Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00255/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00634/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 634 del 2025, proposto da
Cart s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Emanuela Icardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
contro
il Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato UC Capizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
delle società Genova Sport & Leisure Management s.r.l., Boccadasse RE s.r.l. e Pix Development s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Roberto Damonte e Matteo Barabino, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via Corsica 10/4;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Imco s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Caretti e Riccardo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
della Determinazione dirigenziale 23.1.2025, n. 392, a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Genova, avente ad oggetto “Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012 e s.m.i. CDS 9007/2023 – Polo urbano GN – Riqualificazione con realizzazione di nuova struttura commerciale MSV – polo ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale e medicina dello sport – riqualificazione e potenziamento del centro sportivo in via Caprera 1, Genova. Richiedenti: Genova Sport & Leisure Management S.r.l. e Boccadasse RE S.r.l. Determinazione di conclusione positiva del procedimento”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova e delle società Genova Sport & Leisure Management s.r.l., Boccadasse Re s.r.l. e Pix Development s.r.l.;
Visto l’intervento ad opponendum della società Imco s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN VI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 2.5.2025, la società CART s.r.l. espone: - di essere titolare di autorizzazione commerciale per la vendita al dettaglio di generi alimentari e non all’insegna EKOM presso l’immobile sito in via De Gaspari 1/R, condotto in locazione; che l’immobile, di proprietà della Società Hiram s.r.l., è sito in prossimità dello storico complesso scolastico “GN” di via F. Cavallotti, di proprietà della Congregazione dei Fratelli Maristi, nel quartiere di Albaro a Genova; - di aver appreso, in esito ad istanza di accesso agli atti, che la società Pix Development aveva chiesto al Comune di Genova l’avvio del procedimento unico, ai sensi dell’art. 10 L.R. 5 aprile 2021, n. 10, per la realizzazione di un intervento di asserita ristrutturazione edilizia del complesso GN; - che il proposto intervento, articolato in due lotti, prevede: la realizzazione di una nuova media struttura di vendita della superficie complessiva di mq 1.830 e superficie complessiva netta di vendita di 999 mq., di un nuovo polo 3 ambulatoriale (Lotto A) e l’asserita riqualificazione ed ampliamento del centro sportivo esistente (Lotto B); - che il procedimento si è concluso con determinazione dirigenziale 23.1.2025, n. 392, a firma del Dirigente della Direzione Urbanistica del Comune di Genova, con la quale l’intervento edilizio in parola è stato autorizzato in favore delle Società Genova Sport & Leisure Management s.r.l. e Boccadasse RE s.r.l., subentrate nel frattempo, quali soggetti attuatori, alla Pix Development.
Impugna la determinazione dirigenziale 23.1.2025, n. 392, di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, nonché l’autorizzazione commerciale n. 3 del 22.1.2025, rilasciata in favore della Pix Development, con la quale quest’ultima è stata autorizzata all’apertura della nuova MSV.
A sostegno del gravame ha dedotto cinque motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione e falsa applicazione della Norme di conformità dell’Ambito SIS-S del P.U.C. del Comune di Genova e dell’art. 11, comma 28 delle Norme generali del P.U.C. del Comune di Genova. Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria. Contraddittorietà e difetto di motivazione. Sviamento.
Denuncia la violazione della disciplina urbanistica d’Ambito (SIS-S “Servizi pubblici”) dettata per l’area in parola dal P.U.C. di Genova, che non prevede la funzione commerciale tra le funzioni ammesse, né in via principale né in via complementare, se non, in via eccezionale, in virtù di quanto previsto dalla norma di flessibilità in caso di costituzione di “grandi poli urbani” per le funzioni sportive e culturali di massa: e nel caso di specie l’intervento, non ampliando in alcun modo l’offerta dei servizi di uso pubblico già esistenti (campi da calcio e da tennis, nonché due vasche natatorie), non presenterebbe alcuno degli elementi prescritti dalla norma urbanistica necessari per la sua qualificazione quale Polo Urbano, tantomeno grande, né prevede l’adozione di adeguate misure di contenimento ed adattamento al cambiamento climatico, cosicché l’assenso all’inserimento di una MSV in tale area, destinata ad uso pubblico e servizi di pubblico interesse, sarebbe radicalmente precluso.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione della Norme di conformità dell’Ambito SIS-S del P.U.C. del Comune di Genova. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria.
