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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 9942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9942 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice, dott. CO RI, spirati i termini assegnati sino al 7.10.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 C.p.c nella causa civile iscritta al n. r.g. 10655 /2025 vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Veronica MICHELI ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, al viale Nusco, n.108 , come da procura in atti.
- Parte ricorrente- contro
, in persona del suo Presidente Controparte_1
e Legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Clotilde MAZZA ed elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio Legale Metropolitano dell' CP_1
alla Via Cesare Beccaria n. 29, come da procura in atti.
- Parte resistente-
ha pronunziato la presente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione ad ATPO
CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato ex art 445 bis, 6° comma C.p.c. e ritualmente notificato,
[...]
adiva il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il Parte_1 riconoscimento dei presupposti sanitari necessari al fine della erogazione delle provvidenze per invalidi civili di cui all'art. 1 L. 18/80, all'art. 12 L. 118/71 o, in subordine, all'art. 13 L. 118/71 e alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3,
L104/92.
Premetteva parte ricorrente di aver presentato ricorso per A.T.P.O. iscritto al n.
15882/2024 r.g. per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti il riconoscimento delle prestazioni assistenziali invocate, per la quale aveva presentato domanda, in via amministrativa, il 21.01.2024.
Precisava di avere debitamente contestato, mediante deposito telematico dell'atto di dissenso, le conclusioni delle operazioni peritali espletate nel procedimento di A.T.P.O. suindicato e sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per le prestazioni richiesta fin dalla domanda amministrava.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda attorea e CP_1
chiedendone il rigetto.
Disposta la rinnovazione della perizia, nominato il c.t.u. dott. la causa Persona_1
è stata decisa all'esito della lettura delle note scritte debitamente depositate ex art. 127 ter
C.p.c.
La consulenza tecnica svolta in questo giudizio ha accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80, della pensione d'inabilità ex art. 12 L.118/71, dell'assegno d'invalidità ex art. 13 L.118/71 e della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, L.104/92.
Secondo le valutazioni del c.t.u., il quadro morboso da cui è affetto il periziando è dato da: “tiroidite di Hashimoto in eutiroidismo clinico, sindrome fibromialgica moderatamente limitante, riferita cefalea muscolo-tensiva, disturbo depressivo a carattere reattivo”.
Il c.t.u attraverso l'esame dell'insieme dei dati acquisiti dal punto di vista anamnestico, documentale e obiettivo, rilevava che la perizianda gode di: “una condizione clinica non invalidante nei termini di legge e che, pur valutata nel suo complesso sotto l'aspetto funzionale, non appare tale da comportare il diritto alla indennità di accompagnamento considerato che è comunque conservata la capacità di svolgere in autonomia gli atti del vivere quotidiano e ciò tenuto conto delle patologie che emergono dalla lettura della documentazione sanitaria al di là di quanto constatabile in sede di visita peritale”.
Il consulente tecnico d'ufficio precisava che la è “soggetto 42enne in discrete condizioni Pt_1
generali di salute” nei confronti della quale “le risultanze dei vari accertamenti specialistici il cui esito è stato trascritto negli aspetti di maggior rilevanza clinica e medico legale escludono la ricorrenza di una condizione chiaramente invalidante nei termini di legge”.
Il CTU, sulla base di tali premesse, concludeva l'elaborato peritale accertando l'insussistenza dei “presupposti medico legali per affermare il diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità ed all'assegno mensile di assistenza. NON
SUSSISTONO inoltre i presupposti per ammettere la presenza di una situazione di handicap/disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 in quanto la ricorrente non ha necessità di “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Considerando che le valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni della parte ricorrente che non ha inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice.
Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u. vanno respinte le domande attoree.
Le spese di lite afferenti alla precedente fase di A.t.p.o. e al presente grado di giudizio vanno dichiarate irripetibili avendo parte ricorrente prodotto in atti la dichiarazione di esonero dal pagamento delle stesse in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att.
Cpc.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico dell' CP_1
Le spese di c.t.u. della precedente fase di A.t.p.o. sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- dichiara l'irripetibilità delle spese di lite nella procedura di A.t.p.o. e nel presente grado giudizio;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
- pone le spese di c.t.u. della procedura di A.t.p.o. definitivamente a carico dell' CP_1
Roma, 8/10/2025
Il giudice
CO RI