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Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/08/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7535 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data DA 1) Parte_1
Nato a Cuggiono il 23 dicembre 1981 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], Cascina Controparte_1 con l'Avv. Monica MORLACCHI presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Chiara Rossano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali, in data 6 settembre 2008, hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cogne iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Cogne anno 2008, atto n. 2 parte II serie A , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ossona al n. 2 parte II Serie B Anno 2008 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casorezzo al n.4 parte II serie B anno 2008.
X separati consensualmente con verbale in data 23.12.2019 omologato con decreto del 13.02.2020 con i seguenti figli : nata a [...] il [...] e nato a [...] il 13 settembre Per_1 Per_2
2012
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor
[...]
la signora in data 6 settembre 2008 in Cogne;
matrimonio con rito Pt_2 Parte_1 concordatario trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Cogne al n. 2, parte II, serie A, anno 2008, con ogni conseguente effetto di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio come sopra trascritto;
2. disporre che i figli e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e Per_1 Per_2 collocati presso la madre presso la casa materna, sita in Casorezzo (MI), Cascina Bressanella snc;
3. disporre che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori, compatibilmente con le esigenze e le necessità degli stessi, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto con la madre, come segue:
- ogni fine settimana, in via alterata con la madre, dal giovedì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena;
- la settimana in cui i minori non stanno con il padre nel week end dal mercoledì dopo scuola con pernotto e verranno poi riaccompagnati a scuola dal padre e dal giovedì dopo scuola, giorno in cui verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna alle 18:30;
- il padre così come la madre potrà tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive e cinque giorni durante quelle inverali, sempre con pernottamento, nel periodo che i genitori si impegnano a concordare con dovuto anticipo e, comunque, entro il 31 maggio di ogni anno per le vacanze estive.
- durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il giorno del 25 Dicembre e del 31 dicembre;
- durante le festività pasquali ad anni alterni con il padre;
-durante i ponti e gli altri periodi di vacanza dei figli, secondo gli accordi che verranno assunti di volta in volta dai genitori nel rispetto dei criteri di pariteticità e alternanza;
4. le decisioni relative ai minori in merito a pircing e tatuaggi dovranno essere concordate tra i genitori;
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli e la somma di € 408,10 (euro quattrocentootto/10) mensili, annualmente Per_1 Per_2 rivalutabili secondo gli indici Istat ( a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza). La sopraindicata somma sarà corrisposta alla SI.ra ino a che i minori Pt_1 non saranno economicamente autosufficiente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al SI. Pt_2
6. le spese straordinarie saranno poste al 50% tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
7. L'assegno unico erogato in favore dei minori verrà percepito al 50% tra i genitori;
8. Il SI. egli anni non ha versato l'adeguamento ISTAT relativo al mantenimento dei Pt_2 figli per complessivi € 1.362,87 ( euro milletrecentosessantadue/87) sino al mese di dicembre
2024; pertanto a decorrere dal mese di aprile 2025 il SI. riconoscerà alla SI.ra Pt_2
l'importo di € 144,00 per nove mesi sino a dicembre 2025 e nel mese di gennaio 2026 Pt_1 la residua somma di € 66,87 a saldo degli arretrati Istat.
9. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cogne il 06.09.2008 tra la SI.ra e il SI. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogne, del Comune di Ossona e del Comune di Casorezzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data DA 1) Parte_1
Nato a Cuggiono il 23 dicembre 1981 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...], Cascina Controparte_1 con l'Avv. Monica MORLACCHI presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Chiara Rossano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali, in data 6 settembre 2008, hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Cogne iscritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Cogne anno 2008, atto n. 2 parte II serie A , trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ossona al n. 2 parte II Serie B Anno 2008 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Casorezzo al n.4 parte II serie B anno 2008.
X separati consensualmente con verbale in data 23.12.2019 omologato con decreto del 13.02.2020 con i seguenti figli : nata a [...] il [...] e nato a [...] il 13 settembre Per_1 Per_2
2012
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il signor
[...]
la signora in data 6 settembre 2008 in Cogne;
matrimonio con rito Pt_2 Parte_1 concordatario trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Cogne al n. 2, parte II, serie A, anno 2008, con ogni conseguente effetto di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune competente di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio come sopra trascritto;
2. disporre che i figli e siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, e Per_1 Per_2 collocati presso la madre presso la casa materna, sita in Casorezzo (MI), Cascina Bressanella snc;
3. disporre che il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé i minori, compatibilmente con le esigenze e le necessità degli stessi, salvo diverso accordo di volta in volta raggiunto con la madre, come segue:
- ogni fine settimana, in via alterata con la madre, dal giovedì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera dopo cena;
- la settimana in cui i minori non stanno con il padre nel week end dal mercoledì dopo scuola con pernotto e verranno poi riaccompagnati a scuola dal padre e dal giovedì dopo scuola, giorno in cui verranno riaccompagnati presso l'abitazione materna alle 18:30;
- il padre così come la madre potrà tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi, durante le vacanze estive e cinque giorni durante quelle inverali, sempre con pernottamento, nel periodo che i genitori si impegnano a concordare con dovuto anticipo e, comunque, entro il 31 maggio di ogni anno per le vacanze estive.
- durante le vacanze natalizie, alternando con la madre il giorno del 25 Dicembre e del 31 dicembre;
- durante le festività pasquali ad anni alterni con il padre;
-durante i ponti e gli altri periodi di vacanza dei figli, secondo gli accordi che verranno assunti di volta in volta dai genitori nel rispetto dei criteri di pariteticità e alternanza;
4. le decisioni relative ai minori in merito a pircing e tatuaggi dovranno essere concordate tra i genitori;
5. Il SI. corrisponderà alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli e la somma di € 408,10 (euro quattrocentootto/10) mensili, annualmente Per_1 Per_2 rivalutabili secondo gli indici Istat ( a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza). La sopraindicata somma sarà corrisposta alla SI.ra ino a che i minori Pt_1 non saranno economicamente autosufficiente, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie già note al SI. Pt_2
6. le spese straordinarie saranno poste al 50% tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
7. L'assegno unico erogato in favore dei minori verrà percepito al 50% tra i genitori;
8. Il SI. egli anni non ha versato l'adeguamento ISTAT relativo al mantenimento dei Pt_2 figli per complessivi € 1.362,87 ( euro milletrecentosessantadue/87) sino al mese di dicembre
2024; pertanto a decorrere dal mese di aprile 2025 il SI. riconoscerà alla SI.ra Pt_2
l'importo di € 144,00 per nove mesi sino a dicembre 2025 e nel mese di gennaio 2026 Pt_1 la residua somma di € 66,87 a saldo degli arretrati Istat.
9. i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro.
10. spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cogne il 06.09.2008 tra la SI.ra e il SI. Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cogne, del Comune di Ossona e del Comune di Casorezzo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 16.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG