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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 18/03/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione unica – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice est.
Dott. Marco PonIGlione Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 465/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(cf. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetano Andreozzi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio, sito in FR al Corso Campano n. 87, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, (cf. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 ocura i io, sito in FR (IS) alla via Nicandro Iosso n.6, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.05.2023, [nata in [...] Parte_1
23/05/1971 a Napoli (c.f. )], premesso di aver contratto C.F._3
matrimonio civile con [nato in data il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
)] in data 02.07.2016 in FR (IS) e che dall'unione non erano C.F._2
nati figli, ma che la IG.ra era precedente sposata con il IG. Parte_1 CP_2
dalla cui unione sono nate , e , chiedeva pronunciarsi la
[...] Per_1 Per_3
separazione dal coniuge, per fatto addebitabile al IG. , con un congruo Controparte_1
assegno mensile a suo carico e con assegnazione della casa coniugale, precisando che, i coniugi vivono nell'immobile di proprietà della IG.ra , nata dalla Parte_2
precedente unione della IG.ra e che entrambi i coniugi hanno il Parte_1
diritto di abitazione;
che con essi vivono anche la piccola , nipote della Persona_4
IG.ra e sua figlia;
che la IG.ra Parte_1 Parte_2 Parte_1
attualmente è occupata, mentre il IG. è disoccupato. Controparte_1
si costituiva, contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione personale e chiedendo, in via riconvenzionale,
l'addebito al ricorrente;
di non dover assegnare la casa coniugale alla SI.ra Parte_1
poiché non affidataria di figli minori del SI. ; di disporre,
[...] Controparte_1
quantomeno fino all'emanazione dei provvedimenti definitivi, un congruo assegno di mantenimento in favore del SI. , oggi, privo di redditi propri. Controparte_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 20.01.2024 ed il giudizio proseguiva.
All'udienza del 18.12.2024, la causa veniva assegnata alla decisione del Collegio in ordine alla pronuncia di stato senza attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia all'uopo formulata da ambedue i procuratori delle parti.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame, è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali, con conseguente progressivo scemare della volontà dei coniugi di vivere come marito e maglio, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
l'elevata conflittualità tra le parti dimostra che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
- dichiara la separazione personale di [nato in [...] Parte_1
23/05/1971 a Napoli (c.f. )], e [nato CodiceFiscale_1 Controparte_1
in data 28/02/1965 a FR (IS) (c.f. ]; C.F._2
- riserva ogni altro aspetto, eventuali addebiti inclusi, alla sentenza definitiva;
- dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese alla sentenza definitiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di FR (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 15.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Elvira Puleio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
Il Tribunale di Isernia - Sezione unica – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice est.
Dott. Marco PonIGlione Giudice riunito in camera di conIGlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 465/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(cf. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetano Andreozzi, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, presso il cui studio, sito in FR al Corso Campano n. 87, elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, (cf. ) rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 ocura i io, sito in FR (IS) alla via Nicandro Iosso n.6, elettivamente domicilia;
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.05.2023, [nata in [...] Parte_1
23/05/1971 a Napoli (c.f. )], premesso di aver contratto C.F._3
matrimonio civile con [nato in data il [...] a [...] (c.f. Controparte_1
)] in data 02.07.2016 in FR (IS) e che dall'unione non erano C.F._2
nati figli, ma che la IG.ra era precedente sposata con il IG. Parte_1 CP_2
dalla cui unione sono nate , e , chiedeva pronunciarsi la
[...] Per_1 Per_3
separazione dal coniuge, per fatto addebitabile al IG. , con un congruo Controparte_1
assegno mensile a suo carico e con assegnazione della casa coniugale, precisando che, i coniugi vivono nell'immobile di proprietà della IG.ra , nata dalla Parte_2
precedente unione della IG.ra e che entrambi i coniugi hanno il Parte_1
diritto di abitazione;
che con essi vivono anche la piccola , nipote della Persona_4
IG.ra e sua figlia;
che la IG.ra Parte_1 Parte_2 Parte_1
attualmente è occupata, mentre il IG. è disoccupato. Controparte_1
si costituiva, contestando ed impugnando quanto ex adverso dedotto, Controparte_1
aderendo alla domanda di separazione personale e chiedendo, in via riconvenzionale,
l'addebito al ricorrente;
di non dover assegnare la casa coniugale alla SI.ra Parte_1
poiché non affidataria di figli minori del SI. ; di disporre,
[...] Controparte_1
quantomeno fino all'emanazione dei provvedimenti definitivi, un congruo assegno di mantenimento in favore del SI. , oggi, privo di redditi propri. Controparte_1
Espletata l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, venivano emessi i provvedimenti provvisori con ordinanza del 20.01.2024 ed il giudizio proseguiva.
All'udienza del 18.12.2024, la causa veniva assegnata alla decisione del Collegio in ordine alla pronuncia di stato senza attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia all'uopo formulata da ambedue i procuratori delle parti.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dal ricorrente ed alla quale la resistente non si è opposta, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Ai fini del decidere, quindi, non può omettersi la verifica dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e/o del grave pregiudizio che dalla stessa può derivare all'educazione della prole, essendo demandata oltre che nell'interesse delle parti in causa anche e soprattutto per ragioni di ordine pubblico, nell'interesse superiore della prole e della famiglia;
non essendo giammai sufficiente a legittimare una pronuncia in tal senso, la sola volontà di uno o di entrambi i coniugi di separarsi sia pure tenendo conto delle condizioni morali e sociali degli stessi.
Nel caso in esame, è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali, con conseguente progressivo scemare della volontà dei coniugi di vivere come marito e maglio, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti;
l'elevata conflittualità tra le parti dimostra che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta. Deve, dunque, accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
- dichiara la separazione personale di [nato in [...] Parte_1
23/05/1971 a Napoli (c.f. )], e [nato CodiceFiscale_1 Controparte_1
in data 28/02/1965 a FR (IS) (c.f. ]; C.F._2
- riserva ogni altro aspetto, eventuali addebiti inclusi, alla sentenza definitiva;
- dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
- spese alla sentenza definitiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile di FR (IS) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso in Isernia, nella camera di conIGlio del 15.03.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Elvira Puleio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari