Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/01/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5074/2023
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice Franco Caroleo, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5074 del Ruolo Generale per l'anno 2023
TRA
, con l'avv. Elisabetta Zaccaria. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Luigi Granato. Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la parte convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1) previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE
l'inadempimento contrattuale di er tutti i motivi sopra Controparte_1 esposti, nonché ACCERTARE E DICHIARARE che dal 01.01.2020 a tutt'oggi Parte_2
e omette di dare esecuzione all'obbligo giudizialmente imposto dalla sentenza
[...]
n. 2675/2012 dep. il 01.6.2012 emessa dal Tribunale di Milano -Sez. Lavoro -, nel giudizio
R.G. 484/12, di assegnazione al ricorrente di mansioni conformi al suo livello di inquadramento (3^ liv. Ruolo del personale Tecnico-Operativo CCNL Vigilanza Privata
2006), nonché ACCERTARE E DICHIARARE che dal 01.01.2020 a tutt'oggi Controparte_1
è inadempiente verso il ricorrente alle pattuizioni e agli obblighi previsti alla lettera
[...]
C) e alla lettera E) del verbale di conciliazione della causa n. 450/2017 sottoscritto avanti al Tribunale di Milano- Sez. Lavoro- il 20.2.2017 (RG 8691/16) per tutti i motivi sopra esposti;
2) previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE che dal 01.01.2020 a tutt'oggi il ricorrente è sistematicamente assegnato da Parte_3
[..
[...]
[...] rispetto a quelle della qualifica di Capo Turno riconducibili al 3^ livello Ruolo del personale Tecnico-Operativo del CCNL Vigilanza Privata 2006, di appartenenza del ricorrente, per tutti i motivi sopra esposti;
3) previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE la mancata assegnazione da parte di l sig. dal Controparte_1 Parte_1
01.01.2020 a tutt'oggi della mansione di Capo Turno e comunque di mansioni riconducibili al 3^ livello del Ruolo tecnico–operativo del CCNL Istituti di Vigilanza
Privata 2006, di appartenenza del ricorrente, per tutti i motivi sopra esposti;
4) previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, ACCERTARE E DICHIARARE per tutti i motivi sopra esposti la illegittimità della dequalificazione professionale e del demansionamento imposti da l ricorrente dal 01.01.2020 a Controparte_1 tutt'oggi e che il sig. è demansionato in violazione dell'art. 2103 c.c. da Parte_1 al 01.01.2020 a tutt'oggi per tutti i motivi sopra esposti;
Controparte_1 per l'effetto:
5) DICHIARATE TENUTA E, CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE ED ORDINARE a
CP_1 di adempiere e dare esecuzione all'obbligo giudizialmente imposto dalla
[...] sentenza n. 2675/2012 dep. il 01.6.2012 emessa dal Tribunale di Milano -Sez. Lavoro -nel giudizio R.G. 484/12 di assegnazione al ricorrente di mansioni conformi al suo livello di inquadramento (3^ liv. Ruolo del personale Tecnico-Operativo CCNL Vigilanza Privata
2006), nonché di adempiere verso il ricorrente alle pattuizioni e agli obblighi previsti alla lettera C) del verbale di conciliazione n. 450/2017 sottoscritto dalle parti avanti al
Tribunale di Milano- Sez. Lavoro- il 20.2.2017 nel giudizio rubricato al n. RG 8691/16 per tutti i motivi sopra esposti;
6) ORDINARE a i assegnare al ricorrente la mansione di Capo Controparte_1
Turno presso la centrale operativa della convenuta corrispondente al suo livello di inquadramento (3^ livello del Ruolo tecnico–operativo del CCNL Istituti di Vigilanza
Privata 2006) e/o comunque mansioni conformi e corrispondenti alla qualifica funzionale e al livello di inquadramento attribuiti (3^ livello del Ruolo tecnico–operativo del CCNL
Istituti di Vigilanza Privata 2006) per tutti i motivi sopra esposti;
7) DICHIARARE TENUTA E, CONSEGUENTEMENTE, CONDANNARE CP_1 al
[...] risarcimento in favore del sig. per tutte le causali di cui in premessa di tutti i Parte_1 danni, patrimoniali e non patrimoniali, subìti e subendi a causa della condotta
2 inadempiente e demansionante, per cui è causa, quantificati, come da conteggi in atti, nella somma di Euro 18.229,38, somma da aggiornarsi al momento della decisione, trattandosi di rapporto di lavoro in essere o nella diversa, maggiore o minore, somma accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche con valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
IN OGNI CASO: CONDANNARE la convenuta al pagamento di tutte le spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La società convenuta si è costituita in giudizio ed ha contestato le pretese avversarie, chiedendone il rigetto.
