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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/11/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2413/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI IA AZ, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 5.11.2025, a seguito di discussione orale: Il difensore si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate (affido esclusivo alla mamma, come da relazione dei Servizi incaricati, collocamento della minore presso la madre, incarico al Servizio di regolamentare le frequentazioni padre-figlia, contributo paterno al mantenimento della minore di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo, assegno unico alla madre), nonché alle note del 6.10.2025. Chiede quindi che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 18.7.2024, ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'affido Parte_2 esclusivo a sé della figlia minore, nata il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
, con collocamento presso di sé, di incaricare i competenti Servizi Sociali di regolamentare le
[...] frequentazioni padre-figlia in forma protetta, ove richiesto dal padre, se non pregiudizievoli e disturbanti per la minore, nonché di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico a proprio favore. La ricorrente ha rappresentato che, nell'ambito del procedimento N. 706/20 G./E. ancora pendente, il
Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto provvisorio, aveva affidato la minore all'Ente Per_1 territorialmente competente, limitato la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento agli incarichi conferiti all'Ente, in collaborazione con i Servizi territoriali Specialistici, ovvero di -regolamentare
i rapporti della minore con il padre secondo modalità protette e osservate, almeno inizialmente, anche in
Spazio Neutro, previo adeguato percorso di preparazione di quest'ultima in ragione della sua tenera età e del lungo periodo di assenza di contatti, con facoltà in futuro di procedere ad un graduale ampliamento e ad una progressiva liberalizzazione, se dovessero rivelarsi proficui per la minore o, viceversa, ad una sospensione dei rapporti, se fossero pregiudizievoli;
- avviare una valutazione psicodiagnostica sulle capacità genitoriali
e sulle caratteristiche personologiche di entrambi i genitori, anche in collaborazione con il Servizio Sociale territorialmente competente per le valutazioni sul padre;
- relazionare questo Tribunale entro quattro mesi, salvo urgenze.
Con decreto di fissazione udienza del 24.7.2024, il Giudice delegato ha richiesto ai Servizi dell'Ente affidatario la trasmissione di una relazione di aggiornamento sulla situazione della minore e del nucleo familiare.
All'udienza del 24.3.2025, con provvedimento a verbale -RILEVATO che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati al resistente ex art 143 c.p.c. presso la residenza, in Rescaldina
(atto depositato in Comune in data 8.11.2024), come risultante da certificato anagrafico aggiornato in atti ma lo stesso risulta pacificamente domiciliato altrove, attualmente in ON (cfr. relazioni dei Servizi Sociali in atti e verbalizzazioni rese dal signor all'udienza dell'11.3.2025, dinanzi al Tribunale per i CP_1
Minorenni); RITENUTO che, prima di procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., debbano essere svolte adeguate ricerche del destinatario, tramite tentativi di notifica presso il domicilio effettivo, gli stretti congiunti, il datore di lavoro;
RITENUTO altresì necessario acquisire sin da subito un quadro più chiaro in ordine alla situazione economica e lavorativa del resistente, il quale ha già manifestato l'intenzione di non costituirsi in questo giudizio (cfr. verbale dell'11.3.2025 dinanzi al Tribunale per i Minorenni), nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il Giudice del conflitto familiare dispone (art. 473bis.2 c.p.c.); RITENUTO altresì necessario chiedere al Tribunale per i Minorenni la trasmissione degli atti del procedimento N. 706/2020 RG
a Questa A.G., ove il procedimento dovrà proseguire, previa riunione (art. 38 disp. att. c.c.);- il Giudice delegato ha disposto la rinnovazione della notifica, assegnando termine a parte ricorrente per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, dell'originario decreto di fissazione d'udienza e del verbale ed al convenuto per costituirsi in giudizio, ha fissato udienza in data 5.11.2025 per la comparizione personale delle parti innanzi a sé, ha disposto il deposito di documentazione economica rilevante ed ordinato, ex artt.
473bis.2 e 210-213 c.p.c., a Centro per l'Impiego, , Agenzia la produzione in giudizio di CP_3 CP_4 documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di CP_1
, chiedendo ai competenti Servizi Sociali e Specialistici ASST di trasmettere relazioni con gli esiti degli
[...] accertamenti completati e degli incarichi conferiti dall' ha disposto l'acquisizione presso il Parte_3
Tribunale per i Minorenni di Milano degli atti del procedimento N. 706/2020 G./E.
Nelle more, con decreto definitivo del 28.5.2025 -premesso che il presente procedimento si è aperto su ricorso del PM in sede, depositato il 10.3.2020, in cui si è chiesta l'adozione dei provvedimenti più opportuni a tutela della minore. A fondamento del ricorso, la segnalazione pervenuta dall' in data 5.3.2020 in cui Parte_4 si riportava che la minore era stata ricoverata, su iniziativa della nonna, per ematomi al volto. per CP_5
i quali i genitori non avevano fatto visitare la minore per paura di essere ingiustamente accusati. All'udienza del 30.9.2020 e del 19.4.2021 i genitori – che a pochi giorni dall'evento avevano posto fine alla loro relazione
– fornivano una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione. La madre attribuiva eventuali responsabilità al padre contro cui aveva anche sporto una denuncia. Denuncia a esito della quale veniva aperto un procedimento penale poi archiviato. Il padre, invece, negando qualsivoglia addebito, riconduceva
i riscontrati ematomi a cause accidentali. Con decreto del 30.4.2021 il Tribunale, viste anche le relazioni nelle more trasmesse dai Servizi Sociali, disponeva l'affido della minore all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale in relazione agli incarichi. Al contempo, incaricava il Servizio Sociale di regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia secondo modalità protette e osservate, almeno inizialmente, con facoltà di procedere a un graduale ampliamento e progressiva liberalizzazione ovvero a una sospensione
a seconda del loro andamento e di avviare una valutazione psicodiagnostica sui genitori. Con relazione del
12.1.2022, il Servizio Sociale dava atto, inter alia, dell'avvio degli incontri in Spazio Neutro con cadenza mensile tra il padre e la minore. Inoltre, evidenziava una certa discontinuità paterna negli incontri programmati. Discontinuità ribadita anche nella successiva relazione del 22.11.2022. Con relazione del
18.3.2024 il Servizio Sociale rilevava la perdurante assenza di comunicazione tra i genitori e la necessità di avviare un percorso di mediazione familiare. In aggiunta a ciò, prospettava di incrementare - da una a due volte al mese - la frequenza degli incontri tra il padre e la figlia, attesa la positiva relazione tra i due, come anche evidenziato nella relazione di aggiornamento sugli incontri protetti. Con relazione del 22.3.2024 il
Servizio Tutela Minori referente per il Comune di Rescaldina, luogo di residenza anagrafica del signor
che tuttavia vive stabilmente a ON, evidenziava che il padre era disponibile a seguire un CP_1 percorso di mediazione familiare con la madre e che desiderava poter ampliare i momenti di incontri con la figlia. Con provvedimento del 17.2.2025, il G.D., vista l'istanza paterna di fissazione udienza per la comparizione dei genitori e preso atto della pendenza, tra le stesse parti, di un procedimento avanti al
Tribunale di Como finalizzato alla regolamentazione dell'affido della minore e degli aspetti economici, ha disposto la convocazione dei genitori con termine al Servizio Sociale di trasmettere una relazione di aggiornamento. Con relazione del 5.3.2025 il Servizio Sociale, dato atto che la madre e la figlia vivono in un appartamento adiacente a quello della nonna materna e che la madre ha reperito un nuovo lavoro, ha evidenziato che il padre, a fare tempo da giugno 2024, vede la figlia ogni quindici giorni per un'ora e mezza, ad eccezione dei primi mesi del 2025, dove c'è stata discontinuità. Con riferimento al padre viene evidenziata una certa indisponibilità a lavorare su sé stesso preliminarmente a un percorso di mediazione familiare.
Quanto alla madre, invece, viene riportato il raggiungimento di un maggiore equilibrio rispetto ai fatti passati
e la sua disponibilità a intraprendere un percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità. In tale contesto, il Servizio Sociale ha proposto l'affidamento della minore alla madre con delega al Servizio Sociale per la regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia oltre all'avvio di un percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità, fermo restando il monitoraggio sulle condizioni di vita dei genitori. Con relazione del 7.3.2025 il Servizio Tutela Minori referente per il Comune di Rescaldina, nell'evidenziare un'altalenante collaborazione del padre, ha sottolineato la stanchezza del genitore per il protrarsi di una situazione “della quale non intravede risoluzioni o possibili soluzioni” anche a causa dell'operato dei Servizi Sociali. Al contempo, ha riportato la disponibilità del padre a intraprendere un percorso di mediazione attesa l'assenza di un canale comunicativo con la madre. All'udienza dell'11.3.2025 sono stati sentiti i genitori alla presenza dei rispettivi difensori. Il padre ha lamentato le sue difficoltà economiche e il fatto che dopo cinque anni vede ancora la bambina per poco tempo e con modalità protette. Ha imputato la sua discontinuità a problemi logistici e lavorativi. Si è reso disponibile a seguire un percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità
e, in ogni caso, a collaborare con i Servizi Sociali. Analoga disponibilità ha dato la madre che ha anche evidenziato l'assenza di comunicazione tra la stessa e il padre. La madre ha dichiarato che “col padre la bambina è serena” e si è dichiarata favorevole a variazioni del calendario “a seguito dell'avvio del percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità”. Il padre invece, fermo l'affido della minore al Servizio Sociale, ha chiesto, sin da subito, un incremento degli incontri con la figlia. …ritenuto che …ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., secondo la formulazione previgente dal momento che la norma attualmente in vigore presuppone
l'instaurazione di entrambi i procedimenti a far tempo dal 22.6.2022, questo Tribunale rimane competente in relazione alle domande afferenti alla responsabilità genitoriale. …Nei cinque anni di causa, i rapporti tra le parti non si sono evoluti. Per quanto il Servizio Sociale proponga la reintegra della sola madre, questo
Tribunale ritiene che, a tutela della relazione padre e figlia e per garantire l'attivazione e la piena attuazione degli interventi disposti, debba essere mantenuto l'affido al Servizio Sociale, per la durata di due anni, con limitazione della responsabilità genitoriale in relazione agli incarichi. L'assenza di dialogo tra i genitori impone, tuttavia, di limitare il padre anche con riferimento alle decisioni in tema di istruzione, salute ed educazione che saranno assunte dalla madre. Madre che, sinora ha saputo prendersi cura della minore in modo responsabile ed adeguato, tant'è che appare serena con competenze adeguate alla sua età. Per_1
