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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/09/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
810/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce ricorso, dall'Avv. Marina Mora del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo
Tommasini n. 9;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso: - che, con ricorso depositato in data 29.07.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, presentando opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-003243265, emessa dall , sede di Parma in data 10.06.2025 e notificata in data 14.07.2025 CP_2
(doc. 1 fasc. parte ricorrente), e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa, anche inaudita altera parte, sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, previo ogni altro più opportuno provvedimento, del caso e di legge: in via principale:
- dichiarare la nullità, l 'illegittimità, l 'erroneità, la contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione dell' n. OI-003243265, notificata in data 1 4 luglio 2025; CP_2
- dichiarare la pretesa contenuta nell'ordinanza ingiunzione dell' n. CP_2
OI003243265, notificata in data 14 luglio 2025 illegittima anche per intervenuta decadenza, prescritta, erronea , infondata , non provata o, come meglio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA ed IVA.”.
- che, con memoria difensiva depositata in data 27.08.2025, si costituiva in giudizio
, dando atto dell'intervento annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e CP_2
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
- che, all'udienza del 30.09.2025, il procuratore di parte opponente aderiva alle conclusioni formulate dall , instando, tuttavia, affinché l Controparte_3 CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite.
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019); considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore di , delle spese di lite, che quantifica Parte_1
in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 264,00 per anticipazioni, oltre
15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge, somme da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Parma, il 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U.,
n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
810/2025 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura apposta in calce ricorso, dall'Avv. Marina Mora del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Borgo
Tommasini n. 9;
OPPONENTE contro
, (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Oreste Manzi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_1
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso: - che, con ricorso depositato in data 29.07.2025 e ritualmente notificato,
adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, presentando opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-003243265, emessa dall , sede di Parma in data 10.06.2025 e notificata in data 14.07.2025 CP_2
(doc. 1 fasc. parte ricorrente), e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa, anche inaudita altera parte, sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento impugnato, previo ogni altro più opportuno provvedimento, del caso e di legge: in via principale:
- dichiarare la nullità, l 'illegittimità, l 'erroneità, la contraddittorietà dell'ordinanza ingiunzione dell' n. OI-003243265, notificata in data 1 4 luglio 2025; CP_2
- dichiarare la pretesa contenuta nell'ordinanza ingiunzione dell' n. CP_2
OI003243265, notificata in data 14 luglio 2025 illegittima anche per intervenuta decadenza, prescritta, erronea , infondata , non provata o, come meglio.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre CPA ed IVA.”.
- che, con memoria difensiva depositata in data 27.08.2025, si costituiva in giudizio
, dando atto dell'intervento annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta e CP_2
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
- che, all'udienza del 30.09.2025, il procuratore di parte opponente aderiva alle conclusioni formulate dall , instando, tuttavia, affinché l Controparte_3 CP_1
convenuto venisse condannato alla rifusione delle spese di lite.
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019); considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
rilevato che, proprio facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale, ricorrono, nel caso di specie, i presupposti per la condanna dell convenuto, CP_1
avendo l'Amministrazione procedente riconosciuto la pretesa dell'istante;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Condanna – alla stregua del principio della soccombenza virtuale – alla CP_2
rifusione, a favore di , delle spese di lite, che quantifica Parte_1
in Euro 1.500,00 per compensi professionali ed Euro 264,00 per anticipazioni, oltre
15% per rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA come per legge, somme da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Parma, il 30 settembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia” (Cass.. S.U.,
n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019)