici del piano di lottizzazione non potrebbe essere posta a supporto dell’ordinanza di demolizione.
12.5.1. L’inammissibilità della doglianza discende dal fatto che non è consentito ai ricorrenti mettere in discussione l’ormai acclarata esistenza di un vizio sostanziale della concessione edilizia, né comunque gli stessi hanno interesse a dedurre la pretesa ineseguibilità della convenzione di lottizzazione.
L’esistenza di un preminente interesse al ripristino della disciplina pianificatoria, pur enunciato nelle premesse dell’ordinanza di demolizione, costituisce, infatti, una mera considerazione aggiuntiva dell’Amministrazione, non idonea a modificare la natura propria dell’atto, costituente la conseguenza necessitata dell’annullamento del titolo edilizio. Ne deriva che, pure nel caso in cui la convenzione di lottizzazione fosse ineseguibile, come sostenuto dai ricorrenti, ciò non determinerebbe comunque l’illegittimità del provvedimento impugnato.
12.5.2. Peraltro, e in disparte ogni altra considerazione sul punto, le disposizioni del piano di lottizzazione recano a tempo indeterminato la disciplina urbanistica relativa al territorio edificato in attuazione del piano stesso, e quindi anche delle “ distanze scaturente dai confini risultanti dai grafici di lottizzazione ”, per richiamare l’espressione utilizzata dai ricorrenti.
É, perciò, anche infondata – oltre che inammissibile – la contestazione secondo la quale la mera scadenza della convenzione di lottizzazione determinerebbe, per ciò solo, l’illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune per assicurare il rispetto della pianificazione urbanistica attuativa.
12.6. Per le ragioni sin qui esposte, non emerge neppure la violazione delle disposizioni dell’articolo 1 del primo protocollo aggiuntivo della CEDU e dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
In disparte il fatto che le decisioni della Corte EDU richiamate dai ricorrenti sono tutte precedenti alle sentenze dell’Adunanza plenaria sopra citate, le quali delineano una precisa cornice di principi sul tema oggetto di controversia, deve ribadirsi che, nel caso in esame, l’interesse dei proprietari è stato specificamente valutato in occasione dell’annullamento del titolo edilizio, e in quella sede è stato escluso un legittimo affidamento dei medesimi. Su tale profilo si è, inoltre, formato giudicato.
Di conseguenza, non è riscontrabile alcuna ingiustificata lesione del diritto di proprietà.
12.7. Le censure ora esaminate sono dunque in parte inammissibili e in parte infondate, secondo quanto sin qui esposto.
13. Con un ulteriore gruppo di doglianze, sviluppate nel primo, nel terzo, nel quinto e nel sesto motivo di gravame, i ricorrenti sostengono che l’Amministrazione avrebbe dichiarato che nulla osta alla demolizione in termini apodittici e senza compiere alcuna indagine. Tale assunto sarebbe tuttavia errato, considerato che la demolizione di strutture di cemento armato potrebbe causare danni a terzi e, in ogni caso, arrecherebbe pregiudizio alle porzioni della costruzione non interessate dal vizio riscontrato dal Comune.
In questa prospettiva, rileverebbe anche la circostanza che le difformità rilevate dall’Amministrazione sarebbero soggette alla disciplina dell’articolo 34, comma 2, del Testo unico dell’edilizia, che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria ove la demolizione non possa essere effettuata senza pregiudizio per la parte realizzata in conformità al titolo.
13.1. L’articolo 38, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che “ In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa ”.
Al riguardo, l’Adunanza plenaria ha affermato il principio di diritto secondo il quale “ i vizi cui fa riferimento l’art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione ” (Ad. plen. n. 17 del 2020).
Più in dettaglio, la disposizione dell’articolo 38, comma 1, contempla, a ben vedere, tre diverse fattispecie: “ La prima riguarda il caso in cui il titolo sia stato annullato perché affetto da un vizio di procedura emendabile […]. La seconda fattispecie è quella in cui il titolo sia stato annullato per un vizio di procedura insanabile e l’intervento è quindi abusivo, ma, essendo conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia, può essere mantenuto previa applicazione di una sanzione pecuniaria, il cui integrale versamento produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria […]. Il terzo caso è quello del permesso annullato per un vizio sostanziale, ossia perché l’intervento è contrastante con la disciplina applicabile, circostanza che preclude tanto la convalida, quanto la “fiscalizzazione” e impone il ripristino dello stato dei luoghi, a tutela dell’effettività della normativa urbanistica ed edilizia nonché dell’ordinato sviluppo del territorio nei termini disposti dalle Autorità cui è attribuita la funzione di governarlo ” (Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10076, che richiama Id., 9 settembre 2024, n. 7487).
13.2. Nel provvedimento impugnato in questa sede, il Comune di Torgiano ha affermato che “ non risulta possibile la “ rimozione dei vizi delle procedure amministrative ” secondo quanto statuito dalla nota sentenza del Consiglio di Stato, A.P., n. 17/2020, trattandosi nella fattispecie di vizi di natura sostanziale ” e che “ non sussistono motivi ostativi alla restituzione in pristino dello stato dei luoghi ”.
La predetta motivazione si pone nel solco dei principi sopra richiamati, risultando immune dalle contestazioni dei ricorrenti.
13.3. È pacifico, anzitutto, che il vizio che ha determinato l’annullamento della concessione edilizia abbia natura sostanziale, essendo emerso che il titolo si poneva in contrasto con la disciplina del piano di lottizzazione. L’Amministrazione era, perciò, tenuta a ordinare la demolizione, evitabile soltanto in caso di impossibilità di tale misura.
Al riguardo, è stato costantemente ribadito “ come l’impossibilità di riduzione in pristino non possa che essere di ordine squisitamente tecnico costruttivo; diversamente opinando, l’art. 38 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si presterebbe a letture strumentali, consentendo sanatorie ‘ex officio’ di abusi attraverso lo strumento dell’annullamento in autotutela del titolo edilizio originario. La riduzione in pristino, pertanto, deve risultare impraticabile alla luce di una valutazione tecnica e non di una ponderazione dei vari interessi in gioco ” (così, tra le ultime, Cons. Stato, Sez. II, 19 settembre 2025, n. 7413, che richiama Id., 8 gennaio 2024, n. 277; nello stesso senso: TAR Umbria, n. 312 del 2024, cit.).
13.4. Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno dimostrato l’impossibilità tecnica della demolizione e, d’altro canto, tale situazione risulta obiettivamente non configurabile, tenuto conto del fatto che, come rimarcato dalla difesa comunale, l’intero fabbricato risulta privo di titolo a seguito dell’annullamento della concessione edilizia. Ne deriva che, secondo quanto affermato in una fattispecie analoga, “ il ripristino non è tecnicamente impossibile, dovendosi procedere alla demolizione integrale di un edificio fisicamente autonomo ” (Cons. Stato, n. 10076 del 2024, cit.).
Correttamente, pertanto, nell’ordinanza impugnata è stata esclusa l’impossibilità della demolizione.
13.5. Di conseguenza, non colgono nel segno neppure le argomentazioni sviluppate nel quinto motivo di ricorso, ove si invocano le previsioni degli articoli 32, 33 e 34, comma 2, del Testo unico dell’edilizia, nei termini sopra illustrati.
Non è infatti riscontrabile la presenza di opere realizzate in parziale difformità rispetto alla concessione edilizia, atteso che il predetto titolo è stato integralmente annullato. Di conseguenza, non è neppure sostenibile che vi sia una porzione immobiliare conforme al titolo, che verrebbe pregiudicata dalla demolizione di quella realizzata in difformità.
13.6. Le doglianze ora scrutinate devono essere, perciò, integralmente rigettate.
14. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere in parte dichiarato inammissibile e per la restante parte respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e per la restante parte lo respinge, come specificato in motivazione.
Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore del Comune di Torgiano, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO AR, Presidente
OR EN Di MA, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR EN Di MA | CO AR |
IL SEGRETARIO