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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9256 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16371/2024
TRA difesa dagli avv.ti GIANNATTASIO SALVATORE e GIANNATTASIO Parte_1
ANDREA
RICORRENTE
E
Controparte_1
difeso dal Dirigente Dott. ROMANO VINCENZO
[...]
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/7/2024, la parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere una docente non di ruolo alle dipendenze del CP_1 convenuto, espone di aver prestato servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024, con contratti annuali tutti superiori a 180 gg. e/o con decorrenza dal 1° febbraio al termine delle attività didattiche.
Lamenta che, nel periodo intercorrente tra l'inizio di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche, non ha chiesto e fruito di tutti i giorni di ferie maturate e di non essere stata adeguatamente informata dall'amministrazione scolastica a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Assume inoltre che, durante tale attività lavorativa, l'Amministrazione scolastica non le ha attribuito la “Carta del Docente”, in attuazione dell'art. 1, comma 121 della l. n. 107/2015, istitutivo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Pertanto, lamenta la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE,
CEEP, allegato alla direttiva 1999/70/CE, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 35 e 97 Cost.
Tanto premesso, chiede:
1 «1) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, quale docente precaria con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno) nell'anno scolastico 2023/24, ad ottenere
l'indennità sostitutiva per un numero complessivo di n. 24,50 ferie maturate e non godute. ACCERTARE E DICHIARARE l'obbligo – con consequenziale CONDANNA giudiziale – a carico della resistente di corrispondere alla ricorrente la somma di € Controparte_2
1.713,33, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo, a titolo di indennità sostitutiva per n. 24,50 ferie maturate e non godute nell'anno scolastico
2023/24.
2) ACCERTARE E DICHIARARE Il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015, per il contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche stipulato nell'anno scolastico 2023/24.
NONCHE' ACCERTARE E DICHIARARE L'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente amministrazione scolastica ad erogare in favore della ricorrente la “Carta elettronica del docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto nell'anno scolastico 2023/24 pari ad € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. Con vittoria del compenso professionale e delle spese del giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, con l'aumento del 30% per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali ex art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014, tutti in favore dei procuratori antistatari».
Il si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto di cui chiede il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
In merito all'indennità sostitutiva per ferie non godute, il ricorso è parzialmente fondato.
La ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute durante le supplenze svolte nell'anno scolastico 2023/2024. Ai sensi dell'art. 35 comma 2 del CCNL 2019-2021 «2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.
Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico». In tale comma non è stato
2 inserito il secondo periodo del previgente art. 19 del CCNL 2006-2009 il quale prevedeva che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La Suprema Corte, nella sentenza n. 11968 del 7.5.2025, nell'interpretare l'art. 19 cit., ha evidenziato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni” e, in relazione alla normativa contrattuale e legale vigente ratione temporis, ha affermato il seguente principio di diritto "Il docente
a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva,
a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna -
e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro". I principi enunciati dai giudici di legittimità si attagliano anche al periodo di causa ove la contrattazione collettiva ha eliminato la facoltatività della fruizione delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni e risulta intervenuto l'art. 1 della Legge 228/2012 con cui il legislatore ha dettato una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. Il comma 54 recita: «Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
3 definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica». Secondo il comma 54 del suddetto articolo 1, dunque il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - gode delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il successivo comma 55 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre
2012, n. 228, ha poi integrato l'articolo 5, comma, 8, del DL n. 95/12, stabilendo che il divieto di monetizzazione delle ferie non godute non si applica «al personale docente … limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La Corte di cassazione con l'ordinanza n.
16715/2024 ha stabilito che i docenti non di ruolo non sono automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni in assenza di una loro richiesta o di un provvedimento esplicito del dirigente scolastico (esclusi scrutini, esami di Stato e attività valutative: «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-
570/16, e in cause C619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato
4 automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno».
La stessa Corte di cassazione, già nella sentenza n. 14268/2022, recependo i principi comunitari, aveva osservato che non si può perdere il diritto all'indennità per ferie non godute senza una previa verifica che il lavoratore sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare tale diritto, tramite un'adeguata informazione ed è illegittimo decurtare automaticamente i giorni di sospensione delle lezioni dalle ferie maturate.
La normativa interna deve quindi essere interpretata in conformità con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE e in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-
570/2016; in causa C-619/2016; in causa C-684/2016), che ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata. È quindi onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne.
Nel caso in esame, l'amministrazione convenuta non ha fornito alcuna prova di aver adempiuto a tale onere.
La monetizzazione delle ferie non godute per il personale a tempo determinato è dunque consentita sulla base della differenza tra i giorni di ferie dovuti e i giorni di sospensione delle lezioni, meno i giorni di ferie e/o riposi effettivamente goduti.
I giorni di ferie spettanti al personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, come stabilito dall'articolo 38, comma
2, del CCNL Istruzione e ricerca 2019- 2021 (e precedentemente dall'art. 19, comma 2, del CCNL precedente).
Quanto al numero di ferie maturate, i conteggi elaborati dall'Amministrazione scolastica possono essere fatti propri dal giudicante, essendo basati sulle buste paga di fine rapporto, per l'anno scolastico in cui la ricorrente ha lavorato.
Pertanto, il va condannato al pagamento di € 1620,00 a titolo di CP_1 indennità sostitutiva delle ferie non godute nell'anno scolastico
2023/2024, oltre interessi.
In merito alla domanda avente ad oggetto la Carta Docente per l'anno scolastico 2023/2024, il ricorso è fondato.
5 La Cassazione (Cass Sez L Sentenza n. 29961 del 27/10/2023) ha sancito i seguenti principi di diritto, ai quali questo giudice intende dare adesione in virtù della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di legittimità:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i
6 docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'istituto della Carta Docente va, infatti, inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto- dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono
l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce poi che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [...]
[...] a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Solo con l'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, il beneficio viene esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che l'art. 1 comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di €
500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione della parte ricorrente dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'indagine è stata dunque volta alla ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
È stato ricordato, al riguardo, che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con
8 richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del
2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Si è dunque preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico [c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.], qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo».
Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico [c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.] si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, si è ravvisata la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. Pertanto, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa (che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua”) non consente, per i docenti a tempo determinato, chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere pertanto disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del
9 diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L.
124/1999).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
I suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame.
Ed infatti la parte ricorrente ha prestato servizio presso il
[...]
in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine Controparte_1 delle attività di didattiche, per quanto in questa sede rileva per l'anno scolastico 2023/2024, dall'11/9/2023 al 30/6/2024 presso l'Istituto
Superiore” Archimede” di Napoli.
Si tratta quindi delle tipologie di incarichi di cui all'art.
4. co. 1
(incarichi annuali fino al 31.8) e co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n.
124/1999.
La parte ricorrente, inoltre, risulta essere, al momento della domanda giudiziale (12/7/2024), “interna al sistema delle docenze scolastiche” poiché iscritta nella Graduatoria Provinciale per le supplenze, per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza
Cass. n. 29961/2023, le spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione all'anno scolastico 2023/2024.
La domanda va pertanto accolta e il convenuto deve essere CP_1 condannato all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” relativamente all' anno scolastico 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) alla concreta attribuzione.
Tenuto conto della assoluta novità e della obiettiva complessità delle questioni trattate, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1 d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14
n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della Corte costituzionale n.
77 del 19/04/18.
P.Q.M.
a) dichiara il diritto della ricorrente all'indennità Parte_1 sostitutiva per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto,
10 condanna il convenuto a corrispondere alla ricorrente l'importo CP_1 di € 1620,00 a titolo di indennità sostitutiva di ferie maturate e non godute nell'anno scolastico 2023/2024, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo;
b) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è stato attribuito ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico 2023/2024;
c) per l'effetto ordina al di Controparte_1 provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici come indicati al punto 1), con conseguente emissione in suo favore di un buono elettronico di importo di € 500,00, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito (conferimento dell'incarico di supplenza) al saldo;
d) compensa le spese.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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