TAR Perugia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 10
TAR
Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
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TAR
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità dell’ordinanza per responsabilità dei ricorrenti nell’aver predisposto elaborati grafici non corretti

    La doglianza è inammissibile in quanto la responsabilità dei ricorrenti nell'indurre l'amministrazione al rilascio di un titolo edilizio illegittimo è già stata accertata con giudicato. L'ordinanza di demolizione si fonda sulla mancanza di titolo edilizio, non sulla condotta dei ricorrenti.

  • Inammissibile
    Lesione del legittimo affidamento per inerzia del Comune e lungo tempo trascorso

    L’esistenza di un affidamento tutelabile è esclusa dal giudicato che ha confermato la responsabilità dei ricorrenti nell'aver fornito una rappresentazione non veritiera dello stato dei luoghi. L'ordinanza di demolizione è un atto dovuto a seguito dell'annullamento del titolo edilizio e non richiede una ponderazione di interessi o una motivazione rafforzata.

  • Rigettato
    Sproporzionalità della misura della demolizione

    L'ordinanza di demolizione è un atto dovuto e non discrezionale. L'impossibilità tecnica di demolizione deve essere di ordine squisitamente tecnico-costruttivo e non una ponderazione di interessi. I ricorrenti non hanno dimostrato tale impossibilità e l'intero fabbricato è privo di titolo a seguito dell'annullamento della concessione edilizia.

  • Rigettato
    Violazione del diritto di proprietà tutelato dalla CEDU e dalla Carta UE

    L'interesse dei proprietari è stato valutato in occasione dell'annullamento del titolo edilizio, escludendo un legittimo affidamento, e su tale profilo si è formato giudicato. Non vi è quindi una lesione ingiustificata del diritto di proprietà.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e impossibilità tecnica della demolizione

    Il vizio che ha determinato l’annullamento della concessione è sostanziale. L'Amministrazione era tenuta a ordinare la demolizione, evitabile solo in caso di impossibilità tecnica. I ricorrenti non hanno dimostrato tale impossibilità e l'intero fabbricato è privo di titolo. Non sussiste una porzione conforme al titolo che verrebbe pregiudicata.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 38 del d.P.R. n. 380/2001

    Il titolo edilizio è stato integralmente annullato, pertanto l'intero fabbricato è privo di titolo. Non è sostenibile che vi sia una porzione immobiliare conforme al titolo che verrebbe pregiudicata dalla demolizione di quella realizzata in difformità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 10
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 10
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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