Ordinanza presidenziale 22 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 22/06/2021, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2021
N. 00433/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 433 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Hotel Tre Archi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;
contro
il Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco, 4091;
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
del permesso di costruire in sanatoria prot. n. 2009/538309 del 22.12.2009 rilasciato alla ricorrente relativamente ad un immobile in Venezia Cannaregio 923 nella parte in cui ha disposto che il sottotetto e due camere siano utilizzate a superficie accessoria;
quanto ai motivi aggiunti:
del provvedimento n. 389588 del 20.9.2011, con il quale il Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia Servizio Condono Edilizio del Comune di Venezia ha respinto in parte la domanda di definizione di illecito edilizio presentata dalla ricorrente relativamente ad un immobile sito in Venezia Cannaregio 293;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Considerato che, ai fini del decidere, occorre acquisire dalle parti costituite una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti, con allegati tutti gli atti del procedimento;
P.Q.M.
Invita
le parti costituite a depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione sopra richiesta.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 22 giugno 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO