Art. 4. ((Le pensioni dirette a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1964, sono calcolate sulla base della retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale e' dovuto il contributo, con la seguente percentuale: 32,50 per cento per i primi cinque anni di effettivo servizio, aumentata dell'1,70 per cento dal 6° al 30° e dell'1 per cento per ogni anno successivo al 30°))
Versione
1 maggio 1958
1 maggio 1958
>
Versione
1 luglio 1966
1 luglio 1966
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2007, n. 5115Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente - Dott. LUPI Fernando - Consigliere - Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere - Dott. MONACI Stefano - Consigliere - Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: TA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VINCENZO TANGORRA 12, presso lo studio dell'avvocato CATRICALÀ DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati DASTOLI AGOSTINO, ARTEMAGNA SE, giusta delega in atti; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in …Leggi di più...
- r.d. n. 1863 del 1939 sostituito dalla legge n. del 1966·
- fondamento·
- retribuzione complessiva percepita negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio·
- modifiche al sistema di calcolo delle pensioni·
- rilevanza·
- trattamento pensionistico del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo·
- abrogazione·
- misura·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- pensioni·
- assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti