Ordinanza cautelare 21 maggio 2020
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00579/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00132/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 132 del 2020, proposto da
Centro Medisalus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Di Rocco, Marta Di SI, Sabrina Altamura, con domicilio eletto presso lo studio Sabrina Altamura in L’Aquila, piazza Santa Giusta n.5;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Comune di Scoppito, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Centro Santa Lucia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Di Pardo, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della Determinazione n. DPF 009/29 del 28 febbraio 2020, del Dirigente della Regione Abruzzo Dipartimento Sanità – DPF, Servizio Programmazione Socio Sanitaria - DPF 009, Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale, trasmessa a mezzo P.E.C. al Centro Medisalus il successivo 6 marzo 2020;
- della Autorizzazione n. 3 del 15 aprile 2020 - Provvedimento n. 3 Servizi Sanitari, notificata in pari data, rilasciata dal SUAP del Comune di Scoppito;
- della Autorizzazione n. 4 del 15 aprile 2020 - Provvedimento n. 4 Servizi Sanitari notificata in pari data, rilasciata dal SUAP del Comune di Scoppito;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Centro Santa Lucia Srl;
Vista la nota del 26 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. SI BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con delibera di Consiglio Comunale n. 79/1997, il Comune di Lecce nei Marsi ha approvato in favore della società Centro Medisalus Srl, odierna ricorrente, un progetto in variante al PRG per la realizzazione di un “centro riabilitativo” con trasformazione della destinazione dell’area interessata da agricola “E2” a “F1” per servizi locali.
Nel caso di specie il cambio di destinazione è stato consentito con vincolo di destinazione ventennale della struttura realizzata ai sensi dell’art. 10, comma 6, legge n. 104/1992.
Il cambio di destinazione d’uso in questione, dunque, è stato consentito a condizione che la struttura fosse effettivamente utilizzata, per un minimo di venti anni, come “ Comunità alloggio ” e/o come “ centro socio-riabilitativo per persone con handicap in situazione di gravità ”.
Nel fabbricato così realizzato dal 1998 ha svolto la propria attività il Centro Medisalus Srl.
Successivamente, con nota n. 2459/2017 l’Ufficio Tecnico comunale ha avviato un procedimento volto a verificare la natura delle prestazioni erogate dal Centro Medisalus Srl, anche ai fini della verifica dell’avvenuto rispetto del vincolo ventennale di cui al citato art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992.
Nell’ambito di tale procedimento, il Comune ha rilevato che nella struttura di cui si tratta non sono mai state erogate le prestazioni socio-riabilitative per persone con handicap in situazione di gravità previste dall’art. 10, comma 6, della legge n. 104/1992, bensì prestazioni di natura sanitaria.
Pertanto, con provvedimento n. 49/2017, il Comune di Lecce nei Marsi ha deliberato di revocare, in attuazione di quanto previsto nell’ultimo periodo dell’art. 10, comma 6 della legge n. 104/1992, le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 79/1997 e 32/2014, onde ripristinare, come disposto dalla legge, l’originaria destinazione urbanistica dell’area.
Avverso detto provvedimento, nonché quelli presupposti e conseguenti, il Centro Medisalus Srl ha proposto ricorso innanzi a questo Tribunale, ricorso che è stato definito con sentenza n. 346/2019 con cui è stato respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza l’odierna ricorrente ha proposto appello ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4598 del 13 settembre 2019, ha sospeso l’impugnata sentenza “ nei limiti della prosecuzione dell’attività assistenziale in atto, svolta cioè nei confronti dei pazienti ad oggi in carico alla detta struttura, dal momento che, in vista dei necessari approfondimenti - propri della fase di merito – sul vissuto operativo della società Medisalus alla stregua degli atti abilitativi che ne governano l’azione, va accordata prevalenza, nella presente fase cautelare, ed in una valutazione comparativa dei contrapposti interessi, alle esigenze conservative azionate dall’appellante tenuto, altresì, conto della irreversibilità degli effetti conformativi della misura applicata dal Comune ”.
Nel frattempo, in data 7 settembre 2019, l’odierna ricorrente ha depositato presso il S.U.A.P. competente due distinte domande volte ad ottenere il trasferimento della struttura dal Comune di Lecce nei Marsi a quello di Scoppito ai sensi dell’art. 3 della L.R. 32/2007.
All’esito di tale procedimento il Dirigente della Regione Abruzzo Dipartimento Sanità - DPF, Servizio Programmazione Socio Sanitaria - DPF 009, Ufficio Autorizzazione e Accreditamento Istituzionale, ha trasmesso a mezzo P.E.C al Centro Medisalus Srl la determinazione n. DPF 009/29 del 28 febbraio 2020, di cui in epigrafe, con cui ha espresso il parere favorevole al richiesto trasferimento condizionando lo stesso all’esito del giudizio pendente presso il Consiglio di Stato “ con la conseguenza che alla società Centro Medisalus Srl sarà revocato il parere favorevole di cui sopra qualora quest’ultima risultasse soccombente nel procedimento giudiziario meglio indicato in premessa ”.
Il Comune di Scoppito ha poi rilasciato all’odierna ricorrente le autorizzazioni nn. 3 e 4 del 15 aprile 2020, di cui in epigrafe, con cui ha autorizzato la ricorrente allo svolgimento dell’attività nel predetto Comune sotto la condizione relativa al buon esito, per la ricorrente, del contenzioso pendente al Consiglio di Stato sopra richiamato.
Avverso i sopra menzionati provvedimenti ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 30 aprile 2020, la società Centro Medisalus Srl, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, nella parte in cui i predetti provvedimenti subordinavano la loro efficacia al buon esito per la ricorrente del giudizio pendente presso il Consiglio di Stato.