L’intervento di ristrutturazione edilizia prevede la realizzazione di “nuovi volumi”, sia a destinazione servizio di uso pubblico (per una superficie agibile di 435,08), sia a destinazione commerciale (per una superficie agibile 59,73 mq), non ammessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia dalla disciplina edilizia invocata, né dalla disciplina dell’ambito SIS in cui l’area d’intervento ricade.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione delle Norme di conformità dell’Ambito SIS-S del P.U.C. del Comune di Genova. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 delle Norme Generali del P.U.C. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria.
La erronea qualificazione dell’intervento (ristrutturazione edilizia, in luogo di nuova costruzione) avrebbe indotto il Comune ad escludere l’applicabilità al caso di specie dell’art. 7 delle Norme Generali del P.U.C. in tema di standard dovuti in caso di urbanizzazione (destinazione all’uso pubblico dell’80% della S.A.).
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione degli indirizzi e criteri per il commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla delibera di Consiglio Regionale n. 31/2012, adottata in attuazione del T.U. in materia di Commercio di cui alla L.R. 2 gennaio 2007, n. 1. Violazione delle Linee Guida per la redazione delle verifiche di impatto trasportistico approvate con D.C.C. del Comune di Genova n. 22/2019. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione.
Lo studio di impatto viabilistico prodotto dalla controinteressata non si conformerebbe alle prescrizioni stabilite per le verifiche d’impatto viabilistico e trasportistico dell’intervento dettate dalle Linee Guida approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 22/2019, sminuendo inammissibilmente (Tipologia I, anziché VII) i gravi effetti del medesimo sulla viabilità di quartiere.
5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 della L.R. n. 1/2007 e dell’art. 10 della L.R. n. 10/2012. Violazione della delibera del Consiglio Regionale n. 31/2012 “Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1” (Testo unico in materia di commercio). Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria. Sviamento.
L’autorizzazione commerciale rilasciata non rispetterebbe i limiti massimi di superficie di vendita stabiliti dalla delibera del Consiglio Regionale n. 31/2012 per le “Aree Urbane: strutture urbane qualificate (SU)”, di cui all’art. 35 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. della Regione Liguria.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Genova e le società controinteressate Genova Sport & Leisure Management s.r.l., Boccadasse RE s.r.l. e Pix Development s.r.l., preliminarmente eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività (stante la pubblicazione all’albo pretorio della D.D. n. 392 del 23.10.2025, dal 23.10.2024 al 7.2.2025) e la sua inammissibilità per difetto di un interesse qualificato ad agire (non essendo rigorosamente dimostrato il pregiudizio derivante dall’insediamento della nuova iniziativa imprenditoriale in termini di incidenza sulle proprie posizioni di mercato), nel merito controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
In particolare, le parti resistenti obiettano che la norma di flessibilità contempla, in alternativa alla “realizzazione di nuovi servizi”, la “ristrutturazione integrale di quelli esistenti” quale condizione per inserimento di MSV, e che dal progetto si evincerebbe il carattere preponderante delle dotazioni di servizio pubblico, con una superficie complessiva pari a 6.672,62 mq, a fronte di soli 2.456 mq destinati alle funzioni private commerciale e sanitaria, ciò che sarebbe sufficiente alla configurazione di un grande polo urbano.
Con atto di ritualmente notificato è intervenuta in giudizio, ad opponendum , la società IMCO s.p.a., promissaria acquirente delle quote della società Boccadasse R.E. s.r.l. aventi ad oggetto la titolarità della MSV in corso di realizzazione.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di un interesse qualificato ad agire, sollevata dalle difese di tutte le parti resistenti.
L’eccezione è fondata.
Giova premettere come la sentenza del Consiglio di Stato, Ad. plen., 9 dicembre 2021 n. 22 abbia riaffermato la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione, non potendo ritenersi che il criterio della vicinitas , quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.
Nel caso di specie, data la distanza che corre tra l’esercizio della società ricorrente ed il complesso GN (circa mt. 800 se lo si raggiunge percorrendo via De Gaspari, o circa mt. 659 se invece si percorre via Cavallotti), è evidente come non sussista una vicinitas propriamente edilizia, e come il gravame sia chiaramente ispirato da un interesse di tipo esclusivamente commerciale, connesso al potenziale pregiudizio economico derivante dall’incidenza della nuova iniziativa imprenditoriale sulle posizioni di mercato della società ricorrente.
