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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/12/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 660/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila composta dai Magistrati:
- Dr. Nicoletta Orlandi Presidente
- Dr. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
- Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile grado di appello iscritta al n. 660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza ex art. 473bis.34 c.p.c. del 16.12.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
TRA
, elettivamente domiciliato in Vasto (CH) alla Via Petrarca n.12, presso e Parte_1 nello studio degli Avv.ti Chiara Mastrovincenzo e Nicola Maria Mastrovincenzo, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in San Salvo alla Via Luca della Robbia CP_1
n.13, presso e nello studio dell'Avv. Marika Bolognese, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di
Appello OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 32/2025 del Tribunale di Vasto pubblicata il giorno 03.02.2025 – Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l' Ecc. ma Corte di Appello di L'Aquila contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, Sezione Civile,
Giudice relatore dottoressa Elisa Ciabattoni e Presidente dottoressa Rosa Capuozzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 669/2020, depositata in cancelleria in data 29.01.2025, non notificata, modificare la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante in via esclusiva, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e disporne, contrariamente a quanto statuito, la integrale compensazione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovuti, relativi al presente grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“ 1- rigettare l'appello proposto dal Sig. per i motivi esposti;
Parte_1
2- per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite;
3- condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Per il PM:
“Considerata la soccombenza reciproca delle parti si chiede di riformare la sentenza in ordine alla condanna in via esclusiva dell'appellante al pagamento delle spese di lite che vanno integralmente compensate”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del giudizio di primo grado n. 669/2020 R.G. -promosso dall'odierna appellata
(onde ottenere: - la pronuncia della separazione personale dal marito sposato Parte_1 in comunione dei beni con matrimonio contratto in San Salvo in data 07.08.2004 dal quale non erano nati figli;
- l'assegnazione della casa familiare di Cupello o, in subordine, un contributo mensile di € 300,00 da porsi a carico del marito per il reperimento di un'abitazione in locazione;
- il versamento dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, in ragione delle rispettive condizioni reddituali e delle sue precarie condizioni di salute;
- in caso di non assegnazione della casa familiare, l'autorizzazione al ritiro dei beni personali ivi ubicati, - spese legali da porsi a carico del marito) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il resistente (aderendo alla domanda di separazione personale, con richiesta di attribuzione della casa coniugale a lui, in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, ed esclusioni di qualsiasi obbligo di mantenimento a suo carico)- il Tribunale di Vasto così statuiva: “1) pone
a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT di riferimento, che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese nelle modalità che la beneficiaria avrà cura di indicare all'obbligato; 2) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
1.1. Il Tribunale - premesso che con il provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente del 17 dicembre 2020, era stato disposto il versamento dell'importo di € 200,00 mensili a carico del marito per il mantenimento della moglie - rilevava in primo luogo che, conformemente a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, con sentenza parziale n.
142/2021 del 14.05.2021, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1.2. Ciò premesso, dava atto di aver formulato all'udienza del 03.03.2022 la seguente proposta conciliativa: “definizione della lite nulla disponendo in merito alla casa coniugale, che rimarrà nella legittima disponibilità del proprietario, previo prelievo da parte della ricorrente di tutti i propri effetti e beni personali, contribuzione al mantenimento della ricorrente da parte del resistente con una somma mensile pari a € 200,00, oltre aggiornamento ISTAT, compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Dava ancora atto che il solo resistente aveva aderito alla proposta di bonario componimento della lite.
1.3 Ciò detto, esaminava e riteneva in primo luogo infondata la richiesta di assegnazione della casa familiare alla moglie, non avendo la coppia avuto figli ed essendo il predetto istituto volto alla esclusiva tutela della prole. Precisava al riguardo che l'immobile era di esclusiva proprietà del marito, il quale sosteneva anche il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto.
Spiegava ancora che nulla poteva essere disposto dal Tribunale adito in ordine alla restituzione dei beni personali alla ricorrente.
1.4 Inoltre -dato atto che rimaneva controversa tra le parti la questione relativa al quantum del mantenimento dovuto dal resistente in favore della moglie (che aveva dedotto di essere affetta da un disturbo bipolare con conseguente inabilità lavorativa per la quale percepiva una pensione di invalidità di € 550,44 mensili, sostenendo oneri di locazione per € 300,00 mensili, oltre ad ingenti spese mediche)- rilevava che, alla luce del divario rinvenibile nella situazione reddituale dei coniugi, dell'incapacità lavorativa della donna, della sua non giovane età e del suo comprovato stato di indigenza, andava previsto un assegno di mantenimento a favore della domma ed a carico dell'uomo, nella misura di 300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
1.5. Condannava inoltre il resistente al pagamento delle spese di lite richiamando il principio della soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario resistente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di un unico motivo di gravame afferente alla condanna in via esclusiva al pagamento delle spese di lite.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza in ordine alla condanna in via esclusiva dell'appellante al pagamento delle spese di lite, vista la soccombenza reciproca delle parti.
4. La prima udienza fissata per il giorno 16.12.2025, si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 16.12.2'25 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473bis.34 c.p.c.
5. Il Collegio rileva in primo luogo che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4,
d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c., e può essere pertanto decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., risultando sufficientemente istruita ed avendo illustrato le rispettive posizioni.
6. Ciò premesso, si rileva che il gravame è meritevole di accoglimento.
6.1. Con l'unico motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite per l'importo di €
7.616,00, sull'erroneo rilievo della sua integrale soccombenza.
Rileva che in realtà il Tribunale ha rigettato la richiesta di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla ricorrente, dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dei beni mobili e riconosciuto un assegno di mantenimento in misura (€ 300,00) inferiore rispetto a quella (€ 500,00) richiesta dalla ricorrente.
Evidenzia inoltre che il Tribunale non ha tenuto conto della sua condotta processuale collaborativa, essendosi reso disponibile, in mancanza del consenso della moglie, ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del
03.03.2022, come da verbale di causa.
Sul punto richiama la giurisprudenza della Suprema Corte la quale a Sezioni Unite (sent. n.
32061/2022) ha chiarito che non è possibile procedere alla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di accoglimento parziale della domanda.
Rileva, pertanto, la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della circostanza, confermata dalla sentenza impugnata, che su tre domande formulate dalla ricorrente erano state rigettate e solo una parzialmente accolta.
6.2. Rileva il Collegio come la decisione del primo Giudice in punto di addebito delle spese legali all'odierno appellante in via esclusiva non sia corretta e debba essere rivista.
6.3 Si premette che l'art. 91 c.p.c. enuncia un principio cardine del processo civile, che prevede la condanna al pagamento delle spese della parte soccombente.
La norma dispone che il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, mentre il successivo art. 92 comma 2° c.p.c., pur confermando il principio generale di cui all'art. 91
c.p.c., introduce una serie di deroghe e temperamenti, prevedendo che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità di detto comma (così modificato dall'art. 13 comma 1
D.L. 19.12.2014 n. 132, convertito, con modificazioni, in L. 10.11.2014 n. 162) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
6.4. La Suprema Corte ha recentemente avuto occasione di ribadire “come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n.
10685), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi ex art. 15 D.Lgs. n.
546/1992 (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613), e ciò in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (così Cass.
Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n.
157)” (Cass. n. 20755/2025).
In precedenza, la Suprema Corte aveva precisato “In materia di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi). Pertanto, non è consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può essere giustificata soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma. Infatti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, può essere disposta la compensazione totale
o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni” (Cass. n. 5289/2023; Cass. SS.UU. n. 32061/2022). 6.5. Nella specie è senz'altro ravvisabile soccombenza reciproca tra le parti, essendo risultati marito e moglie rispettivamente vincitore e soccombente rispetto alla domanda di assegnazione della casa coniugale ed alla domanda diretta ad ottenere la restituzione dei meni mobili in essa contenuti, nonché rispettivamente soccombente e vincitrice rispetto alla domanda di assegno divorzile (accolta tuttavia in misura inferiore rispetto a quella richiesta dall'attuale appellata).
A fronte di tale complessiva situazione e della condotta processuale collaborativa assunta dall'attuale appellante in primo grado, unico ad aver aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, erano e sono senz'altro ravvisabili i presupposti per addivenirsi alla integrale compensazione delle spese di lite del primo grado.
7. Appare inoltre equo compensare le spese del presente grado in ragione dei motivi della decisione e del rilievo che l'erronea decisione del primo giudice non risulta indotta dalla condotta dell'attuale appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 16.12.2025.
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila composta dai Magistrati:
- Dr. Nicoletta Orlandi Presidente
- Dr. Carla Ciofani Consigliera rel. est.
- Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile grado di appello iscritta al n. 660 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza ex art. 473bis.34 c.p.c. del 16.12.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
TRA
, elettivamente domiciliato in Vasto (CH) alla Via Petrarca n.12, presso e Parte_1 nello studio degli Avv.ti Chiara Mastrovincenzo e Nicola Maria Mastrovincenzo, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in San Salvo alla Via Luca della Robbia CP_1
n.13, presso e nello studio dell'Avv. Marika Bolognese, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore Generale presso questa Corte di
Appello OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 32/2025 del Tribunale di Vasto pubblicata il giorno 03.02.2025 – Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante:
“Voglia l' Ecc. ma Corte di Appello di L'Aquila contrariis reiectis: in via pregiudiziale e cautelare sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto, Sezione Civile,
Giudice relatore dottoressa Elisa Ciabattoni e Presidente dottoressa Rosa Capuozzo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 669/2020, depositata in cancelleria in data 29.01.2025, non notificata, modificare la sentenza gravata nella parte in cui ha condannato l'odierno appellante in via esclusiva, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado e disporne, contrariamente a quanto statuito, la integrale compensazione. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA, come per legge, se dovuti, relativi al presente grado di giudizio.”
Per l'appellata:
“ 1- rigettare l'appello proposto dal Sig. per i motivi esposti;
Parte_1
2- per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata, ivi compresa la statuizione sulle spese di lite;
3- condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio”.
Per il PM:
“Considerata la soccombenza reciproca delle parti si chiede di riformare la sentenza in ordine alla condanna in via esclusiva dell'appellante al pagamento delle spese di lite che vanno integralmente compensate”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. All'esito del giudizio di primo grado n. 669/2020 R.G. -promosso dall'odierna appellata
(onde ottenere: - la pronuncia della separazione personale dal marito sposato Parte_1 in comunione dei beni con matrimonio contratto in San Salvo in data 07.08.2004 dal quale non erano nati figli;
- l'assegnazione della casa familiare di Cupello o, in subordine, un contributo mensile di € 300,00 da porsi a carico del marito per il reperimento di un'abitazione in locazione;
- il versamento dell'assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, in ragione delle rispettive condizioni reddituali e delle sue precarie condizioni di salute;
- in caso di non assegnazione della casa familiare, l'autorizzazione al ritiro dei beni personali ivi ubicati, - spese legali da porsi a carico del marito) giudizio nell'ambito del quale si era costituito il resistente (aderendo alla domanda di separazione personale, con richiesta di attribuzione della casa coniugale a lui, in quanto proprietario esclusivo dell'immobile, ed esclusioni di qualsiasi obbligo di mantenimento a suo carico)- il Tribunale di Vasto così statuiva: “1) pone
a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, oltre a rivalutazione secondo gli indici ISTAT di riferimento, che dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese nelle modalità che la beneficiaria avrà cura di indicare all'obbligato; 2) condanna al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 presente giudizio, che liquida in € 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge”.
1.1. Il Tribunale - premesso che con il provvedimento presidenziale temporaneo ed urgente del 17 dicembre 2020, era stato disposto il versamento dell'importo di € 200,00 mensili a carico del marito per il mantenimento della moglie - rilevava in primo luogo che, conformemente a quanto congiuntamente richiesto dalle parti, con sentenza parziale n.
142/2021 del 14.05.2021, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
1.2. Ciò premesso, dava atto di aver formulato all'udienza del 03.03.2022 la seguente proposta conciliativa: “definizione della lite nulla disponendo in merito alla casa coniugale, che rimarrà nella legittima disponibilità del proprietario, previo prelievo da parte della ricorrente di tutti i propri effetti e beni personali, contribuzione al mantenimento della ricorrente da parte del resistente con una somma mensile pari a € 200,00, oltre aggiornamento ISTAT, compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”.
Dava ancora atto che il solo resistente aveva aderito alla proposta di bonario componimento della lite.
1.3 Ciò detto, esaminava e riteneva in primo luogo infondata la richiesta di assegnazione della casa familiare alla moglie, non avendo la coppia avuto figli ed essendo il predetto istituto volto alla esclusiva tutela della prole. Precisava al riguardo che l'immobile era di esclusiva proprietà del marito, il quale sosteneva anche il pagamento del mutuo contratto per l'acquisto.
Spiegava ancora che nulla poteva essere disposto dal Tribunale adito in ordine alla restituzione dei beni personali alla ricorrente.
1.4 Inoltre -dato atto che rimaneva controversa tra le parti la questione relativa al quantum del mantenimento dovuto dal resistente in favore della moglie (che aveva dedotto di essere affetta da un disturbo bipolare con conseguente inabilità lavorativa per la quale percepiva una pensione di invalidità di € 550,44 mensili, sostenendo oneri di locazione per € 300,00 mensili, oltre ad ingenti spese mediche)- rilevava che, alla luce del divario rinvenibile nella situazione reddituale dei coniugi, dell'incapacità lavorativa della donna, della sua non giovane età e del suo comprovato stato di indigenza, andava previsto un assegno di mantenimento a favore della domma ed a carico dell'uomo, nella misura di 300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
1.5. Condannava inoltre il resistente al pagamento delle spese di lite richiamando il principio della soccombenza.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'originario resistente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte, sulla scorta di un unico motivo di gravame afferente alla condanna in via esclusiva al pagamento delle spese di lite.
3. Nel presente grado di giudizio si è costituita l'appellata ed ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Il P.M. ha chiesto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza in ordine alla condanna in via esclusiva dell'appellante al pagamento delle spese di lite, vista la soccombenza reciproca delle parti.
