TAR Genova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 255
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Sentenza 27 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione e falsa applicazione della Norme di conformità dell’Ambito SIS-S del P.U.C. del Comune di Genova e dell’art. 11, comma 28 delle Norme generali del P.U.C. del Comune di Genova. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria. Contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento.

    Il Collegio ha ritenuto che non sussista una vicinitas propriamente edilizia tra l’esercizio della ricorrente e il complesso oggetto dell’intervento, e che il gravame sia ispirato da un interesse di tipo esclusivamente commerciale, connesso al potenziale pregiudizio economico derivante dall’incidenza della nuova iniziativa imprenditoriale sulle posizioni di mercato della società ricorrente. Non è stato dimostrato l’interesse concreto al ricorso, né in termini di potenziale sovrapposizione dei rispettivi bacini commerciali, né, soprattutto, in termini di pregiudizio significativo. Le deduzioni della ricorrente sono generiche e non fornite di adeguato riscontro probatorio. Le difese delle parti resistenti hanno efficacemente opposto che, in posizione baricentrica rispetto alle due strutture commerciali, insistono già altre due MSV a marchio Carrefour e Basko, che interrompono la continuità del bacino di utenza, che dunque non sarebbe esclusivo. Il bacino di utenza sarebbe differenziato anche in termini di fasce di clientela, in ragione del diverso segmento di mercato cui rispettivamente appartengono (discount Ekom, distribuzione tradizionale Conad). La struttura a marchio Ekom della società ricorrente, in ragione della posizione a ridosso di palazzi residenziali e della limitata disponibilità di parcheggi, intercetta una clientela prevalentemente pedonale o di vicinato, e che, ricostruendo il bacino di utenza di Ekom in tali termini – cioè con un’isocrona pedonale di 5 minuti, piuttosto che di 1 minuto in auto – esso non va neppure ad intersecare la posizione della nuova M.S.V. Conad.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione della Norme di conformità dell’Ambito SIS-S del P.U.C. del Comune di Genova. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria.

    Il Collegio ha ritenuto che non sussista una vicinitas propriamente edilizia tra l’esercizio della ricorrente e il complesso oggetto dell’intervento, e che il gravame sia ispirato da un interesse di tipo esclusivamente commerciale, connesso al potenziale pregiudizio economico derivante dall’incidenza della nuova iniziativa imprenditoriale sulle posizioni di mercato della società ricorrente. Non è stato dimostrato l’interesse concreto al ricorso, né in termini di potenziale sovrapposizione dei rispettivi bacini commerciali, né, soprattutto, in termini di pregiudizio significativo. Le deduzioni della ricorrente sono generiche e non fornite di adeguato riscontro probatorio. Le difese delle parti resistenti hanno efficacemente opposto che, in posizione baricentrica rispetto alle due strutture commerciali, insistono già altre due MSV a marchio Carrefour e Basko, che interrompono la continuità del bacino di utenza, che dunque non sarebbe esclusivo. Il bacino di utenza sarebbe differenziato anche in termini di fasce di clientela, in ragione del diverso segmento di mercato cui rispettivamente appartengono (discount Ekom, distribuzione tradizionale Conad). La struttura a marchio Ekom della società ricorrente, in ragione della posizione a ridosso di palazzi residenziali e della limitata disponibilità di parcheggi, intercetta una clientela prevalentemente pedonale o di vicinato, e che, ricostruendo il bacino di utenza di Ekom in tali termini – cioè con un’isocrona pedonale di 5 minuti, piuttosto che di 1 minuto in auto – esso non va neppure ad intersecare la posizione della nuova M.S.V. Conad.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione delle Norme di conformità dell’Ambito SIS-S del P.U.C. del Comune di Genova. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 delle Norme Generali del P.U.C. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria.