La giurisprudenza amministrativa – anche della sezione – si è occupata di individuare le caratteristiche dell’interesse “commerciale” ad agire (c.d. vicinitas commerciale), definita come la posizione dei soggetti i quali “agendo come imprenditori nel medesimo settore, attingono al medesimo bacino di utenza e risentono, pertanto, di un effettivo danno al loro volume d'affari, in caso di apertura di una nuova impresa commerciale illegittimamente autorizzata” (così Cons. di St., IV, 29.12.2023, n. 11367, § 27.4 e la giurisprudenza ivi citata).
Orbene, in assenza di parametri normativi, il concetto di bacino di utenza è stato definito come “l'area in cui si dispiega l'influenza economica del concorrente ed è quindi idonea a incidere sulle posizioni di mercato del controinteressato” : si tratta però di una definizione non determinata con precisione, e quindi tendenzialmente inadatta a selezionare i ricorsi ammissibili, in un sistema in cui la libertà di concorrenza costituisce il principio generale (cfr. gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’art. 31 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, rubricato “ Esercizi commerciali ”), e quindi le eccezioni devono essere interpretate in modo restrittivo (così sempre Cons. di St., n. 11367/2023 cit., § 27.5.4).
Ne discendono due conseguenze: 1) che la coincidenza potenziale del bacino d’utenza va dedotta ed apprezzata in concreto, caso per caso (cfr. T.A.R. Liguria, I, n. 1016/2022 cit.); 2) che la prova del pregiudizio derivante dall'insediamento della nuova impresa che si vuol contestare deve essere data in modo rigoroso, senza che esso si possa presumere, e che si deve trattare di un pregiudizio significativo (T.A.R. Liguria, II, 5.4.2024, n. 245).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, pare al collegio che non sia stato dimostrato l’interesse concreto al ricorso, né in termini di potenziale sovrapposizione dei rispettivi bacini commerciali, né, soprattutto, in termini di pregiudizio significativo.
A sostegno delle proprie doglianze la società ricorrente ha infatti depositato una sintetica relazione del portale di geomarketing UR (doc. 19 delle produzioni 30.5.2025 di parte ricorrente), che, sulla base di un’isocrona di 1 minuto in auto, evidenzia la parziale sovrapposizione dei bacini di utenza delle due strutture commerciali, situazione in base alla quale la società ricorrente prefigura che, a seguito dell’apertura della nuova MSV, il margine operativo lordo dell’impresa diventerà di segno negativo (doc. 20 delle produzioni 30.5.2025 di parte ricorrente).
Sennonché, per un verso tali deduzioni sono generiche e non fornite di adeguato riscontro probatorio (p.e., quanto al bilancio di Ekom, od al volume d’affari ricavabile dai registri IVA), per altro verso le difese di tutte le parti resistenti hanno efficacemente opposto: - che, in posizione baricentrica rispetto alle due strutture commerciali, insistono già altre due MSV a marchio Carrefour e Basko, che interrompono la continuità del bacino di utenza, che dunque non sarebbe esclusivo; - che il bacino di utenza sarebbe differenziato anche in termini di fasce di clientela, in ragione del diverso segmento di mercato cui rispettivamente appartengono ( discount Ekom, distribuzione tradizionale Conad); - soprattutto, che la struttura a marchio Ekom della società ricorrente, in ragione della posizione a ridosso di palazzi residenziali e della limitata disponibilità di parcheggi (9), intercetta una clientela prevalentemente pedonale o di vicinato, e che, ricostruendo il bacino di utenza di Ekom in tali termini – cioè con un’isocrona pedonale di 5 minuti, piuttosto che di 1 minuto in auto – esso non va neppure ad intersecare la posizione della nuova M.S.V. Conad (doc. 43 delle produzioni 30.5.2025 di parte controinteressata).
Si tratta di circostanze tutte già utilizzate dalla sezione per escludere un’importante interferenza dei bacini commerciali di due operatori, e l’interesse al ricorso in termini di pregiudizio significativo derivante dall’insediamento dell’attività concorrente (cfr. T.A.R. Liguria, II, 21.6.2024, n. 451).
Donde l’inammissibilità del ricorso, per difetto di un interesse ad agire meritevole di tutela.
Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LI, Presidente
AN VI, Consigliere, Estensore
LI ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN VI | UC LI |
IL SEGRETARIO