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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 12919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12919 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 54306 /2023
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTENZIOSO ORDINARIO
All'udienza del 22/09/2025, innanzi al Giudice D.ssa Cristina Pigozzo nella causa promossa da:
Parte_1
con l'avv. CLEMENTE MASSIMO oggi sostituito da Tommaso Barluzzi
nei confronti di
Controparte_1
con l'avv. BRUSCA DOMENICO oggi sostituito dall'avv. Massimo Rosati
il Giudice
verificato l'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ed allegandola al presente verbale.
22/09/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 54306-2023 del R.G.A.C.C.,
posta in decisione nell'udienza del 22.09.2025, promossa da
) Parte_1 C.F._1
Elettivamente domiciliato in VIA SALARIA, 292 00198 ROMA
Rappresentato e difeso dall'Avv. CLEMENTE MASSIMO
APPELLANTE
Nei confronti di
( ), Controparte_1 C.F._2
Elettivamente domiciliato in C/O CIPRIANI - PIAZZA S. GIOVANNI, 60 00184
ROMA
Rappresentato e difeso dall'Avv. BRUSCA DOMENICO
APPELLATO
Oggetto: vendita di cose mobili
2 Conclusioni
Appellante: “Voglia l'On.le Tribunale, in riforma della sentenza appellata,
condannare il sig. al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 [...]
, della somma di € 2.000,00 o, in subordine, di quella maggiore o Parte_1
minore che dovesse equitativamente ritenere dovuta.
Con vittoria di spese e competenze oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio
come per legge, con la maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4 del D.M.
55/2014, comma 1 bis (come introdotto dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37), essendo
l'atto redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la
fruizione da parte dell'Ecc.mo Giudicante”.
Appellato: “. Voglia: a) Rigettare, nel merito, l'Appello “ex adverso” proposto,
siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese e funzioni di lite da
distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
b) Rigettare, in ogni caso, l'istanza di rimessione in termini dell'appellante”;
POSIZIONE DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di appello del 27.11.2023, censurava la sentenza n. Parte_1
10644/2023 emessa dal Giudice di Pace di Roma, pubblicata il 27.04.2023,
lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi.
In primo luogo, eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di Pace non aveva ritenuto provato il fatto storico costituito dalla traditio del cane e del passaggio di proprietà.
Tale fatto era, invero, non oggetto di contestazione. Inoltre, la qualificazione del rapporto come accordo verbale di compravendita doveva essere desunta dall'attività
3 di compravendita di cani svolta dall , elemento non valorizzato dal Parte_1
giudicante in prime cure.
Invero, il Giudice di Pace non aveva né ritenuto la prova della vendita verbale né
aderito alla prospettazione di parte convenuta che trattavasi di atto donativo.
Si era limitato ad affermate che “il fatto storico risulta sfornito di prova manca il nesso causale fra evento ed il danno subito”.
****
chiedeva la conferma della sentenza di prime cure rilevando che il Controparte_1
Giudice aveva fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova, posto che il preteso accordo verbale di vendita era stato disconosciuto dal presunto acquirente. Peraltro, la prova non poteva essere data per testi attesa la preclusione di cui all'art. 23721 c.c. e la mancanza di un principio di prova per iscritto.
L in prime cure era decaduto dalla facoltà di presentare istanze Parte_1
istruttorie ed il si opponeva ad una sua rimessione in termini. CP_1
Il cane era stato ceduto gratuitamente: nella ricostruzione di parte attrice per la quale vi era impegno da parte dell'acquirente a fare accoppiare la cagnolina e,
successivamente alla vendita dei cuccioli, corrispondere la somma di € 2.000,00, il pagamento del prezzo avrebbe costituito un impegno aleatorio che alcuno avrebbe potuto assumere.
Rilevava, inoltre, come il prezzo di €2000 di cui alla richiesta di condanna era carente di qualsiasi elemento di prova.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è ammissibile e tempestivo.