Si è costituita in giudizio, in data 4 maggio 2020, la Regione Abruzzo, depositando relativa memoria in data 15 maggio 2020 con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.
Ha spiegato intervento ad opponendum in data 16 maggio 2020 la società Centro Santa Lucia Srl, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 20 maggio 2020 è stata emessa l’ordinanza n. 113/2020 con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare affermando, fra l’altro, che “ l'atto amministrativo è compatibile con la apposizione di elementi accidentali, quale una condizione, laddove essi siano giustificati dalla concreta funzione del provvedimento, non ne snaturino la sua funzione e tutte le volte che ciò non sia vietato dalla legge ” e che “ l’eventuale venir meno del presupposto di detta autorizzazione al trasferimento, ovvero la revoca o la sospensione della autorizzazione all'esercizio delle prestazioni sanitarie da parte della struttura all’esito del ripristino della ordinaria zona agricola delle aree su cui insiste il centro di riabilitazione gestito dalla ricorrente, in conseguenza di un epilogo sfavorevole per la ricorrente medesima del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato relativo alle sentenze di questo TAR n. 346/2019 e n. 347/2019 dell’8.7.2019, può ragionevolmente costituire condizione risolutiva per la revoca del parere di compatibilità programmatoria regionale di cui all’art. 3, commi 1 e 5, lett.a) della L.R. n. 32/2007 e dell’autorizzazione al trasferimento di cui all’art 3, comma 5, ultimo periodo della predetta L.R. n. 32/2007; ”.
Successivamente, in data 6 luglio 2020, è stata pubblicata la sentenza n. 4329/2020 con cui il Consiglio di Stato, Sezione III, ha respinto l’appello proposto da parte ricorrente avverso la sentenza n. 346/2019 di questo Tribunale.
Dopo la pubblicazione della sopra menzionata sentenza n. 4329/2020 del Consiglio di Stato, il Comune di Lecce nei Marsi, con nota n. 4031 del 14 settembre 2020, ha comunicato alla società Centro Medisalus Srl la prosecuzione del procedimento di accertamento dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, già avviato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/90 con nota prot. 5465 del 1° dicembre 2017.
Con nota prot. n. 0004621 del 20 ottobre 2020 il Comune di Lecce dei Marsi ha disposto la revoca delle autorizzazioni sanitarie del Centro Medisalus, ai sensi dell’art. 5, comma 5, l.r. n. 32/2007, e tale provvedimento è stato impugnato dall’odierna ricorrente presso questo Tribunale con ricorso definito dalla sentenza n. 313/2021, sentenza con cui è stato respinto il ricorso.
In ragione di quanto stabilito dalla sopra menzionata sentenza n. 313/2021, rimasta inoppugnata, la Regione Abruzzo ha disposto la revoca dell’accreditamento istituzionale della ricorrente con Delibera di G.R. Abruzzo n. 518/2022.
Successivamente, in data 26 maggio 2025, parte ricorrente ha depositato propria nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Infine, all’udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. - Difatti, come sopra esposto, con nota del 26 maggio 2025 la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso chiedendo pronuncia consequenziale.
A tal riguardo, il Collegio rileva che è principio generale del processo amministrativo la piena disponibilità dell'azione da parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ben potendo la predetta parte, nell’ambito della menzionata disponibilità, dichiarare di avere perduto ogni interesse per la decisione.
In tale evenienza il Giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità a quanto stabilito dalla Giurisprudenza secondo cui “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta...l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità ” (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 2 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. - Per le ragioni innanzi illustrate, dunque, il ricorso introduttivo del presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - La rilevata improcedibilità del ricorso non preclude al Collegio di effettuare una sommaria delibazione del merito della pretesa, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Sul punto il Collegio deve preliminarmente scrutinare l’eccezione, svolta da parte ricorrente, di difetto di interesse dell’interveniente Centro Santa Lucia Srl e, al riguardo, osserva che la stessa è infondata in quanto il Centro Santa Lucia Srl risulta essere una struttura che svolge attività di Centro di riabilitazione provvisto di autorizzazione definitiva all’esercizio, Accreditamento regionale e budget regionale che “ opera nel medesimo bacino di utenza in cui opera il Centro Mediasalus ” e, inoltre, lo stesso era anche parte del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato (nn.rr.gg. 6877/2019 – 6878/2019) e al cui esito è condizionata l’efficacia dei provvedimenti oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
Statuito quanto sopra il Collegio osserva che, in applicazione del predetto principio della soccombenza virtuale, va disposta la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio a favore della Regione Abruzzo e della società Centro Santa Lucia Srl, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) ciascuno, attesa la manifesta infondatezza del ricorso introduttivo in quanto, come già dedotto nell’ordinanza n. 113/2020 di questo Tribunale, “ l’eventuale venir meno del presupposto di detta autorizzazione al trasferimento, ovvero la revoca o la sospensione della autorizzazione all'esercizio delle prestazioni sanitarie da parte della struttura all’esito del ripristino della ordinaria zona agricola delle aree su cui insiste il centro di riabilitazione gestito dalla ricorrente, in conseguenza di un epilogo sfavorevole per la ricorrente medesima del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato relativo alle sentenze di questo TAR n. 346/2019 e n. 347/2019 dell’8.7.2019, può ragionevolmente costituire condizione risolutiva per la revoca del parere di compatibilità programmatoria regionale di cui all’art. 3, commi 1 e 5, lett.a) della L.R. n. 32/2007 e dell’autorizzazione al trasferimento di cui all’art 3, comma 5, ultimo periodo della predetta L.R. n. 32/2007; ”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio a favore della Regione Abruzzo e della società Centro Santa Lucia Srl, liquidate in € 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM RO, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
SI BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI BA | RM RO |
IL SEGRETARIO