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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2383 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Crescenzo;
Parte_1 parte ricorrente
E
Controparte_1 parte resistente non costituita
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2022, esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 27.07.1991 e che, dall'unione Controparte_1 coniugale, erano nati tre figli: (in data 23.02.1996), (in data 13.09.1999) e Per_1 Per_2
(in data 14.03.2001). Esponeva, altresì, che la convivenza matrimoniale era divenuta Per_3 intollerabile per i comportamenti aggressivi dell'altro coniuge nonché per la violazione degli obblighi di collaborazione e di assistenza morale e materiale;
inoltre, rappresentava di non aver alcun rapporto con la prole e di essere all'attualità disoccupato a differenza della resistente che lavorava come operaio. Infine, rappresentava di aver sempre contribuito ai bisogni del nucleo familiare, anche dopo aver lasciato la casa coniugale, versando alla resistente la somma mensile di €. 300,00. Alla stregua di ciò, chiedeva addebitarsi la separazione al coniuge e disporsi l'affido condiviso della prole con assegnazione della casa coniugale alla resistente;
chiedeva, infine, porsi a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di €. 100,00 a titolo di mantenimento di ogni figlio maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie. Successivamente, con la memoria ex art. 709 c.p.c. depositata in data
08.09.2023, la parte chiedeva che nulla fosse disposto per il mantenimento per il figlio
, poiché aveva capacità lavorativa;
infine, deduceva che le figlie e Per_1 Per_2 Per_3 erano economicamente autosufficienti. non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24.04.2025 (celebrata mediante lo scambio delle note ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), la causa veniva assunta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e, di riflesso, di legittimare la pronuncia della separazione personale.
Pertanto, va accolta la domanda di separazione.
Non va, invece, accolta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente.
Infatti, tale domanda non ha avuto riscontro in idoneo sostegno probatorio e non è stata offerta prova della sussistenza del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la frattura del vincolo coniugale.
Per costante giurisprudenza, è necessario che il coniuge che allega la violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio provi che la condotta sia stata tale da causare il venir meno dell'affectio coniugalis, in quanto: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. n.14840/2006).
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto la prova dei comportamenti posti in essere in violazione dei doveri coniugali e la loro efficacia causale rispetto al venire meno dell'unione coniugale.
Invero, va osservato che le deduzioni svolte dal relativamente ai comportamenti Pt_1 asseritamente violenti posti in essere nei suoi confronti dalla resistente sono rimaste sfornite di prova oltre ad essere state esposti solo genericamente nell'atto introduttivo.
Pertanto, la domanda va rigettata.
Passando alle statuizioni riguardanti la prole, tutti e tre i figli della coppia genitoriale erano già maggiorenni all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio.
Ne consegue che nessuna statuizione potrà essere adottata dal Tribunale in merito all'affidamento, al collocamento e al diritto di visita, essendo liberi di autodeterminarsi nella relazione con ciascun genitore.
Venendo agli aspetti economici, non va riconosciuto l'assegno di mantenimento per la prole.
Occorre infatti richiamare l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo cui “ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. ordinanza n. 17183/2020).
Orbene, nel caso di specie, le due figlie svolgono attività lavorativa mentre il figlio , di Per_1 anni ventinove, non svolgerebbe alcuna attività.
Ad avviso del collegio, l'età del figlio non giustifica il riconoscimento di un assegno di mantenimento per quest'ultimo, non essendovi la prova che il predetto stia svolgendo un'attività di studio che ha momentaneamente inciso sulla sua capacità di lavoro.
Pertanto, non va riconosciuto alcun assegno di mantenimento al figlio. Da ultimo, la casa coniugale va assegnata alla resistente per viverci unitamente al figlio
. Per_1
Infatti, il mancato riconoscimento dell'assegno di mantenimento non impedisce comunque l'assegnazione della casa coniugale alla resistente per viverci unitamente al figlio . Per_1
Ogni altra questione è da intendersi assorbita.
Le spese di lite sarebbero state compensate in ragione dei giusti motivi rappresentati dalla natura delle questioni e dai rapporti tra le parti;
tuttavia, tenuto conto della mancata costituzione della parte resistente, le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione di e coniugi per Parte_1 Controparte_1 matrimonio contratto in data 27.07.1991 in Sarno (atto n. 105, parte II seria A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1991);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e 125 n.
6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. rigetta la domanda di addebito formulata da parte ricorrente;
4. rigetta la domanda di assegno di mantenimento;
5. assegna la casa coniugale alla resistente per viverci unitamente al figlio;
Per_1
6. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire