TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2594/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2594/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. SEGARELLI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA
ATTORI
Contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo plurimi precedenti tentativi di notifica non andati a buon fine, essendo risultata l'intimata cancellata dall'indirizzo di residenza, Parte_1
e hanno intimato a conduttrice del loro immobile in Santa Marinella, Parte_2 Controparte_1
Via Michelangelo Buonarroti 19, int. 1, locato ad uso abitativo al canone mensile di Euro 650,00, lo sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dall'inizio del rapporto ovvero da aprile
2024 e la citavano per la convalida chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo per il corrispondente importo oltre alle mensilità maturande e con interessi dalle singole scadenze.
pagina 1 di 3 rimaneva contumace, non si provvedeva ad emettere ordinanza di rilascio Controparte_1
in quanto l'intimazione, pur validamente notificata ai sensi dell'art. 143 cpc, non risultava idonea alla trattazione del procedimento nella fase speciale di convalida (Cass. 17453/2006).
Mutato il rito all'udienza del 11.11.2024, con le memorie integrative le parti attrici davano atto che la morosità era proseguita maturandosi un debito complessivo di Euro 6.500,00 in quanto, la conduttrice, aveva perseverato nell'omettere i pagamenti e concludevano con la richiesta di risoluzione del contratto e la condanna al pagamento dei canoni sino al rilascio dell'immobile.
L'utilizzabilità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 cpc è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito nella fase sommaria locatizia, in quanto, in tale ipotesi, viene ritenuto in re ipsa che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto introduttivo ed in proposito la Corte
Costituzionale, con ordinanza 15.1.2000 n.15, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660 cpc nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nell'ipotesi in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Con il mutamento del rito la ricorrente ha proceduto ad ulteriore notifica alla convenuta contumace degli atti di causa unitamente al verbale dell'udienza dell'11.11.2024.
Il mancato pagamento del canone di locazione da parte della conduttrice a decorrere dall'inizio del rapporto a fronte della protratta utilizzazione dell'immobile, costituisce fatto arbitrario idoneo a provocare alterazione del sinallagma contrattuale e determinare la risoluzione del contratto che va dichiarata seguendo il criterio predeterminato previsto dell'art. 5 L. 392/78, trattandosi di immobile ad uso abitativo. La convenuta contumace va altresì condannata al pagamento dei canoni inevasi e di quelli maturandi sino al rilascio dell'immobile.
Da ultimo l'Ordinanza n. 24819 del 18.8.2023 del Supremo Collegio .ha ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere fino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664 comma 1 c.p.c” si estende anche alla fase successiva a seguito del mutamento del rito, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'Ordinamento tutela l'interesse de creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi
l'inadempimento”.
va infine condannata, anche in ragione del lungo tempo occorso alla Controparte_1
ricorrente per radicare validamente il contraddittorio, all'immediato rilascio dell'immobile sito in
Santa Marinella, Via Michelangelo Buonarroti 19, int. 1 in favore degli attori.
pagina 2 di 3 Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono presente il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per l'inadempimento della conduttrice;
-condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in sito in Santa Controparte_1
Marinella, Via Michelangelo Buonarroti 19, int. 1, sito in Santa Marinella, Via Michelangelo
Buonarroti 19, int. 1, libero da persone e cose di sua proprietà, in favore di e Parte_1 [...]
Pt_2
-condanna , al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dell'importo di Euro 6.500,00 per canoni scaduti fino a novembre 2024 compreso, oltre ai canoni successivamente scaduti e scadenti sino al rilascio dell'immobile pari ad Euro 650,00 mensili, oltre al rimborso delle spese di causa che liquida in complessive Euro 1.451,00 di cui Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, ed Euro 151,00 per spese vive.