***
1. La parte attrice, in via principale, ha denunciato di aver subito un demansionamento e ha quindi chiesto il risarcimento dei patiti danni.
1.1. Al riguardo, giova preliminarmente rammentare il contenuto e la portata inderogabile dell'art. 2103
c.c., nella parte in cui prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero (in virtù della riforma operata dal d.lgs. n. 81/2015) a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
1.2. Trattasi di una speciale norma di protezione del lavoratore, destinata a preservarlo dai “danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramento all'interno o all'esterno dell'azienda” (cfr. Corte Cost. 6 aprile 2004, n. 113).
Quale norma di protezione, l'art. 2103 c.c. limita l'esercizio dello ius variandi del datore di lavoro nell'alveo di una reciprocità dei rapporti che vede il lavoratore operare in una posizione di tendenziale soggezione, direttamente collegata alla natura subordinata del rapporto in questione.
Il danno che la norma vuole evitare, dunque, consiste in quel danno professionale, che ha contenuto patrimoniale e che “può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore sia dalla mancata acquisizione di una maggior capacità” (cfr. Cass.
S.U. n. 6572/2006).
1.3. L'indagine relativa alla legittimità del comportamento aziendale non può prescindere dalle modifiche introdotte dall'art. 3 d.lgs. n. 81/2015 alle previsioni dell'art. 2103 c.c.
In particolare, il legislatore del 2015 ha introdotto per il settore privato un regime analogo a quello vigente per il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (art. 52 d.lgs. n. 165/2001):
l'esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro trova un limite nell'equivalenza delle nuove mansioni non più alle “ultime effettivamente svolte”, bensì alle “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
3 La nuova normativa, mancando qualsiasi norma transitoria, deve ritenersi operante con riferimento ai rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore (25.6.2015).
E tale nuova disciplina va applicata anche ai mutamenti di mansioni iniziati prima di tale data e proseguiti successivamente. Infatti, poiché il demansionamento costituisce un inadempimento da parte del datore di lavoro alle obbligazioni che gli derivano dal rapporto di lavoro, esso si realizza giorno per giorno, con l'adibizione del dipendente a mansioni inferiori a quelle che avrebbe diritto di svolgere, e quindi deve essere valutato in relazione alla disciplina normativa via via vigente.
Del resto, la Corte di Cassazione (su tutte, Cass. n. 1141/2007), in tema di riparto della giurisdizione in caso di demansionamento di pubblico dipendente iniziato prima del 30.6.1998 e proseguito dopo tale data, ha definito il demansionamento quale illecito permanente, vale a dire illecito che si attua di giorno in giorno.
1.4. Nel caso di specie, poiché il comportamento censurato risale al 2020, la valutazione deve essere svolta alla luce del testo attuale dell'art. 2103 c.c.
*
2. In relazione all'inquadramento attoreo, è pacifico tra le parti:
- che l'attore (inizialmente assunto da e poi passato nel 2008 a era Controparte_2 CP_1 stato da ultimo inquadrato al livello III del Ruolo tecnico-operativo del CCNL Vigilanza 2006;
- in data 1.2.203 è entrato in vigore il nuovo CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari;
- dall'1.1.2020 l'attore è passato alle dipendenze di alle medesime condizioni Controparte_1 contrattuali già pattuite.
2.1. Al riguardo, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 31 CCNL Vigilanza 2006, appartengono al III livello “Capi Squadra, Capi Turno, Capi Zona, Capi Posto, Capi Sezione, Operatore unico di centrale operativa con autonomia decisionale;
Responsabili di caveaux, Operai specializzati (meccanici, carrozzieri, elettrauti) Marescialli,
Brigadieri, Vice Brigadieri;
Sergenti Maggiori, Sergenti”.
2.2. Invece, il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 presenta una declaratoria piuttosto diversa, prevedendo che nel III livello “sono ricompresi i lavoratori che, comunque denominati, oltre alle attività indicate dall'art. 3 D.M. 10/12/2010 n. 269, svolgono con autonomia operativa prevalente compiti di coordinamento e controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio presso unità operative autonome e l'attività ispettiva indipendentemente dal numero degli addetti”.
Inoltre, il CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013, proprio al fine di armonizzare la disciplina dei lavoratori inquadrati nel III livello del precedente CCNL 2006, dispone: “al personale in forza alla data di stipula del presente contratto, inquadrato nei terzi livelli di cui al sistema classificatorio previsto dal CCNL 6 dicembre
2006 verrà mantenuto il precedente inquadramento, fermo restando che detto personale, anche in ragione dell'addotto criterio della polifunzionalità sul quale insiste il nuovo sistema classificatorio introdotto con il presente contratto, sarà tenuto a svolgere tutte le mansioni proprie della guardia particolare giurata come indicate dal D.M. 269/2010, salvo il
4 diritto alle effettive mansioni di III Livello di cui al nuovo sistema classificatorio ove le mansioni da esso precedentemente svolte in via continuativa e prevalente coincidessero con quelle previste nell'attuale terzo livello”.
2.3. La nuova classificazione, pertanto, implica che i lavoratori inquadrati nel III livello di cui al precedente CCNL 2006 (come l'attore) si vedano assegnate le mansioni proprie della guardia particolare giurata, e hanno il diritto alle ulteriori mansioni descritte nella declaratoria del CCNL Vigilanza Privata e
Servizi Fiduciari 2013 solamente se coincidenti con le mansioni svolte in precedenza.
2.4. In tal senso, ai fini della richiamata valutazione ex art. 2103, è necessario prima verificare se l'attore in precedenza svolgesse mansioni coincidenti con quelle con quelle previste nell'attuale III livello del
CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013 e poi se le mansioni a lui assegnate nel 2020 siano inferiori a quelle che avrebbe diritto di svolgere.
*
3. Tanto premesso, per un corretto esame della vicenda, offrono utili elementi conoscitivi le testimonianze rese nel presente giudizio, che si riporta qui di seguito:
- il teste ha dichiarato: Tes_1
“Io lavoro con l'attore da giugno 2023.
Io lavoro insieme all'attore in , in via Luigi Tukori 12, CP_1 CP_2
Cap. 6 ricorso: Nulla so.
Cap. 10: L'attore svolge attività di centrale operativa che consistono nella gestione allarmi, gestione telefonate, gestione pattuglie sul territorio, gestione mail e gestione problematiche relative ad un evento.
Cap. 11: è vero, l'attività dell'attore è essenzialmente relativa alla gestione degli allarmi in ingresso.
Cap. 27 memoria: era il responsabile in toto della centrale operativa e si occupava della gestione del personale;
Per_1 era responsabile del coordinamento di tutte le gpg della Centrale Operativa.
Cap. 28: Nulla so di IVRI.
Cap. 29: quando è avvenuta la fusione, la Centrale Operativa era già divisa in aree geografiche.
Con la fusione, comunque, si è arrivati alla suddivisione che mi si legge;
ma le aree erano 6: c'era anche “Centro e Sud
Italia”.
Cap. 30: a capo di ogni area c'è il Capo Area.
Il Capo Area deve poi riportare al responsabile della Centrale operativa.
Cap. 32: Dopo la fusione, la funzione di Capo Turno è stata abolita (non esiste più).
Esiste invece la funzione di Capo Area, che gestisce il team di competenza.
Solo un Capo Turno ( è diventato Capo Area dell'area “Lombardia Nord”. Parte_4
Nessun altro Capo Turno è diventato Capo Area, ma sono stati assegnati come operatori di centrale, in presidio.
ADR: Da Capo Area, in genere, si coordinano meno di 30 unità (ci sono team da 20 persone o da 16 persone). C'è solo il team “Corporate” che ha 42-43 unità da coordinare.
ADR: Mi sembra che la riorganizzazione risale al 2019 o al 2020.
5 ADR: Preciso che il Capo Turno si occupava solo della gestione del personale in servizio;
invece, il Capo Area si occupa non solo della gestione del personale, ma anche di gestione delle criticità, dei rapporti con i clienti e con le autorità pubbliche;
il Capo Area ha pure rapporti con i vertici aziendali.
Sono tutte cose che il vecchio ruolo di Capo Turno non aveva, perché doveva riportare al Capitano della Centrale
Operativa”;
- la teste ha dichiarato: Per_1
“Io nel 2008 ero vice-responsabile della Centrale Operativa sita in via Sarpi 26.
Cap. 6 ricorso: Tra il 2015 e il 2016 l'attore è stato Capo Turno nella mia Centrale Operativa.
ADR: Come Capo era responsabile delle persone che aveva in servizio. Pt_5
Preciso che il coordinamento del personale della C.O. spettava a me (organizzavo i turni, etc.).
Il Capo Turno ruotava ogni 8 ore e aveva le sue circa 10 persone (potevano essere 5, ma anche 13) da gestire: se c'erano più segnalazioni da gestire, il Capo Turno poteva spostare una sua unità da un'area all'altra.
A differenza dell'operatore centrale, il Capo Turno aveva un ruolo superiore, nel senso che gestiva l'eccezione. Per “gestire l'eccezione”, mi riferisco alla gestione di una criticità particolare che non può gestire l'operatore.