    Il Collegio ha ritenuto che non sussista una vicinitas propriamente edilizia tra l’esercizio della ricorrente e il complesso oggetto dell’intervento, e che il gravame sia ispirato da un interesse di tipo esclusivamente commerciale, connesso al potenziale pregiudizio economico derivante dall’incidenza della nuova iniziativa imprenditoriale sulle posizioni di mercato della società ricorrente. Non è stato dimostrato l’interesse concreto al ricorso, né in termini di potenziale sovrapposizione dei rispettivi bacini commerciali, né, soprattutto, in termini di pregiudizio significativo. Le deduzioni della ricorrente sono generiche e non fornite di adeguato riscontro probatorio. Le difese delle parti resistenti hanno efficacemente opposto che, in posizione baricentrica rispetto alle due strutture commerciali, insistono già altre due MSV a marchio Carrefour e Basko, che interrompono la continuità del bacino di utenza, che dunque non sarebbe esclusivo. Il bacino di utenza sarebbe differenziato anche in termini di fasce di clientela, in ragione del diverso segmento di mercato cui rispettivamente appartengono (discount Ekom, distribuzione tradizionale Conad). La struttura a marchio Ekom della società ricorrente, in ragione della posizione a ridosso di palazzi residenziali e della limitata disponibilità di parcheggi, intercetta una clientela prevalentemente pedonale o di vicinato, e che, ricostruendo il bacino di utenza di Ekom in tali termini – cioè con un’isocrona pedonale di 5 minuti, piuttosto che di 1 minuto in auto – esso non va neppure ad intersecare la posizione della nuova M.S.V. Conad.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione degli indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla delibera di Consiglio Regionale n. 31/2012, adottata in attuazione del T.U. in materia di Commercio di cui alla L.R. 2 gennaio 2007, n. 1. Violazione delle Linee Guida per la redazione delle verifiche di impatto trasportistico approvate con D.C.C. del Comune di Genova n. 22/2019. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione.

    Il Collegio ha ritenuto che non sussista una vicinitas propriamente edilizia tra l’esercizio della ricorrente e il complesso oggetto dell’intervento, e che il gravame sia ispirato da un interesse di tipo esclusivamente commerciale, connesso al potenziale pregiudizio economico derivante dall’incidenza della nuova iniziativa imprenditoriale sulle posizioni di mercato della società ricorrente. Non è stato dimostrato l’interesse concreto al ricorso, né in termini di potenziale sovrapposizione dei rispettivi bacini commerciali, né, soprattutto, in termini di pregiudizio significativo. Le deduzioni della ricorrente sono generiche e non fornite di adeguato riscontro probatorio. Le difese delle parti resistenti hanno efficacemente opposto che, in posizione baricentrica rispetto alle due strutture commerciali, insistono già altre due MSV a marchio Carrefour e Basko, che interrompono la continuità del bacino di utenza, che dunque non sarebbe esclusivo. Il bacino di utenza sarebbe differenziato anche in termini di fasce di clientela, in ragione del diverso segmento di mercato cui rispettivamente appartengono (discount Ekom, distribuzione tradizionale Conad). La struttura a marchio Ekom della società ricorrente, in ragione della posizione a ridosso di palazzi residenziali e della limitata disponibilità di parcheggi, intercetta una clientela prevalentemente pedonale o di vicinato, e che, ricostruendo il bacino di utenza di Ekom in tali termini – cioè con un’isocrona pedonale di 5 minuti, piuttosto che di 1 minuto in auto – esso non va neppure ad intersecare la posizione della nuova M.S.V. Conad.

  • Inammissibile
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della L.R. n. 1/2007 e dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione della delibera del Consiglio Regionale n. 31/2012 “Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1” (Testo unico in materia di commercio). Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria. Sviamento.

    Il Collegio ha ritenuto che non sussista una vicinitas propriamente edilizia tra l’esercizio della ricorrente e il complesso oggetto dell’intervento, e che il gravame sia ispirato da un interesse di tipo esclusivamente commerciale, connesso al potenziale pregiudizio economico derivante dall’incidenza della nuova iniziativa imprenditoriale sulle posizioni di mercato della società ricorrente. Non è stato dimostrato l’interesse concreto al ricorso, né in termini di potenziale sovrapposizione dei rispettivi bacini commerciali, né, soprattutto, in termini di pregiudizio significativo. Le deduzioni della ricorrente sono generiche e non fornite di adeguato riscontro probatorio. Le difese delle parti resistenti hanno efficacemente opposto che, in posizione baricentrica rispetto alle due strutture commerciali, insistono già altre due MSV a marchio Carrefour e Basko, che interrompono la continuità del bacino di utenza, che dunque non sarebbe esclusivo. Il bacino di utenza sarebbe differenziato anche in termini di fasce di clientela, in ragione del diverso segmento di mercato cui rispettivamente appartengono (discount Ekom, distribuzione tradizionale Conad). La struttura a marchio Ekom della società ricorrente, in ragione della posizione a ridosso di palazzi residenziali e della limitata disponibilità di parcheggi, intercetta una clientela prevalentemente pedonale o di vicinato, e che, ricostruendo il bacino di utenza di Ekom in tali termini – cioè con un’isocrona pedonale di 5 minuti, piuttosto che di 1 minuto in auto – esso non va neppure ad intersecare la posizione della nuova M.S.V. Conad.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 255
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 255
    Data del deposito : 27 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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