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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 16544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16544 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 55480/2016
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 25.11.2025, aperto il verbale alle ore 12,07, è presente per l'attore, in sostituzione dell'Avvocato Giancarlo Mancini, l'Avvocato Marco Gaggia il quale si riporta alle note conclusive,
con rinnovazione della C.T.U.; in subordine, chiede la decisione.
Per il convenuto è presente, in sostituzione dell'Avvocato Valerio Gargano, l'Avvocato Marco
AN il quale si riporta alle note conclusive depositate;
si oppone alla richiesta avversaria.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,12.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 55480/2016
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
55480/2016, tra l'Ing. (Avvocato Giancarlo Mancini); Parte_1
- attore -
ed il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore (Avvocato Valerio Gargano);
- convenuto - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 25.11.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento alla presunta invalidità delle delibere condominiali assunte in data 27.4.2016 per mancata visione della documentazione in vista dell'assemblea, occorre precisare che, in materia di condominio negli edifici, la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare – a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo – la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale, determina – in quanto incidente sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari –
l'annullabilità della delibera di approvazione dei medesimi (cfr. Cass. civ., 11.9.2003, n.13350).
Nel caso in esame, il teste Sig. escusso all'udienza dell'11.6.2018, ha Testimone_1
dichiarato di aver assistito al rifiuto dell'amministratore di consentire all'istante la visione dei
Pt_ documenti, pur avendo permesso all'Ing. l'accesso presso l'ufficio.
1a. Ne segue l'annullamento delle delibere impugnate, risultando viziato il procedimento di partecipazione informata del condòmino alla volontà assembleare.
2. In ordine alla richiesta di revisione delle tabelle millesimali relative ai valori proporzionali delle singole unità immobiliari, è stata disposta idonea C.T.U., con la formulazione dei seguenti quesiti:
“a) Verifichi l'Ausiliario, compiuti tutti gli accertamenti opportuni, la sussistenza delle condizioni
di cui all'art.69, I comma, n.2), disp. att. c.c., con riferimento alle unità immobiliari del fabbricato
del convenuto;
CP_1
b) Solo in caso di sussistenza delle condizioni di cui al quesito a), proceda all'elaborazione di
nuove tabelle condominiali”.
L'Architetta – con relazione esaustiva, scevra da vizi logici ed al cui contenuto si Controparte_2
rinvia integralmente per evidenti ragioni di sintesi – ha verificato, anzitutto, la sussistenza dell'alterazione dei valori proporzionali, secondo quanto previsto dall'art.69, I comma, n.2), disp. att. c.c., imputando tale variazione alle modifiche intervenute nell'unità immobiliare sita al piano sesto, interno n.24 del fabbricato (relazione di C.T.U. depositata il 15.10.2024, pag.12).
Conseguentemente, l'Ausiliaria ha provveduto alla rielaborazione delle tabelle millesimali, allegate alla relazione depositata il 15.10.2024.
3. Per ciò che attiene alle spese di lite, le spettanze inerenti alla C.T.U. espletata, ai sensi dell'art.69,
I comma, n.2), ultimo periodo, disp. att. c.c., devono rimanere a carico esclusivo del proprietario /
dei proprietari dell'unità immobiliare sita al piano sesto, interno n.24 del fabbricato.
Per il resto le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- annulla le delibere assunte dall'assemblea del Condominio Controparte_3
in data 27.4.2016;
[...]
- dichiara applicabili al , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, le tabelle relativa ai valori proporzionali delle unità
immobiliari all'interno dello stesso a , allegate Controparte_1 Controparte_1
alla relazione di C.T.U. depositata il 15.10.2024;
- pone definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico esclusivo del proprietario / dei proprietari dell'unità immobiliare sita al piano sesto, interno n.24 del Condominio in a CP_1 [...]
; CP_1
- condanna, infine, il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, al pagamento, in favore dell'Ing. , Parte_1
delle spese del procedimento che vengono liquidate in euro 545,00.= per esborsi ed euro
4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 25 novembre 2025 Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 25.11.2025, aperto il verbale alle ore 12,07, è presente per l'attore, in sostituzione dell'Avvocato Giancarlo Mancini, l'Avvocato Marco Gaggia il quale si riporta alle note conclusive,
con rinnovazione della C.T.U.; in subordine, chiede la decisione.