In particolare, la motivazione dell'appello contiene l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste
4 alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado e l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Invero, secondo il pacifico e consolidato orientamento della Suprema Corte,
formatosi a partire dalla sentenza n. 15533/2001 delle Sezioni Unite, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione (e salvo che si versi in ipotesi di obbligazione negativa), il creditore che agisca per la risoluzione del contratto ed eserciti i conseguenti rimedi del risarcimento del danno o delle restituzioni, al pari del creditore che eserciti il rimedio alternativo dell'azione di adempimento, deve
soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, (in tema, ex multis, tra le più recenti, v. Cass. 12/10/2018, n. 25584; Cass. 11/02/2021, n. 3587;
Cass. 14/07/2022, n. 22244). Solo una volta che il giudice reputi assolto l'onere
creditorio di dimostrare la fonte del diritto di credito, spetta al debitore l'opposto onere di provare il fatto estintivo dell'adempimento o gli eventuali altri fatti estintivi, modificativi od impeditivi del medesimo diritto.
Quindi, insiste sulla parte che agisce per i rimedi di cui all'art. 1453 c.c. provare la fonte del proprio diritto, venendo, poi, agevolata in ordine alla prova dell'inadempimento, atteso che il creditore deve solo allegare l'inadempimento spettando poi al debitore provare di avere adempiuto o altri fatti estintivi o modificativi.
Invero, il giudice di prime cure, a fronte della tempestiva contestazione di controparte, ha correttamente ritenuto che parte attrice non avesse provato non il
5 fatto storico della traditio e del passaggio di proprietà ma il titolo negoziale, ossia l'accordo verbale della compravendita.
In tal senso, il giudice ha puntualizzato la mancanza di elementi circostanziali tali da far desumere la formazione di un accordo di vendita come, ad esempio, una mail, un ordinativo.
Del resto, parte attrice era decaduta dalla possibilità di formulare istanze istruttorie non essendo comparsa alla prima udienza e non essendo stata ritenuta sussistente l'ipotesi di forza maggiore tale da determinare l'impedimento assoluto del difensore a presenziare.
Peraltro, la stessa ricostruzione di parte attrice in merito agli accordi contrattuali asseritamente concordati tra le parti è scarsamente credibile: lo stesso professa di essere un allevatore di cani e di vivere di detta attività ma non stipula alcun atto scritto;
prevede che la parte si impegni a far accoppiare la cagnolina, a venderne i cuccioli ed a pagare il corrispettivo col ricavato.
Spedisce una diffida di pagamento solo quasi un anno dopo dalla consegna.
E' ben evidente che, mentre si può sottoporre a condizione l'efficacia di un contratto, non può condizionarsi l'efficacia di un'obbligazione – in questo caso di pagamento del prezzo – ad un evento futuro ed incerto come la nascita e la vendita di cuccioli in grado di ripagare l'acquisto di cane.
Peraltro, il prezzo asseritamente concordato tra le parti è non irrisorio (€2000) e,
quindi, avrebbe meritato una stipulazione scritta e non avrebbe consentito – in assenza di altri elementi – una prova per testimoni, neppure offerta.
In buona sostanza, atteso che parte attrice non ha provato il titolo negoziale, risulta irrilevante valutare se l'assunto debitore abbia provato l'animus donandi.
In conclusione, l'appello va rigettato.
6 Le spese di lite tra le parti costituite relative al I ed al II grado sono liquidate come in dispositivo secondo il principio della soccombenza, considerato che :<< In tema
di liquidazione delle spese giudiziali, il criterio della soccombenza non si fraziona
secondo l'esito delle varie fasi, ma va considerato unitariamente all'esito finale
della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi
soccombente abbia conseguito un esito per sé favorevole.>> ( Cass., sez. 3, 29
settembre 2011, n. 19880).
Si applica, a tal proposito, stante l'assenza di notula il D.M. 55/14 con riferimento ai valori minimi dello scaglione fino ad € 5.200,00 per le fasi di studio, introduttiva,
di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
1) Rigetta l'appello promosso da;
Parte_1
2) Condanna a rifondere le spese di lite alla parte Parte_1 CP_1
e per lo stesso al difensore Avv. Domenico Brusca, dchiaratosi
[...]
antistatario che liquida in €3550, oltre spese generali, cpa e iva.
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante ed in favore dell'Erario dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Roma il 22/09/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
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