Sotto diverso profilo, tenuto conto che la relazione tra il padre e la figlia viene descritta come positiva e che, dopo cinque anni, il padre non ha ancora sperimentato modifiche sostanziali ai tempi e alle modalità di incontro, questo Tribunale ritiene che la frequentazione vada implementate e favorita in tempi brevi. Per
l'effetto, il Servizio Sociale competente dovrà regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia incrementando, sin da subito, per frequenza e durata, l'attuale calendario. Gli incontri dovranno avvenire, allo stato, alla presenza di un educatore senza la necessità di attivare lo Spazio Neutro. Con delega ai Servizi Sociali – sussistendone le condizioni – di gradualmente liberalizzare e ulteriormente ampliare gli incontri tra la minore
e il padre sino ad arrivare a dei pernottamenti presso la casa del padre, qualora trovi una stabile e adeguata dimora, ovvero di sospenderli se pregiudizievoli per la stessa. …Vista la dichiarata disponibilità dei genitori
e la necessità di accompagnare gli adulti alla ripresa di un dialogo proficuo e costruttivo nell'interesse della minore, si richiede al Servizio Sociale di dare immediato avvio a un percorso di mediazione e a un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi -il Tribunale per i Minorenni ha confermato l'affido della minore all'Ente, per la durata di 24 mesi, ha confermato la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento agli incarichi conferiti al Servizio Sociale, ha limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale del solo padre con riferimento alle scelte in tema di salute, istruzione ed educazione che saranno assunte dalla sola madre, sentito il padre ed ha incaricato i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza del padre nonché con i servizi specialistici e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di: • regolamentare gli incontri tra la minore e il padre, ampliando, per frequenza e durata, il calendario vigente in modo da garantire alla minore un'ampia frequentazione della figura paterna. Allo stato, alla presenza di un educatore allo scopo di osservare e sostenere la relazione della minore col padre. Con delega ai Servizi Sociali - sussistendone le condizioni - di gradualmente liberalizzare
e ulteriormente ampliare gli incontri tra la minore e il padre, sino ad arrivare a dei pernottamenti presso la casa del padre, qualora trovi una stabile e adeguata dimora, ovvero di sospenderli se pregiudizievoli per la stessa;
• attivare, con urgenza, un supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
• attivare, con urgenza, un percorso di mediazione familiare;
• monitorare il nucleo, offrendo tutti i sostegni e gli interventi necessari a tutelare il benessere psicofisico della minore. (cfr. provvedimento in atti).
All'udienza del 5.11.2025, sentita la sola parte ricorrente -attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumacia- il Giudice delegato ha ammesso il difensore di parte ricorrente alla discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte ricorrente.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni della madre, la relazione trasmessa dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto della minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età della minore, degli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n.
12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita per ordine del Giudice delegato.
La responsabilità genitoriale
Quanto all'affidamento della figlia minore (nata il [...]), il Tribunale ritiene non sussistano, Per_1 allo stato, le condizioni per modificare l'attuale assetto, di recente disposto con provvedimento dell'
[...]
, prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, chiesto da quest'ultima e nuovamente Pt_3 suggerito dai Servizi Sociali, che porterebbe ad una ulteriore marginalizzazione della figura paterna.
Le dinamiche disfunzionali della coppia sono radicate e, in questo contesto, l'affidamento della minore all'Ente
e la limitazione della responsabilità genitoriale risultano necessari per assicurare le decisioni nell'interesse della figlia, mediare le posizioni dei due genitori e soprattutto sostenere nel rapporto relazionale con Per_1 entrambi, considerato peraltro che l'A.G. minorile ha comunque limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale del solo padre con riferimento alle scelte in tema di salute, istruzione ed educazione che saranno assunte dalla sola madre, sentito il padre.
Dagli accertamenti svolti, risulta infatti che la madre si è sempre presa cura della figlia con continuità e responsabilità (ha raggiunto un miglior equilibrio rispetto alla vicenda con il signor meno oppositiva CP_1 negli incontri padre-figlia ma comunque sempre molto preoccupata del futuro che la relazione tra i due possa avere… cfr. relazione del 5.3.2025) mentre il padre ha mostrato una incostante e altalenante collaborazione, mostrandosi in diverse occasioni affaticato dal protrarsi della situazione e poco disponibile a dar seguito a momenti di incontro e colloqui presso il Servizio, di fatto spesso disattesi o privi di riscontro (cfr. relazione del 29.10.2025).
Dai colloqui svolti, si presenta come una bambina curata, nel complesso serena e in grado di Per_1 interfacciarsi con l'adulto, lo sviluppo psicofisico è in linea con l'età evolutiva e non emergono segnali di allarme. …Da quanto osservato, emerge una forte identificazione della bambina nel nucleo materno…appare evidente la mancata interiorizzazione della figura del padre biologico… (cfr. relazione del 15.10.2025).
La figlia minore rimarrà quindi collocata presso la madre, con cui ha sempre vissuto e condiviso la sua quotidianità.
Deve poi essere demandato ai Servizi Sociali e Specialistici ASST competenti di proseguire nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, con espresso incarico di regolamentare le frequentazioni padre- figlia e sostenere la relazione, con i tempi e le modalità ritenute tutelanti per la minore, come meglio precisato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che, a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. (nonché all'art. 337 septies c.c., in relazione al figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo) che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.9.2013, n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915). La corresponsione dell'assegno
è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò posto, ha dichiarato di aver comprato casa (gravata da mutuo con rata mensile di € Parte_1
300 mensili) adiacente a quella di mia mamma, dove ancora vivo insieme alla mia bambina. Io lavoro come project manager presso una agenzia di marketing con stipendio di € 1.500 mensili su 13 mensilità, sono stata assunta dal 22.9.2025. Io percepisco l'assegno unico al 100% di circa € 200, non ho altri ingressi, di uscite, oltre al mutuo ho la rata della macchina di € 250 mensili e le spese condominiali di circa €2.000 all'anno.