Civitavecchia, 15 gennaio 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2594/2024 promossa da:
(C.F. ) e da Parte_1 C.F._1
(C.F. rappresentati e difesi dall'Avv. SEGARELLI Parte_2 C.F._2
FRANCESCA
ATTORI
Contro
( ), Controparte_1 CodiceFiscale_3
CONVENUTA CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., dopo plurimi precedenti tentativi di notifica non andati a buon fine, essendo risultata l'intimata cancellata dall'indirizzo di residenza, Parte_1
e hanno intimato a conduttrice del loro immobile in Santa Marinella, Parte_2 Controparte_1
Via Michelangelo Buonarroti 19, int. 1, locato ad uso abitativo al canone mensile di Euro 650,00, lo sfratto per la morosità nel pagamento dei canoni di locazione dall'inizio del rapporto ovvero da aprile
2024 e la citavano per la convalida chiedendo l'emissione di decreto ingiuntivo per il corrispondente importo oltre alle mensilità maturande e con interessi dalle singole scadenze.
pagina 1 di 3 rimaneva contumace, non si provvedeva ad emettere ordinanza di rilascio Controparte_1
in quanto l'intimazione, pur validamente notificata ai sensi dell'art. 143 cpc, non risultava idonea alla trattazione del procedimento nella fase speciale di convalida (Cass. 17453/2006).
Mutato il rito all'udienza del 11.11.2024, con le memorie integrative le parti attrici davano atto che la morosità era proseguita maturandosi un debito complessivo di Euro 6.500,00 in quanto, la conduttrice, aveva perseverato nell'omettere i pagamenti e concludevano con la richiesta di risoluzione del contratto e la condanna al pagamento dei canoni sino al rilascio dell'immobile.
L'utilizzabilità della notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 143 cpc è comunemente esclusa dalla giurisprudenza di merito nella fase sommaria locatizia, in quanto, in tale ipotesi, viene ritenuto in re ipsa che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto introduttivo ed in proposito la Corte
Costituzionale, con ordinanza 15.1.2000 n.15, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 660 cpc nella parte in cui non esclude la necessità dell'avviso di eseguita notifica nell'ipotesi in cui l'intimazione di sfratto sia stata notificata ai sensi dell'art. 143 cpc.
Con il mutamento del rito la ricorrente ha proceduto ad ulteriore notifica alla convenuta contumace degli atti di causa unitamente al verbale dell'udienza dell'11.11.2024.
Il mancato pagamento del canone di locazione da parte della conduttrice a decorrere dall'inizio del rapporto a fronte della protratta utilizzazione dell'immobile, costituisce fatto arbitrario idoneo a provocare alterazione del sinallagma contrattuale e determinare la risoluzione del contratto che va dichiarata seguendo il criterio predeterminato previsto dell'art. 5 L. 392/78, trattandosi di immobile ad uso abitativo. La convenuta contumace va altresì condannata al pagamento dei canoni inevasi e di quelli maturandi sino al rilascio dell'immobile.
Da ultimo l'Ordinanza n. 24819 del 18.8.2023 del Supremo Collegio .ha ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale “in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere fino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664 comma 1 c.p.c” si estende anche alla fase successiva a seguito del mutamento del rito, trattandosi di “ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'Ordinamento tutela l'interesse de creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi
l'inadempimento”.
va infine condannata, anche in ragione del lungo tempo occorso alla Controparte_1
ricorrente per radicare validamente il contraddittorio, all'immediato rilascio dell'immobile sito in
Santa Marinella, Via Michelangelo Buonarroti 19, int. 1 in favore degli attori.
pagina 2 di 3 Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e tengono presente il valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, definitivamente pronunciando:
-accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes per l'inadempimento della conduttrice;
-condanna all'immediato rilascio dell'immobile sito in sito in Santa Controparte_1
Marinella, Via Michelangelo Buonarroti 19, int. 1, sito in Santa Marinella, Via Michelangelo
Buonarroti 19, int. 1, libero da persone e cose di sua proprietà, in favore di e Parte_1 [...]
Pt_2
-condanna , al pagamento in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 dell'importo di Euro 6.500,00 per canoni scaduti fino a novembre 2024 compreso, oltre ai canoni successivamente scaduti e scadenti sino al rilascio dell'immobile pari ad Euro 650,00 mensili, oltre al rimborso delle spese di causa che liquida in complessive Euro 1.451,00 di cui Euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, ed Euro 151,00 per spese vive.
Civitavecchia, 15 gennaio 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3