Per il convenuto è presente, in sostituzione dell'Avvocato Valerio Gargano, l'Avvocato Marco
AN il quale si riporta alle note conclusive depositate;
si oppone alla richiesta avversaria.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 17,12.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 55480/2016
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
55480/2016, tra l'Ing. (Avvocato Giancarlo Mancini); Parte_1
- attore -
ed il , in persona dell'amministratore pro Controparte_1
tempore (Avvocato Valerio Gargano);
- convenuto - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 25.11.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento alla presunta invalidità delle delibere condominiali assunte in data 27.4.2016 per mancata visione della documentazione in vista dell'assemblea, occorre precisare che, in materia di condominio negli edifici, la violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare – a sua richiesta e secondo adeguate modalità di tempo e di luogo – la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale, determina – in quanto incidente sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari –
l'annullabilità della delibera di approvazione dei medesimi (cfr. Cass. civ., 11.9.2003, n.13350).
Nel caso in esame, il teste Sig. escusso all'udienza dell'11.6.2018, ha Testimone_1
dichiarato di aver assistito al rifiuto dell'amministratore di consentire all'istante la visione dei
Pt_ documenti, pur avendo permesso all'Ing. l'accesso presso l'ufficio.
1a. Ne segue l'annullamento delle delibere impugnate, risultando viziato il procedimento di partecipazione informata del condòmino alla volontà assembleare.
2. In ordine alla richiesta di revisione delle tabelle millesimali relative ai valori proporzionali delle singole unità immobiliari, è stata disposta idonea C.T.U., con la formulazione dei seguenti quesiti:
“a) Verifichi l'Ausiliario, compiuti tutti gli accertamenti opportuni, la sussistenza delle condizioni
di cui all'art.69, I comma, n.2), disp. att. c.c., con riferimento alle unità immobiliari del fabbricato
del convenuto;
CP_1
b) Solo in caso di sussistenza delle condizioni di cui al quesito a), proceda all'elaborazione di
nuove tabelle condominiali”.
L'Architetta – con relazione esaustiva, scevra da vizi logici ed al cui contenuto si Controparte_2
rinvia integralmente per evidenti ragioni di sintesi – ha verificato, anzitutto, la sussistenza dell'alterazione dei valori proporzionali, secondo quanto previsto dall'art.69, I comma, n.2), disp. att. c.c., imputando tale variazione alle modifiche intervenute nell'unità immobiliare sita al piano sesto, interno n.24 del fabbricato (relazione di C.T.U. depositata il 15.10.2024, pag.12).
Conseguentemente, l'Ausiliaria ha provveduto alla rielaborazione delle tabelle millesimali, allegate alla relazione depositata il 15.10.2024.
3. Per ciò che attiene alle spese di lite, le spettanze inerenti alla C.T.U. espletata, ai sensi dell'art.69,
I comma, n.2), ultimo periodo, disp. att. c.c., devono rimanere a carico esclusivo del proprietario /
dei proprietari dell'unità immobiliare sita al piano sesto, interno n.24 del fabbricato.
Per il resto le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- annulla le delibere assunte dall'assemblea del Condominio Controparte_3
in data 27.4.2016;
[...]
- dichiara applicabili al , in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, le tabelle relativa ai valori proporzionali delle unità
immobiliari all'interno dello stesso a , allegate Controparte_1 Controparte_1
alla relazione di C.T.U. depositata il 15.10.2024;
- pone definitivamente le spettanze di C.T.U. a carico esclusivo del proprietario / dei proprietari dell'unità immobiliare sita al piano sesto, interno n.24 del Condominio in a CP_1 [...]
; CP_1
- condanna, infine, il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro-tempore, al pagamento, in favore dell'Ing. , Parte_1
delle spese del procedimento che vengono liquidate in euro 545,00.= per esborsi ed euro
4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 25 novembre 2025 Il G.O.P. Simone Tablò