Non ho risparmi né altre proprietà immobiliari, sul conto ho circa € 400. (cfr. verbale udienza del 5.11.2025).
Risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.390 mensili nel
2024 (mod. 730/2025) e pari a circa € 910 nel 2023 (mod. 730/2024).
Quanto alla situazione economico reddituale di , dalle indagini svolte, lo stesso risulta aver CP_1 svolto ultima attività lavorativa a tempo determinato in ON, con contratto part-time dal 13.1.2025 al
12.7.2025 (cfr. Centro per l'Impiego di Legnano) ed aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 920 nell'anno 2024 (CU 2025).
Alla luce, pertanto, della situazione personale ed economica di parte ricorrente come sopra rappresentata, pur non disponendosi di informazioni più precise e recenti circa la situazione economica ed abitativa del padre - comunque persona giovane (classe 1985) e dotata di integra capacità lavorativa, tenuto ad attivarsi con ogni mezzo lecito al fine di reperire un'idonea occupazione lavorativa al fine di contribuire al mantenimento della figlia-, valutate le esigenze della minore in considerazione dell'età e dei tempi di frequentazione paterna e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito disposto, il Collegio reputa congruo ed equo porre a carico del signor un contributo al mantenimento indiretto della figlia nella misura CP_1 minima di € 200 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole continui ad essere interamente percepito dalla madre, quale genitore collocatario della minore (Cass.
22.2.2025, n. 4672).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. CONFERMA l'affido ex art. 333 c.c. della figlia minore (nata il [...]) all'Ente- Comune Per_1 di AP IN (in relazione al luogo di attuale residenza della minore, con trasferimento delle competenze in caso di spostamento della residenza, che dovrà essere deciso dall'Ente), per mesi 24, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto agli incarichi conferiti ai
Servizi Sociali di cui al punto 2 e con limitazione della responsabilità genitoriale del solo padre in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute che saranno assunte dalla sola madre, sentito il padre;
2. DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario - Comune di AP IN (residenza materna), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici
ASST del Comune di ON (domicilio paterno), ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare, provvedendo a: - sostenere la relazione tra il padre e la figlia, avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un accesso sereno di alla figura paterna, inizialmente con modalità Per_1 osservate e protette (non necessariamente in Spazio Neutro), con facoltà di successivo ampliamento e liberalizzazione (ma anche di sospensione, ove pregiudizievole), regolamentando tempi e modalità di frequentazione, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse della minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per la minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore medesima;
- avviare/proseguire, acquisita la loro disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere della figlia e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, per Per_1 elaborare i propri nuclei problematici per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
3. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4. con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, a carico CP_6 di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante versamento a CP_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. DISPONE che la signora continui a percepire interamente l'assegno unico per la Parte_1 figlia, in quanto genitore collocatario;
6. SPESE di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali dell'Ente
- Comune di AP IN e del Comune . CP_7 CP_8
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Alessandro Petronzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale di Como riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Petronzi Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro D'Aniello Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LI IA AZ, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all' , Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como.
OGGETTO regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 5.11.2025, a seguito di discussione orale: Il difensore si riporta al ricorso e alle conclusioni ivi formulate (affido esclusivo alla mamma, come da relazione dei Servizi incaricati, collocamento della minore presso la madre, incarico al Servizio di regolamentare le frequentazioni padre-figlia, contributo paterno al mantenimento della minore di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese extra come da Protocollo, assegno unico alla madre), nonché alle note del 6.10.2025. Chiede quindi che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo
Con ricorso depositato in data 18.7.2024, ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'affido Parte_2 esclusivo a sé della figlia minore, nata il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 CP_1
, con collocamento presso di sé, di incaricare i competenti Servizi Sociali di regolamentare le
[...] frequentazioni padre-figlia in forma protetta, ove richiesto dal padre, se non pregiudizievoli e disturbanti per la minore, nonché di porre a carico del padre un contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore di € 350 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con percezione integrale dell'assegno unico a proprio favore. La ricorrente ha rappresentato che, nell'ambito del procedimento N. 706/20 G./E. ancora pendente, il
Tribunale per i Minorenni di Milano, con decreto provvisorio, aveva affidato la minore all'Ente Per_1 territorialmente competente, limitato la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento agli incarichi conferiti all'Ente, in collaborazione con i Servizi territoriali Specialistici, ovvero di -regolamentare
i rapporti della minore con il padre secondo modalità protette e osservate, almeno inizialmente, anche in
Spazio Neutro, previo adeguato percorso di preparazione di quest'ultima in ragione della sua tenera età e del lungo periodo di assenza di contatti, con facoltà in futuro di procedere ad un graduale ampliamento e ad una progressiva liberalizzazione, se dovessero rivelarsi proficui per la minore o, viceversa, ad una sospensione dei rapporti, se fossero pregiudizievoli;
- avviare una valutazione psicodiagnostica sulle capacità genitoriali
e sulle caratteristiche personologiche di entrambi i genitori, anche in collaborazione con il Servizio Sociale territorialmente competente per le valutazioni sul padre;
- relazionare questo Tribunale entro quattro mesi, salvo urgenze.
Con decreto di fissazione udienza del 24.7.2024, il Giudice delegato ha richiesto ai Servizi dell'Ente affidatario la trasmissione di una relazione di aggiornamento sulla situazione della minore e del nucleo familiare.
