TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3160/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3160/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROVACCHI MARTA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Rovacchi Marta in VIA BORSELLINO 22, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ROMINA, elettivamente domiciliato Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Ferrari Romina in VIA F.LLI MANFREDI, N. 8, REGGIO EMILIA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE PER L'UDIENZA DEL 18.2.2025
Le difese delle parti dichiarano di avere trovato un accordo e chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia voglia emettere sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio alle seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 4 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castelnovo di
Sotto (RE) il 3.9.2000 trascritto nei Registro degli atti di matrimonio al N. 27 p.2 S A Uff 1 anno 2000 tra la IGnora nata in [...] il [...] C.F. Controparte_1 ed il IG. , nato in [...] il [...] C.F. C.F._1 Controparte_2
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune, previa rituale C.F._2 comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, nei pubblici registri dell'anagrafe, nonché ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermare l'assegnazione della casa familiare alla signora fino a quando la figlia Controparte_1 Per_
continuerà ivi a risiedere e non sarà economicamente autosufficiente;
Per_ 3) stabilire che il sig. versi direttamente alla figlia la somma di € 400,00 mensili a Controparte_2 titolo di mantenimento ordinario oltre alla partecipazione alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
4) stabilire che la signora non percepisca alcun assegno divorzile. CP_1
5) Spese legali interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, - premesso di aver contratto matrimonio Controparte_1 con in data 03/09/2000, che dall'unione coniugale era nata, in data 21/08/2003, la figlia Controparte_2
maggiorenne studentessa universitaria non economicamente autosufficiente, e di essere Persona_2
separata dal marito in forza di separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del
25/02/2016 - chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Cadelbosco di Sopra (RE) Via Ponte Forca n.
58, in favore della ricorrente;
Per_
- stabilire che versi direttamente alla figlia la somma di € 450,00 mensili a titolo Controparte_2
di mantenimento ordinario, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo di Reggio Emilia a far data dal deposito del presente ricorso;
- stabilire che nulla spetti alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_1
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/01/2025, chiedeva Controparte_2
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE) Via Ponte Forca
Per_ n.58, alla IG.ra , sino a quando la figlia continuerà a vivere nell'abitazione e Controparte_1
non sarà economicamente autosufficiente;
pagina 2 di 4 - dichiarare tenuto il IG. a corrispondere direttamente alla figlia a titolo Controparte_2 Persona_2 di assegno di mantenimento entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
- dichiarare tenuto il IG. a corrispondere direttamente alla figlia il 50% Controparte_2 Persona_2
delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 12.6.2023.
Con successiva nota di conclusioni congiunte depositata da entrambe le parti in data 29/01/2025, le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, rassegnavano le conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, in vista dell'udienza di comparizione del 18/02/2025, alla quale le parti stesse confermavano le conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata omologata la separazione personale consensuale fra i coniugi con decreto di questo Tribunale emesso in data 25/02/2016, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge e decorrente dalla udienza presidenziale tenutasi in sede di separazione (26 gennaio
2016), senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato all'odierna udienza, non potendo quindi essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate da ricorrente e resistente così come sopra trascritte, riguardanti la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, in quanto conformi agli interessi di quest'ultima.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_2 CP_1
in data 3 settembre 2000 a Castelnovo di Sotto (RE), trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Castelnovo di Sotto (Atto n. 27, Parte 2, Serie A, Uff. 1, anno 2000);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnovo di Sotto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora fino a quando la figlia Controparte_1
Per_
continuerà ivi a risiedere e non sarà economicamente autosufficiente;
pagina 3 di 4 Per_ 4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare direttamente alla figlia la somma di Controparte_2
€ 400,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario oltre all'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
5) prende atto dell'accordo tra le parti in merito al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente;
6) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18 febbraio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 3160/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. ROVACCHI MARTA, elettivamente Controparte_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Rovacchi Marta in VIA BORSELLINO 22, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FERRARI ROMINA, elettivamente domiciliato Controparte_2