ADR: Nelle 8 ore di servizio, aveva il potere di contattare le C.O. di Polizia o di altre istituzioni che servivano.
Aveva anche il potere di contattare i clienti (sempre durante le 8 ore di servizio).
Inoltre, sempre all'interno delle 8 ore, poteva dare direttive specifiche anche sulle ispezioni e sui pattugliamenti fare in presenza di criticità.
Il Capo Turno poteva anche correggere e riprendere l'operatore che sbagliava.
Cap. 10: L'attore svolge attività di operatore di centrale operativa;
quindi, adesso l'attore non gestisce l'eccezione né può gestire (nel senso di poter spostare personale all'interno delle 8 ore di servizio).
ADR: Torno a precisare che per ferie, malattia e turni il Capo Turno non aveva alcun potere.
Cap. 11: è vero, l'attività dell'attore è essenzialmente relativa alla gestione degli allarmi in ingresso. Non fa più le mansioni che faceva in IVRI da Capo Turno.
Cap. 27 memoria: è vero, ero il responsabile del coordinamento di tutte le gpg della Centrale Operativa.
Cap. 28: è vero, i Capi erano a mio riporto. Pt_5
Cap. 29: quando è avvenuta la fusione, la Centrale Operativa era già divisa in aree geografiche.
Con la fusione, comunque, si è arrivati alla suddivisione che mi si legge;
c'era anche “Centro e Sud Italia”.
Cap. 30: a capo di ogni area c'è il Capo Area.
Il Capo Area deve poi riportare al responsabile della Centrale operativa.
Cap. 32: Dopo la fusione, la funzione di Capo Turno è stata abolita (non esiste più).
C'è il Capo Area, che però è una funzione molto diversa perché mentre il Capo Turno non gestiva ferie, malattia e turni, limitandosi a poter spostare il personale in servizio;
il Capo Area gestisce proprio gli ordini di servizio e gestisce ferie, malattia e turni delle unità della sua area;
il Capo Area fa quello che facevo io in IVRI.
Cap. 32: Forse solo il Capo Area del Corporate coordina più di 30 persone.
6 ADR: Chi era in IVRI è diventato operatore. Ciò sia perché le posizioni di Capo Area, al momento della Parte_6 fusione, erano già occupate;
sia perché, come ho spiegato, le funzioni non sono sovrapponibili”.
*
4. Orbene, sulla scorta delle deposizioni testimoniali nonché delle allegazioni in atti, non può affermarsi che le mansioni svolte in precedenza dall'attore fossero coincidenti con quelle previste nella declaratoria del III livello del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013.
4.1. Ed invero, non risulta che in precedenza l'attore avesse il coordinamento e il controllo di un numero di guardie superiore a 30 unità in servizio, essendo emerso che gli operatori in turno che gestivi erano molti di meno di 30.
4.2. Peraltro, non sembra nemmeno potersi dire che l'attore avesse un potere di coordinamento e controllo, atteso che:
- il coordinamento del personale della Centrale Operativa spettava ad (come CP_3 confermato dallo stesso , sentito come testimone); CP_3
- l'attore non gestiva l'organizzazione dei turni del personale né di ferie o permessi;
- l'attore poteva solo disporre lo spostamento degli operatori in turno da una postazione di servizio all'altra (circostanza pure riportata in ricorso).
4.3. Infine, non è stata raggiunta alcuna prova certa in ordine al precedente svolgimento di una specifica attività ispettiva.
4.4. Alla luce di tali riscontri, non può ammettersi che l'attore avesse il diritto alle effettive mansioni di
III Livello di cui al nuovo sistema classificatorio.
Sicché, ai fini della verifica ex art. 2103 c.c., devono ritenersi “mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte” le sole mansioni proprie della guardia particolare giurata come indicate dal D.M. 269/2010.
4.5. Conseguentemente, poiché è lo stesso attore ad aver riferito che le attuali mansioni sono quelle proprie di un operatore di centrale (come pure confermato dai testimoni escussi) e corrispondono alla qualifica di guardia particolare giurata, deve riconoscersi che l'assegnazione di tali mansioni sia rispettosa della declaratoria del III livello del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari 2013.
*
5. Dunque, avuto riguardo alla definizione che il CCNL applicato offre in relazione alle mansioni assegnate, non si può affermare che vi sia stata una dequalificazione professionale della parte attrice.
Dal riscontro negativo del dedotto comportamento demansionante consegue il rigetto di tutte le domande attoree.
*
6. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
7
P.Q.M.
- rigetta le domande avanzate dalla parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Milano, 15.01.2025
Il giudice
Franco Caroleo
8