All'udienza del 24.3.2025, con provvedimento a verbale -RILEVATO che il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione d'udienza sono stati notificati al resistente ex art 143 c.p.c. presso la residenza, in Rescaldina
(atto depositato in Comune in data 8.11.2024), come risultante da certificato anagrafico aggiornato in atti ma lo stesso risulta pacificamente domiciliato altrove, attualmente in ON (cfr. relazioni dei Servizi Sociali in atti e verbalizzazioni rese dal signor all'udienza dell'11.3.2025, dinanzi al Tribunale per i CP_1
Minorenni); RITENUTO che, prima di procedere alla notifica ex art. 143 c.p.c., debbano essere svolte adeguate ricerche del destinatario, tramite tentativi di notifica presso il domicilio effettivo, gli stretti congiunti, il datore di lavoro;
RITENUTO altresì necessario acquisire sin da subito un quadro più chiaro in ordine alla situazione economica e lavorativa del resistente, il quale ha già manifestato l'intenzione di non costituirsi in questo giudizio (cfr. verbale dell'11.3.2025 dinanzi al Tribunale per i Minorenni), nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi di cui il Giudice del conflitto familiare dispone (art. 473bis.2 c.p.c.); RITENUTO altresì necessario chiedere al Tribunale per i Minorenni la trasmissione degli atti del procedimento N. 706/2020 RG
a Questa A.G., ove il procedimento dovrà proseguire, previa riunione (art. 38 disp. att. c.c.);- il Giudice delegato ha disposto la rinnovazione della notifica, assegnando termine a parte ricorrente per provvedere alla rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, dell'originario decreto di fissazione d'udienza e del verbale ed al convenuto per costituirsi in giudizio, ha fissato udienza in data 5.11.2025 per la comparizione personale delle parti innanzi a sé, ha disposto il deposito di documentazione economica rilevante ed ordinato, ex artt.
473bis.2 e 210-213 c.p.c., a Centro per l'Impiego, , Agenzia la produzione in giudizio di CP_3 CP_4 documentazione attinente la situazione lavorativa, previdenziale, reddituale ed economica di CP_1
, chiedendo ai competenti Servizi Sociali e Specialistici ASST di trasmettere relazioni con gli esiti degli
[...] accertamenti completati e degli incarichi conferiti dall' ha disposto l'acquisizione presso il Parte_3
Tribunale per i Minorenni di Milano degli atti del procedimento N. 706/2020 G./E.
Nelle more, con decreto definitivo del 28.5.2025 -premesso che il presente procedimento si è aperto su ricorso del PM in sede, depositato il 10.3.2020, in cui si è chiesta l'adozione dei provvedimenti più opportuni a tutela della minore. A fondamento del ricorso, la segnalazione pervenuta dall' in data 5.3.2020 in cui Parte_4 si riportava che la minore era stata ricoverata, su iniziativa della nonna, per ematomi al volto. per CP_5
i quali i genitori non avevano fatto visitare la minore per paura di essere ingiustamente accusati. All'udienza del 30.9.2020 e del 19.4.2021 i genitori – che a pochi giorni dall'evento avevano posto fine alla loro relazione
– fornivano una diversa ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione. La madre attribuiva eventuali responsabilità al padre contro cui aveva anche sporto una denuncia. Denuncia a esito della quale veniva aperto un procedimento penale poi archiviato. Il padre, invece, negando qualsivoglia addebito, riconduceva
i riscontrati ematomi a cause accidentali. Con decreto del 30.4.2021 il Tribunale, viste anche le relazioni nelle more trasmesse dai Servizi Sociali, disponeva l'affido della minore all'Ente con limitazione della responsabilità genitoriale in relazione agli incarichi. Al contempo, incaricava il Servizio Sociale di regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia secondo modalità protette e osservate, almeno inizialmente, con facoltà di procedere a un graduale ampliamento e progressiva liberalizzazione ovvero a una sospensione
a seconda del loro andamento e di avviare una valutazione psicodiagnostica sui genitori. Con relazione del
12.1.2022, il Servizio Sociale dava atto, inter alia, dell'avvio degli incontri in Spazio Neutro con cadenza mensile tra il padre e la minore. Inoltre, evidenziava una certa discontinuità paterna negli incontri programmati. Discontinuità ribadita anche nella successiva relazione del 22.11.2022. Con relazione del
18.3.2024 il Servizio Sociale rilevava la perdurante assenza di comunicazione tra i genitori e la necessità di avviare un percorso di mediazione familiare. In aggiunta a ciò, prospettava di incrementare - da una a due volte al mese - la frequenza degli incontri tra il padre e la figlia, attesa la positiva relazione tra i due, come anche evidenziato nella relazione di aggiornamento sugli incontri protetti. Con relazione del 22.3.2024 il
Servizio Tutela Minori referente per il Comune di Rescaldina, luogo di residenza anagrafica del signor
che tuttavia vive stabilmente a ON, evidenziava che il padre era disponibile a seguire un CP_1 percorso di mediazione familiare con la madre e che desiderava poter ampliare i momenti di incontri con la figlia. Con provvedimento del 17.2.2025, il G.D., vista l'istanza paterna di fissazione udienza per la comparizione dei genitori e preso atto della pendenza, tra le stesse parti, di un procedimento avanti al
Tribunale di Como finalizzato alla regolamentazione dell'affido della minore e degli aspetti economici, ha disposto la convocazione dei genitori con termine al Servizio Sociale di trasmettere una relazione di aggiornamento. Con relazione del 5.3.2025 il Servizio Sociale, dato atto che la madre e la figlia vivono in un appartamento adiacente a quello della nonna materna e che la madre ha reperito un nuovo lavoro, ha evidenziato che il padre, a fare tempo da giugno 2024, vede la figlia ogni quindici giorni per un'ora e mezza, ad eccezione dei primi mesi del 2025, dove c'è stata discontinuità. Con riferimento al padre viene evidenziata una certa indisponibilità a lavorare su sé stesso preliminarmente a un percorso di mediazione familiare.
Quanto alla madre, invece, viene riportato il raggiungimento di un maggiore equilibrio rispetto ai fatti passati
e la sua disponibilità a intraprendere un percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità. In tale contesto, il Servizio Sociale ha proposto l'affidamento della minore alla madre con delega al Servizio Sociale per la regolamentazione degli incontri tra il padre e la figlia oltre all'avvio di un percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità, fermo restando il monitoraggio sulle condizioni di vita dei genitori. Con relazione del 7.3.2025 il Servizio Tutela Minori referente per il Comune di Rescaldina, nell'evidenziare un'altalenante collaborazione del padre, ha sottolineato la stanchezza del genitore per il protrarsi di una situazione “della quale non intravede risoluzioni o possibili soluzioni” anche a causa dell'operato dei Servizi Sociali. Al contempo, ha riportato la disponibilità del padre a intraprendere un percorso di mediazione attesa l'assenza di un canale comunicativo con la madre. All'udienza dell'11.3.2025 sono stati sentiti i genitori alla presenza dei rispettivi difensori. Il padre ha lamentato le sue difficoltà economiche e il fatto che dopo cinque anni vede ancora la bambina per poco tempo e con modalità protette. Ha imputato la sua discontinuità a problemi logistici e lavorativi. Si è reso disponibile a seguire un percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità
e, in ogni caso, a collaborare con i Servizi Sociali. Analoga disponibilità ha dato la madre che ha anche evidenziato l'assenza di comunicazione tra la stessa e il padre. La madre ha dichiarato che “col padre la bambina è serena” e si è dichiarata favorevole a variazioni del calendario “a seguito dell'avvio del percorso di mediazione e di supporto alla genitorialità”. Il padre invece, fermo l'affido della minore al Servizio Sociale, ha chiesto, sin da subito, un incremento degli incontri con la figlia. …ritenuto che …ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., secondo la formulazione previgente dal momento che la norma attualmente in vigore presuppone
l'instaurazione di entrambi i procedimenti a far tempo dal 22.6.2022, questo Tribunale rimane competente in relazione alle domande afferenti alla responsabilità genitoriale. …Nei cinque anni di causa, i rapporti tra le parti non si sono evoluti. Per quanto il Servizio Sociale proponga la reintegra della sola madre, questo
Tribunale ritiene che, a tutela della relazione padre e figlia e per garantire l'attivazione e la piena attuazione degli interventi disposti, debba essere mantenuto l'affido al Servizio Sociale, per la durata di due anni, con limitazione della responsabilità genitoriale in relazione agli incarichi. L'assenza di dialogo tra i genitori impone, tuttavia, di limitare il padre anche con riferimento alle decisioni in tema di istruzione, salute ed educazione che saranno assunte dalla madre. Madre che, sinora ha saputo prendersi cura della minore in modo responsabile ed adeguato, tant'è che appare serena con competenze adeguate alla sua età. Per_1
Sotto diverso profilo, tenuto conto che la relazione tra il padre e la figlia viene descritta come positiva e che, dopo cinque anni, il padre non ha ancora sperimentato modifiche sostanziali ai tempi e alle modalità di incontro, questo Tribunale ritiene che la frequentazione vada implementate e favorita in tempi brevi. Per
l'effetto, il Servizio Sociale competente dovrà regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia incrementando, sin da subito, per frequenza e durata, l'attuale calendario. Gli incontri dovranno avvenire, allo stato, alla presenza di un educatore senza la necessità di attivare lo Spazio Neutro. Con delega ai Servizi Sociali – sussistendone le condizioni – di gradualmente liberalizzare e ulteriormente ampliare gli incontri tra la minore
e il padre sino ad arrivare a dei pernottamenti presso la casa del padre, qualora trovi una stabile e adeguata dimora, ovvero di sospenderli se pregiudizievoli per la stessa. …Vista la dichiarata disponibilità dei genitori
e la necessità di accompagnare gli adulti alla ripresa di un dialogo proficuo e costruttivo nell'interesse della minore, si richiede al Servizio Sociale di dare immediato avvio a un percorso di mediazione e a un percorso di supporto alla genitorialità in favore di entrambi -il Tribunale per i Minorenni ha confermato l'affido della minore all'Ente, per la durata di 24 mesi, ha confermato la limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento agli incarichi conferiti al Servizio Sociale, ha limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale del solo padre con riferimento alle scelte in tema di salute, istruzione ed educazione che saranno assunte dalla sola madre, sentito il padre ed ha incaricato i Servizi Sociali dell'Ente affidatario, in collaborazione con i Servizi Sociali competenti per territorio in ragione del luogo di residenza del padre nonché con i servizi specialistici e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui i Servizi territorialmente competenti provvederanno a trasmettere copia del presente decreto, di: • regolamentare gli incontri tra la minore e il padre, ampliando, per frequenza e durata, il calendario vigente in modo da garantire alla minore un'ampia frequentazione della figura paterna. Allo stato, alla presenza di un educatore allo scopo di osservare e sostenere la relazione della minore col padre. Con delega ai Servizi Sociali - sussistendone le condizioni - di gradualmente liberalizzare
e ulteriormente ampliare gli incontri tra la minore e il padre, sino ad arrivare a dei pernottamenti presso la casa del padre, qualora trovi una stabile e adeguata dimora, ovvero di sospenderli se pregiudizievoli per la stessa;
• attivare, con urgenza, un supporto alla genitorialità in favore di entrambi i genitori;
• attivare, con urgenza, un percorso di mediazione familiare;
• monitorare il nucleo, offrendo tutti i sostegni e gli interventi necessari a tutelare il benessere psicofisico della minore. (cfr. provvedimento in atti).
All'udienza del 5.11.2025, sentita la sola parte ricorrente -attesa la mancata costituzione o comparizione in udienza di parte resistente, nonostante la regolarità della notifica, con conseguente dichiarazione di contumacia- il Giudice delegato ha ammesso il difensore di parte ricorrente alla discussione orale e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il materiale probatorio
Il Tribunale osserva preliminarmente che il materiale probatorio agli atti è idoneo a fondare una motivata decisione sulle domande svolte da parte ricorrente.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni della madre, la relazione trasmessa dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto della minore in quanto superfluo ed oltremodo pregiudizievole, tenuto conto dell'età della minore, degli esiti degli accertamenti svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti, secondo quanto disposto dall'art. 473bis.4 c.p.c., in linea con l'insegnamento della
Suprema Corte, secondo la quale l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il Giudice ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. 24.5.2018, n.
12957; Cass. 29.9.2015, n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema
Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 28.3.2019, n. 8744; Cass. 15.11.2016, n. 23263; Cass.
6.6.2013 n.
14336; Cass. 28.1.2011, n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti ed acquisita per ordine del Giudice delegato.
La responsabilità genitoriale
Quanto all'affidamento della figlia minore (nata il [...]), il Tribunale ritiene non sussistano, Per_1 allo stato, le condizioni per modificare l'attuale assetto, di recente disposto con provvedimento dell'
[...]
, prevedendo l'affido esclusivo della minore alla madre, chiesto da quest'ultima e nuovamente Pt_3 suggerito dai Servizi Sociali, che porterebbe ad una ulteriore marginalizzazione della figura paterna.
Le dinamiche disfunzionali della coppia sono radicate e, in questo contesto, l'affidamento della minore all'Ente
e la limitazione della responsabilità genitoriale risultano necessari per assicurare le decisioni nell'interesse della figlia, mediare le posizioni dei due genitori e soprattutto sostenere nel rapporto relazionale con Per_1 entrambi, considerato peraltro che l'A.G. minorile ha comunque limitato l'esercizio della responsabilità genitoriale del solo padre con riferimento alle scelte in tema di salute, istruzione ed educazione che saranno assunte dalla sola madre, sentito il padre.
Dagli accertamenti svolti, risulta infatti che la madre si è sempre presa cura della figlia con continuità e responsabilità (ha raggiunto un miglior equilibrio rispetto alla vicenda con il signor meno oppositiva CP_1 negli incontri padre-figlia ma comunque sempre molto preoccupata del futuro che la relazione tra i due possa avere… cfr. relazione del 5.3.2025) mentre il padre ha mostrato una incostante e altalenante collaborazione, mostrandosi in diverse occasioni affaticato dal protrarsi della situazione e poco disponibile a dar seguito a momenti di incontro e colloqui presso il Servizio, di fatto spesso disattesi o privi di riscontro (cfr. relazione del 29.10.2025).
Dai colloqui svolti, si presenta come una bambina curata, nel complesso serena e in grado di Per_1 interfacciarsi con l'adulto, lo sviluppo psicofisico è in linea con l'età evolutiva e non emergono segnali di allarme. …Da quanto osservato, emerge una forte identificazione della bambina nel nucleo materno…appare evidente la mancata interiorizzazione della figura del padre biologico… (cfr. relazione del 15.10.2025).
La figlia minore rimarrà quindi collocata presso la madre, con cui ha sempre vissuto e condiviso la sua quotidianità.
Deve poi essere demandato ai Servizi Sociali e Specialistici ASST competenti di proseguire nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare, con espresso incarico di regolamentare le frequentazioni padre- figlia e sostenere la relazione, con i tempi e le modalità ritenute tutelanti per la minore, come meglio precisato in dispositivo.
Il contributo al mantenimento della figlia
Con riferimento, poi, al contributo per il mantenimento indiretto della figlia, deve evidenziarsi che, a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori, la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'obbligo normativo di cui agli articoli 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c. (nonché all'art. 337 septies c.c., in relazione al figlio maggiorenne ma non economicamente autonomo) che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli e obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass.
13.12.2016, n. 25531; Cass. 18.9.2013, n. 21273). Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo quanto disposto dagli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter c.c., non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass. 24.4.2007, n. 9915). La corresponsione dell'assegno
è quindi la modalità con cui un genitore provvede, indirettamente e periodicamente, alle spese connesse alle esigenze dei figli somministrando all'altro un importo con lo scopo di assicurare alla prole il soddisfacimento delle attuali esigenze e ad assicurargli uno standard di vita tendenzialmente analogo quello goduto in costanza di convivenza dei genitori (Cass. 20.1.2012, n. 785).
Ciò posto, ha dichiarato di aver comprato casa (gravata da mutuo con rata mensile di € Parte_1
300 mensili) adiacente a quella di mia mamma, dove ancora vivo insieme alla mia bambina. Io lavoro come project manager presso una agenzia di marketing con stipendio di € 1.500 mensili su 13 mensilità, sono stata assunta dal 22.9.2025. Io percepisco l'assegno unico al 100% di circa € 200, non ho altri ingressi, di uscite, oltre al mutuo ho la rata della macchina di € 250 mensili e le spese condominiali di circa €2.000 all'anno.
Non ho risparmi né altre proprietà immobiliari, sul conto ho circa € 400. (cfr. verbale udienza del 5.11.2025).
Risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 1.390 mensili nel
2024 (mod. 730/2025) e pari a circa € 910 nel 2023 (mod. 730/2024).
Quanto alla situazione economico reddituale di , dalle indagini svolte, lo stesso risulta aver CP_1 svolto ultima attività lavorativa a tempo determinato in ON, con contratto part-time dal 13.1.2025 al
12.7.2025 (cfr. Centro per l'Impiego di Legnano) ed aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a circa € 920 nell'anno 2024 (CU 2025).
Alla luce, pertanto, della situazione personale ed economica di parte ricorrente come sopra rappresentata, pur non disponendosi di informazioni più precise e recenti circa la situazione economica ed abitativa del padre - comunque persona giovane (classe 1985) e dotata di integra capacità lavorativa, tenuto ad attivarsi con ogni mezzo lecito al fine di reperire un'idonea occupazione lavorativa al fine di contribuire al mantenimento della figlia-, valutate le esigenze della minore in considerazione dell'età e dei tempi di frequentazione paterna e considerato anche il percepimento dell'assegno unico come di seguito disposto, il Collegio reputa congruo ed equo porre a carico del signor un contributo al mantenimento indiretto della figlia nella misura CP_1 minima di € 200 mensili, oltre al 50% alle spese extra assegno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
Le statuizioni economiche in questa sede assunte in via definitiva, devono farsi decorrere dalla mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza, atteso che gli elementi su cui si fonda la decisione sono stati acquisiti e complessivamente valutati solo all'esito del giudizio.
Inoltre, come ulteriore quota di mantenimento, deve disporsi che l'assegno unico ed universale per la prole continui ad essere interamente percepito dalla madre, quale genitore collocatario della minore (Cass.
22.2.2025, n. 4672).
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Le spese di lite
Le spese di lite, considerata la contumacia del resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata, nel procedimento indicato in epigrafe, così decide:
1. CONFERMA l'affido ex art. 333 c.c. della figlia minore (nata il [...]) all'Ente- Comune Per_1 di AP IN (in relazione al luogo di attuale residenza della minore, con trasferimento delle competenze in caso di spostamento della residenza, che dovrà essere deciso dall'Ente), per mesi 24, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto agli incarichi conferiti ai
Servizi Sociali di cui al punto 2 e con limitazione della responsabilità genitoriale del solo padre in relazione alle decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute che saranno assunte dalla sola madre, sentito il padre;
2. DISPONE che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario - Comune di AP IN (residenza materna), in collaborazione con i Servizi Specialistici ASST e con i Servizi Sociali e Specialistici
ASST del Comune di ON (domicilio paterno), ciascuno per quanto di competenza, mantengano un'attenta presa in carico della minore e del nucleo familiare, provvedendo a: - sostenere la relazione tra il padre e la figlia, avviando tutti gli interventi in tal senso opportuni e necessari per favorire un accesso sereno di alla figura paterna, inizialmente con modalità Per_1 osservate e protette (non necessariamente in Spazio Neutro), con facoltà di successivo ampliamento e liberalizzazione (ma anche di sospensione, ove pregiudizievole), regolamentando tempi e modalità di frequentazione, secondo quanto maggiormente rispondente all'interesse della minore;
- avviare tutti gli interventi di supporto socio-educativo anche domiciliari e/o di supporto psicologico/psicoterapeutico per la minore ritenuti necessari o anche solo opportuni, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore medesima;
- avviare/proseguire, acquisita la loro disponibilità, tutti gli interventi ritenuti necessari o anche solo opportuni di supporto alla genitorialità, mirati all'implemento delle capacità genitoriali e alla maturazione di maggiore consapevolezza su di sé, sulle proprie dinamiche e sulla ricaduta che esse hanno sul benessere della figlia e al concreto raggiungimento di decisioni condivise per il benessere e la crescita di nonché percorsi di psicoterapia individuale per i genitori, per Per_1 elaborare i propri nuclei problematici per il tempo e con le modalità ritenute necessarie nel solo interesse della minore;
- svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni,
Autorità Giudiziaria competente, eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore;
3. PRESCRIVE ad entrambi i genitori di attenersi, in quanto funzionale all'interesse prioritario della figlia, alle statuizioni del presente provvedimento e di collaborare nell'attuazione di quanto disposto, seguendo e aderendo a tutte le prescrizioni e indicazioni degli operatori dei Servizi Sociali e degli operatori dei Servizi Specialistici della ASST, AVVISANDOLI che, in caso di mancata effettiva collaborazione, potranno essere assunti (ulteriori) provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale;
4. con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza, a carico CP_6 di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia, mediante versamento a CP_1
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 200, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Como del 24.5.2018:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione / master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità dei familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese da concordate, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
5. DISPONE che la signora continui a percepire interamente l'assegno unico per la Parte_1 figlia, in quanto genitore collocatario;
6. SPESE di lite irripetibili.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege.
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza ai Servizi Sociali dell'Ente
- Comune di AP IN e del Comune . CP_7 CP_8
Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Dott. Alessandro Petronzi