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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17544 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n.r.g. 20747/2024 e promossa da Parte_1
, nata in [...]/ES, Brasile, il 02.11.1987, rappresentata e difesa dall'avv.to
[...]
NI NA (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1
Roma, via Colleferro n. 15;
Ricorrente nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso depositato in data 17.05.2024, la ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza/del rapporto di filiazione da Persona_1 nato a [...] il [...], del quale sarebbe stato dichiarato lo status di cittadino italiano, come dimostrato, per quanto asserito nell'atto introduttivo, dalla circostanza che la sua nascita è stata trascritta nel registro degli atti di nascita dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
NA NE (MI) (cfr. estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 01.02.2025, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Ciò posto, ritenuti non sussistenti i presupposti per il richiesto rinvio di parte ricorrente in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione su un altro procedimento in materia di determinazione
1 della competenza territoriale nel caso di ascendente italiano nato all'estero, questo Tribunale osserva che l'art.1 comma 36 l.n. 206/2021, che ha modificato l'art.4 comma 5 D.lgs. 13/2017, ha individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora dei ricorrenti, evidentemente inapplicabile al caso della ricorrente che, come nel caso di specie, risiedano fuori dal territorio nazionale.
Il comma 37 del medesimo articolo 1 dispone che il mutamento della regola che presiede alla determinazione della competenza nei procedimenti in esame si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero a decorrere dal 22 giugno 2022 compreso;
pertanto, il presente procedimento, introdotto con atto depositato il 17.05.2024, rientra nella sfera di applicazione della nuova disciplina.
Nel caso in esame il comune di nascita in Italia del primo ascendente italiano emigrato, che radica la competenza della sezione specializzata del distretto di riferimento, deve desumersi essere il comune di NA NE (MI), nel cui registro, in forza dell'art.17 DPR 396/2000, era stato iscritto il padre della ricorrente individuato come dante causa nell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita).
Non può condividersi quanto prospettato da parte ricorrente secondo cui la nascita dell'avo o dante causa in un comune estero radicherebbe la competenza innanzi a questo Tribunale;
si ritiene infatti che la modifica al criterio di individuazione della competenza territoriale, con il riferimento al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadino italiano, sottintenda che il comune di riferimento sia quello italiano.
Accedere alla tesi di parte ricorrente equivarrebbe a lasciare all'istante la scelta del foro da adire sulla base dell'arbitraria individuazione dell'ascendente da cui far partire la linea di discendenza
(l'avo nato in [...] o il genitore nato all'estero); il riconoscimento della cittadinanza italiana infatti, sia che avvenga in sede amministrativa o che avvenga in sede giudiziaria, ha natura meramente dichiarativa di uno status preesistente e non una valenza costitutiva, pertanto l'eventualità che la cittadinanza italiana di un avo fosse stata già accertata dall'amministrazione non muta che la trasmissione iure sanguinis sia stata originata dall'ultimo ascendente nato in [...] comune italiano e successivamente emigrato, che è quello a venire in rilievo ai fini della competenza territoriale.
Deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in quanto NA
NE (MI) è al di fuori dal distretto di competenza di questa sezione specializzata.
Trattandosi di procedimento sugli status ove è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. in relazione all'art. 70 n. 3 c.p.c., il
2 cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art. 38 comma 3 c.p.c..
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di quella della sezione specializzata presso il
Tribunale di Milano, con termini di legge per la riassunzione;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
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SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n.r.g. 20747/2024 e promossa da Parte_1
, nata in [...]/ES, Brasile, il 02.11.1987, rappresentata e difesa dall'avv.to
[...]
NI NA (C.F. ), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._1
Roma, via Colleferro n. 15;
Ricorrente nei confronti del
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 CP_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Con ricorso depositato in data 17.05.2024, la ricorrente ha chiesto dichiararsi il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza/del rapporto di filiazione da Persona_1 nato a [...] il [...], del quale sarebbe stato dichiarato lo status di cittadino italiano, come dimostrato, per quanto asserito nell'atto introduttivo, dalla circostanza che la sua nascita è stata trascritta nel registro degli atti di nascita dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di
NA NE (MI) (cfr. estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 01.02.2025, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Ciò posto, ritenuti non sussistenti i presupposti per il richiesto rinvio di parte ricorrente in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione su un altro procedimento in materia di determinazione
1 della competenza territoriale nel caso di ascendente italiano nato all'estero, questo Tribunale osserva che l'art.1 comma 36 l.n. 206/2021, che ha modificato l'art.4 comma 5 D.lgs. 13/2017, ha individuato un nuovo criterio di collegamento al fine di determinare la competenza territoriale delle sezioni specializzate in materia di cittadinanza iure sanguinis, in aggiunta a quello della dimora dei ricorrenti, evidentemente inapplicabile al caso della ricorrente che, come nel caso di specie, risiedano fuori dal territorio nazionale.
Il comma 37 del medesimo articolo 1 dispone che il mutamento della regola che presiede alla determinazione della competenza nei procedimenti in esame si applichi ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero a decorrere dal 22 giugno 2022 compreso;
pertanto, il presente procedimento, introdotto con atto depositato il 17.05.2024, rientra nella sfera di applicazione della nuova disciplina.
Nel caso in esame il comune di nascita in Italia del primo ascendente italiano emigrato, che radica la competenza della sezione specializzata del distretto di riferimento, deve desumersi essere il comune di NA NE (MI), nel cui registro, in forza dell'art.17 DPR 396/2000, era stato iscritto il padre della ricorrente individuato come dante causa nell'atto introduttivo del presente giudizio (cfr. estratto per riassunto dal registro degli atti di nascita).
Non può condividersi quanto prospettato da parte ricorrente secondo cui la nascita dell'avo o dante causa in un comune estero radicherebbe la competenza innanzi a questo Tribunale;
si ritiene infatti che la modifica al criterio di individuazione della competenza territoriale, con il riferimento al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadino italiano, sottintenda che il comune di riferimento sia quello italiano.
Accedere alla tesi di parte ricorrente equivarrebbe a lasciare all'istante la scelta del foro da adire sulla base dell'arbitraria individuazione dell'ascendente da cui far partire la linea di discendenza
(l'avo nato in [...] o il genitore nato all'estero); il riconoscimento della cittadinanza italiana infatti, sia che avvenga in sede amministrativa o che avvenga in sede giudiziaria, ha natura meramente dichiarativa di uno status preesistente e non una valenza costitutiva, pertanto l'eventualità che la cittadinanza italiana di un avo fosse stata già accertata dall'amministrazione non muta che la trasmissione iure sanguinis sia stata originata dall'ultimo ascendente nato in [...] comune italiano e successivamente emigrato, che è quello a venire in rilievo ai fini della competenza territoriale.
Deve dunque dichiararsi l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in quanto NA
NE (MI) è al di fuori dal distretto di competenza di questa sezione specializzata.
Trattandosi di procedimento sugli status ove è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero si è di fronte competenza territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. in relazione all'art. 70 n. 3 c.p.c., il
2 cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal Giudice ex art. 38 comma 3 c.p.c..
Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di quella della sezione specializzata presso il
Tribunale di Milano, con termini di legge per la riassunzione;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 16 ottobre 2025
Il Giudice
Lilla De Nuccio
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