presso lo studio dell'avv. Ferrari Romina in VIA F.LLI MANFREDI, N. 8, REGGIO EMILIA
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
NOTE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE PER L'UDIENZA DEL 18.2.2025
Le difese delle parti dichiarano di avere trovato un accordo e chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia voglia emettere sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio alle seguenti conclusioni congiunte:
pagina 1 di 4 1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Castelnovo di
Sotto (RE) il 3.9.2000 trascritto nei Registro degli atti di matrimonio al N. 27 p.2 S A Uff 1 anno 2000 tra la IGnora nata in [...] il [...] C.F. Controparte_1 ed il IG. , nato in [...] il [...] C.F. C.F._1 Controparte_2
, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune, previa rituale C.F._2 comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, nei pubblici registri dell'anagrafe, nonché ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2) confermare l'assegnazione della casa familiare alla signora fino a quando la figlia Controparte_1 Per_
continuerà ivi a risiedere e non sarà economicamente autosufficiente;
Per_ 3) stabilire che il sig. versi direttamente alla figlia la somma di € 400,00 mensili a Controparte_2 titolo di mantenimento ordinario oltre alla partecipazione alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
4) stabilire che la signora non percepisca alcun assegno divorzile. CP_1
5) Spese legali interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/10/2024, - premesso di aver contratto matrimonio Controparte_1 con in data 03/09/2000, che dall'unione coniugale era nata, in data 21/08/2003, la figlia Controparte_2
maggiorenne studentessa universitaria non economicamente autosufficiente, e di essere Persona_2
separata dal marito in forza di separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale del
25/02/2016 - chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- confermare l'assegnazione della casa familiare, sita in Cadelbosco di Sopra (RE) Via Ponte Forca n.
58, in favore della ricorrente;
Per_
- stabilire che versi direttamente alla figlia la somma di € 450,00 mensili a titolo Controparte_2
di mantenimento ordinario, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo di Reggio Emilia a far data dal deposito del presente ricorso;
- stabilire che nulla spetti alla signora a titolo di assegno divorzile. CP_1
, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/01/2025, chiedeva Controparte_2
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Cadelbosco di Sopra (RE) Via Ponte Forca
Per_ n.58, alla IG.ra , sino a quando la figlia continuerà a vivere nell'abitazione e Controparte_1
non sarà economicamente autosufficiente;
pagina 2 di 4 - dichiarare tenuto il IG. a corrispondere direttamente alla figlia a titolo Controparte_2 Persona_2 di assegno di mantenimento entro il giorno 15 di ogni mese, l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat;
- dichiarare tenuto il IG. a corrispondere direttamente alla figlia il 50% Controparte_2 Persona_2
delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 12.6.2023.
Con successiva nota di conclusioni congiunte depositata da entrambe le parti in data 29/01/2025, le parti, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, rassegnavano le conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, in vista dell'udienza di comparizione del 18/02/2025, alla quale le parti stesse confermavano le conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ciò posto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendo stata omologata la separazione personale consensuale fra i coniugi con decreto di questo Tribunale emesso in data 25/02/2016, ed essendo trascorso il periodo minimo previsto dalla legge e decorrente dalla udienza presidenziale tenutasi in sede di separazione (26 gennaio
2016), senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come confermato all'odierna udienza, non potendo quindi essere ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Per quanto riguarda gli ulteriori aspetti della controversia, il Collegio ritiene di potere accogliere le conclusioni congiunte formulate da ricorrente e resistente così come sopra trascritte, riguardanti la figlia maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, in quanto conformi agli interessi di quest'ultima.
Le spese di lite vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Controparte_2 CP_1
in data 3 settembre 2000 a Castelnovo di Sotto (RE), trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Castelnovo di Sotto (Atto n. 27, Parte 2, Serie A, Uff. 1, anno 2000);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castelnovo di Sotto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora fino a quando la figlia Controparte_1
Per_
continuerà ivi a risiedere e non sarà economicamente autosufficiente;
pagina 3 di 4 Per_ 4) pone a carico del sig. l'obbligo di versare direttamente alla figlia la somma di Controparte_2
€ 400,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario oltre all'obbligo di partecipazione alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
5) prende atto dell'accordo tra le parti in merito al mancato riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della ricorrente;
6) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile in data 18 febbraio
2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 4 di 4