Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/02/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Latina
Sezione Seconda
In composizione monocratica in persona del giudice designato Dr.Alfonso
Piccialli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 1070 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 riservata a sentenza all'udienza di discussione del
25.02.2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Fabio De Felice, giusta delega Parte_1
in atti;
-Ricorrente opponente
, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Antonio Cappiello e Parte_2
dall' avv. Alessandro Ferrone;
-resistente opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo RG 3726/2022
REP 2829/2022 emesso e depositato in data 19.07.2022 e notificato in data
10.01.2023
CONCLUSIONI: all' udienza di discussione in trattazione scritta del
25.02.2025 parte opposta concludeva come da note di trattazione in atti;
Motivi della Decisione
Occorre brevemente premettere che il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l' opposizione avverso il decreto ingiuntivo in epigrafe proposto da
[...]
di sfratto per morosità, il pagamento della somma di € 2400,00 per canoni non pagati pari a sei mensilità ( € 400,00 mensili) ed € 1457,12 a titolo di oneri accessori, oltre oltre interessi e spese della procedura, con riferimento alla locazione dell' immobile sito in
Fondi (LT), via Friuli Venezia Giulia snc, piano primo, in NCEU al FG 36, part 1789, sub 12 concesso in locazione all' odierna opponente come da contratto del 1.03.2021 registrato il 23.03.2021 al n. 3832- serie 3 T .
Nel formulare opposizione, con ricorso depositato in data 20.02.2023 la conduttrice eccepiva l' inefficacia del decreto ingiuntivo, in quanto notificatole contestualmente all' atto di precetto in data 10.01.2023 a fronte del deposito del provvedimento monitorio in data 10.07.2022 e dunque in violazione del termine di 60 gg di cui all' art 644 cpc.; nel merito disconosceva la propria sottoscrizione apposta in calce al contratto;
sempre nel merito eccepiva la carenza di legittimazione sostanziale dell' opposta in quanto non titolare del compendio locato di proprietà dei minori e pervenuto loro in Per_1 Persona_2
forza di donazione allegata.
Si costituiva l' opposta rappresentando l' inammissibilità dell' opposizione in quanto preclusa dalla convalida dello sfratto allegata procedura, nella quale, nonostante la regolarità dell' opposizione, l' odierna opponente era rimasta contumace, nel merito in ogni caso eccepiva l' infondatezza dell' opposizione.
Nel corso del giudizio si dava atto dell' esecuzione dello sfratto in data 29.09.2023
e, a seguito di taluni rinviii per bonario componimento, la causa è stata discussa e decisa all' udienza in trattazione scritta del 25.02.2025.
Va in primo luogo dato atto della fondatezza dell' eccezione di inefficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato fuori termine, atteso che il provvedimento monitorio è stato depositato contestualmente all' ordinanza di convalida dello sfratto in data 19.07.2022 mentre è stato notificato solo in data 10/12-01.2023, dunque oltre il termine di gg 60 previsto dall' art 644 cpc.
In ogni caso la sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, non preclude in questa fase la valutazione nel merito dell' opposizione e dunque della fondatezza della domanda di pagamento dei canoni sottesa alla procedura monitoria. Sul punto, le censure di parte opponente, tendenti ad inficiare il titolo negoziale
(contratto di locazione) alla base del provvedimento monitorio, sono inammissibili in quanto tardive.
Invero, per costante giurisprudenza, allorché la convalida dello sfratto per morosità sia pronunciata ad una con il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti, la mancata opposizione nella medesima sede – il giudizio di convalida, appunto – determina la preclusione derivante dall'efficacia propria della cosa giudicata sostanziale, di tal che al conduttore risulta preclusa la possibilità di intraprendere un'altra e diversa azione giudiziaria onde contestare la debenza delle somme ingiunte.
L'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, preclusa l'opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull'esistenza della locazione, sulla qualità di locatore dell'intimante e di conduttore dell'intimato, sull'intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto, ma anche sulla sua qualificazione ( Cass. 23/04/2020 n. 8116; Cass. n. 12994 del 24/05/2013; Cass. n. 411 del 11.01.2017; Tribunale di Roma, sentenza del 24.7.2020, n. 11483)
L'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità ha efficacia di cosa giudicata sostanziale su ogni questione in merito alla risoluzione del contratto ed al possesso di fatto della cosa locata, ma non preclude, nell'autonomia dei rispettivi e correlativi diritti, né al locatore di instaurare separato giudizio per il pagamento dei canoni, né al conduttore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo del pagamento e di eccepire e contrastare, nell'indagine sui rapporti di dare e di avere in relazione ai canoni, la misura di questi, tranne il caso (come nella fattispecie) in cui allo sfratto per morosità si sia accompagnata contestualmente l'ingiunzione di pagamento per i canoni, risultando, in tale ipotesi, coperti dal giudicato anche i fatti impeditivi/estintivi del relativo obbligo.
Alla luce di quanto sopra sono inammissibili i motivi di opposizione formulati dall' opponente relativi tanto alla nullità del contratto di locazione per falsità della sottoscrizione apposta a firma della conduttrice ed odierna opponente, quanto quelli relativi alla carenza di titolarità in capo all' opposta del compendio locato, con conseguente impossibilità di disporne con il titolo locatizio. Ne consegue, previa declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, la conferma nel merito della condanna resa in sede monitoria al pagamento dei canoni dovuti ed oneri accessori così come quantificati in quanto pronuncia coperta dal giudicato sostanziale
Le spese di causa come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente stante l' infondatezza nel merito dell' opposizione con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte opposta.
Motivazione contestuale.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara l' inefficacia del decreto ingiuntivo RG 3726/2022 REP 2829/2022 emesso e depositato in data 19.07.2022 e notificato in data 10.01.2023;
- Condanna l' opponente al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
della somma di € 2400,00 per canoni non pagati pari a sei mensilità ( €
[...]
400,00 mensili) ed € 1457,12 a titolo di oneri accessori;
- Condanna l' opponente al pagamento delle spese di causa, liquidate in € 1500,00 per competenze oltre oneri accessori in favore di parte opposta con distrazione in favore dei procuratori antistatari
- Motivazione contestuale.
Si comunichi .
Latina, 25.02.2025
IL GIUDICE UNICO
Dott. Alfonso Piccialli