Art. 3.
Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai benefici spettanti ai combattenti previste dall' art. 11, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , e venute a cessare in dipendenza della presente legge, sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito. Essi prendono posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nei ruolo alla data della loro nomina, che decorre ad ogni effetto dal giorno in cui viene disposta.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' approvata la graduatoria, del concorso, ma non abbiano ancora avuto luogo le nomine, coloro per i quali sussistevano le predette cause di esclusione e che abbiano riportato una classifica superiore a quella dell'ultimo dei vincitori sono nominati nel limite dei posti disponibili nei grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.
E' riconosciuta valida l'idoneita' conseguita da coloro che si trovavano nelle stesse cause di esclusione.
Cessa ogni effetto delle cause di esclusione suddette nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione a concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che abbiano avuto luogo le prove di esame ed essi, per le stesse cause, non vi siano stati ammessi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 1137 .
Coloro che, avendo partecipato a concorsi per l'ammissione a pubblici impieghi, espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, non abbiano potuto conseguire la nomina per effetto delle cause di esclusione dai benefici spettanti ai combattenti previste dall' art. 11, lettera b), del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 , e venute a cessare in dipendenza della presente legge, sono nominati nel limite dei posti disponibili nel grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito. Essi prendono posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nei ruolo alla data della loro nomina, che decorre ad ogni effetto dal giorno in cui viene disposta.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata gia' approvata la graduatoria, del concorso, ma non abbiano ancora avuto luogo le nomine, coloro per i quali sussistevano le predette cause di esclusione e che abbiano riportato una classifica superiore a quella dell'ultimo dei vincitori sono nominati nel limite dei posti disponibili nei grado da conferire e secondo il rispettivo ordine di merito, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo dei vincitori.
E' riconosciuta valida l'idoneita' conseguita da coloro che si trovavano nelle stesse cause di esclusione.
Cessa ogni effetto delle cause di esclusione suddette nei confronti di coloro che abbiano presentato domanda di ammissione a concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che abbiano avuto luogo le prove di esame ed essi, per le stesse cause, non vi siano stati ammessi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano qualora il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia scaduto dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 1137 .