Sentenza breve 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 19/01/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02841/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2841 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Di Fede, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
della revoca del nulla osta al lavoro per cittadini stranieri emanato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Catania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ND AI e udita per la parte resistente l’Avvocatura di Stato come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del 4 ottobre 2025, notificato a mezzo PEC il 10 ottobre 2025, la Regione -OMISSIS- - Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS-, per mancata presentazione di documenti utili al perfezionamento dell’istanza.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, notificato in data 8 dicembre 2025 e depositato il 30 dicembre 2025, il Sig. -OMISSIS- lamentando, in sintesi, la vulnerazione delle garanzie del contraddittorio procedimentale nonché l’omessa valutazione da parte dell’Autorità della sua consolidata integrazione nel tessuto sociale.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e l’-OMISSIS-, che, con documenti e memoria del 9 gennaio 2026, hanno eccepito in rito l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione passiva e mancata notifica del ricorso alla Regione -OMISSIS-.
Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione con annuncio di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
Come da annuncio reso in udienza, la controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sussistendone i presupposti di rito. Non rileva in senso contrario la mancata comparizione in udienza del difensore di parte ricorrente, costituendo ius receptum che l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa sussiste solo ove queste compaiano, mentre la loro scelta di non comparire alla camera di consiglio fissata per la discussione della domanda cautelare non può costituire ostacolo alla rapida definizione del giudizio, poiché diversamente risulterebbe frustrata (anche mediante eventuali strategie dilatorie) la ratio acceleratoria che presiede all'art. 60 c.p.a. nonché il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (T.A.R. Sicilia - Catania, sez. IV, 20 gennaio 2025 n. 224 e 13 gennaio 2025 n. 82).
Ciò posto, come da eccezione della difesa erariale il ricorso è inammissibile.
Osserva il Collegio che:
- il provvedimento impugnato è stato adottato dalla -OMISSIS- - -OMISSIS-, come risulta dal timbro apposto in calce all’atto;
- nondimeno, il ricorso non risulta notificato alla Regione -OMISSIS-.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione -OMISSIS-, in un caso analogo a quello oggetto di causa, ha condivisibilmente chiarito che:
“- l’art. 41 Cod. proc. Amm. stabilisce che qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato;
- la violazione di tale onere determina pertanto l’inammissibilità del ricorso per originario e assoluto difetto del contraddittorio;
- l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2018 ha chiarito che l’art. 41 Cod. proc. amm. identifica l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso giudiziale amministrativo esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato, escludendo che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni o enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento, adempimento che è necessario solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni (concerti, accordi di programma etc.). Ciò in quanto le partecipazioni al procedimento, anche laddove giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale ovvero gli atti preparatori), in carenza di una formale imputazione del provvedimento finale a una pluralità di amministrazioni, non sono idonee a estendere la veste di parte necessaria del giudizio a soggetti diversi dall’autorità emanante ” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 10 novembre 2023, nn. 764, 765 e 766; nello stesso senso, T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, nn. 823, 827 e 828; 24 giugno 2024, n. 2309; 30 ottobre 2024, n. 3597; 20 gennaio 2025, n. 222).
Tanto chiarito, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, essendo l’atto oggetto d’impugnativa adottato dalla Regione -OMISSIS-, cui l’interessato non ha notificato il ricorso e che non si è costituita in giudizio.
Esclude, peraltro, il Collegio che possa rilevare la notifica del gravame all’-OMISSIS-, posto che la trattazione di eventuali questioni di difetto di attribuzione e di incompetenza, “ presuppone la rituale instaurazione del gravame nei confronti dell’amministrazione che ha adottato l’atto gravato, condizione nella fattispecie insussistente ” (cfr. C.G.A.R.S. nn. 764, 765 e 766/2023 cit.).
Né sussiste una condizione di errore scusabile in capo al ricorrente, in condivisione all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “ nel processo amministrativo il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile, codificato dall’art. 37 cod. proc. amm., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare - senza alcuna colpa della parte interessata - menomazioni o maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa; la disposizione è di stretta interpretazione, in quanto relativa ad un istituto di carattere eccezionale, dal momento che un uso troppo ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone può compromettere il principio di parità delle parti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 marzo 2021 n. 2166) ” (Cons. Stato, Sez. VII, 7 febbraio 2023, n. 1346), non essendo l’assenza della notifica alla Regione -OMISSIS- riconducibile a nessuna delle due ipotesi.
In conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi nemmeno disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., atteso che nel caso di specie non si tratta di nullità della notificazione, ma di notifica radicalmente inesistente, in quanto non effettuata (cfr. T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. IV, 14 marzo 2023, n. 823).
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della natura formale della pronuncia, con l’eccezione di quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo dichiara inammissibile;
- compensa le spese di lite, salvo quanto corrisposto a titolo di contributo unificato da parte ricorrente, che rimane a carico di quest’ultima.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US GG, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
ND AI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AI | US GG |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.