Art. 46. (Inquadramento)
Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , in servizio presso la libera Universita' degli studi di Trento, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline ed alle facolta' in cui presta servizio.
Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso la libera Universita' o assunto a seguito di pubblico concorso bandito entro il 28 febbraio 1982, e' inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle universita' statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita'.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze dell'Istituto superiore di scienze sociali trasformato in libera Universita' degli studi di Trento, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.
Il personale di ruolo, docente, assistente e ricercatore universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , in servizio presso la libera Universita' degli studi di Trento, e' inquadrato nei corrispondenti ruoli dello Stato restando assegnato alla disciplina, o gruppo di discipline ed alle facolta' in cui presta servizio.
Il personale non docente di ruolo, in servizio alla data del 1 novembre 1981 presso la libera Universita' o assunto a seguito di pubblico concorso bandito entro il 28 febbraio 1982, e' inquadrato a domanda da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o dalla data di assunzione, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale di ruolo delle universita' statali mantenendo, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, il maggiore trattamento economico eventualmente in godimento.
Gli inquadramenti di cui al precedente comma vengono disposti nella qualifica funzionale e classe di stipendio corrispondenti a quelle ricoperte nel ruolo di provenienza, in conformita' del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 settembre 1981, recante declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle universita'.
Al personale inquadrato in ruolo ai sensi del presente articolo il periodo di servizio precedentemente prestato alle dipendenze dell'Istituto superiore di scienze sociali trasformato in libera Universita' degli studi di Trento, viene riconosciuto, sia ai fini della progressione giuridica ed economica, sia ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, sia ai fini dell'indennita' di buonuscita, a norma delle disposizioni di legge vigenti.