4. La prima udienza fissata per il giorno 16.12.2025, si è svolta con le modalità della trattazione scritta, essendo stata la stessa sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio del giorno 16.12.2'25 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473bis.34 c.p.c.
5. Il Collegio rileva in primo luogo che la presente causa, ai sensi degli artt. 35, comma 4,
d.lgs. n. 149 del 2022 e 473 bis, comma 2, c.p.c., è soggetta al nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglia, disciplinato per le impugnazioni dagli artt. 473 bis.30 e ss. c.p.c., e può essere pertanto decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 473 bis.34 c.p.c., risultando sufficientemente istruita ed avendo illustrato le rispettive posizioni.
6. Ciò premesso, si rileva che il gravame è meritevole di accoglimento.
6.1. Con l'unico motivo di appello l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale lo ha condannato al pagamento delle spese di lite per l'importo di €
7.616,00, sull'erroneo rilievo della sua integrale soccombenza.
Rileva che in realtà il Tribunale ha rigettato la richiesta di assegnazione della casa coniugale, avanzata dalla ricorrente, dichiarato inammissibile la domanda di restituzione dei beni mobili e riconosciuto un assegno di mantenimento in misura (€ 300,00) inferiore rispetto a quella (€ 500,00) richiesta dalla ricorrente.
Evidenzia inoltre che il Tribunale non ha tenuto conto della sua condotta processuale collaborativa, essendosi reso disponibile, in mancanza del consenso della moglie, ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c. all'udienza del
03.03.2022, come da verbale di causa.
Sul punto richiama la giurisprudenza della Suprema Corte la quale a Sezioni Unite (sent. n.
32061/2022) ha chiarito che non è possibile procedere alla condanna al pagamento delle spese di lite in caso di accoglimento parziale della domanda.
Rileva, pertanto, la sussistenza dei presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite, anche in ragione della circostanza, confermata dalla sentenza impugnata, che su tre domande formulate dalla ricorrente erano state rigettate e solo una parzialmente accolta.
6.2. Rileva il Collegio come la decisione del primo Giudice in punto di addebito delle spese legali all'odierno appellante in via esclusiva non sia corretta e debba essere rivista.
6.3 Si premette che l'art. 91 c.p.c. enuncia un principio cardine del processo civile, che prevede la condanna al pagamento delle spese della parte soccombente.
La norma dispone che il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, condanna la parte soccombente al pagamento delle spese sostenute dalla parte vittoriosa, mentre il successivo art. 92 comma 2° c.p.c., pur confermando il principio generale di cui all'art. 91
c.p.c., introduce una serie di deroghe e temperamenti, prevedendo che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”; inoltre la Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità di detto comma (così modificato dall'art. 13 comma 1
D.L. 19.12.2014 n. 132, convertito, con modificazioni, in L. 10.11.2014 n. 162) nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
6.4. La Suprema Corte ha recentemente avuto occasione di ribadire “come il potere del giudice di compensare le spese di lite presenti natura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n.
10685), per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri gravi motivi ex art. 15 D.Lgs. n.
546/1992 (tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, ord. 4 agosto 2017, n. 19613), e ciò in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa (così Cass.
Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n.
157)” (Cass. n. 20755/2025).
In precedenza, la Suprema Corte aveva precisato “In materia di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza (configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi). Pertanto, non è consentita la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente ma può essere giustificata soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma. Infatti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, può essere disposta la compensazione totale
o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o per gravi ragioni” (Cass. n. 5289/2023; Cass. SS.UU. n. 32061/2022). 6.5. Nella specie è senz'altro ravvisabile soccombenza reciproca tra le parti, essendo risultati marito e moglie rispettivamente vincitore e soccombente rispetto alla domanda di assegnazione della casa coniugale ed alla domanda diretta ad ottenere la restituzione dei meni mobili in essa contenuti, nonché rispettivamente soccombente e vincitrice rispetto alla domanda di assegno divorzile (accolta tuttavia in misura inferiore rispetto a quella richiesta dall'attuale appellata).
A fronte di tale complessiva situazione e della condotta processuale collaborativa assunta dall'attuale appellante in primo grado, unico ad aver aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, erano e sono senz'altro ravvisabili i presupposti per addivenirsi alla integrale compensazione delle spese di lite del primo grado.
7. Appare inoltre equo compensare le spese del presente grado in ragione dei motivi della decisione e del rilievo che l'erronea decisione del primo giudice non risulta indotta dalla condotta dell'attuale appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata,
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
2) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) DISPONE per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 16.12.2025.
La Consigliera rel. est. La Presidente
dott.ssa Carla Ciofani dott.ssa Nicoletta Orlandi