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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 02/09/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 849/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 849/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MUSCIA ANTONIO EUGENIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: parte ricorrente: “contesta quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente evidenziando la regolarità della notifica alla resistente. Chiede dichiararsi l'inammissibilità delle domande spiegate dalla resistente. Insiste in atti e chiede che la causa venga posta in decisione con
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” parte resistente: “insiste in atti e conclude come da comparsa. Chiede che la causa venga decisa e si associa alla richiesta dei termini” (cfr. verbale di causa del 14.1.2025) 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 21.7.2022 , premesso di aver contratto a Niscemi, in Parte_1 data 29.1.2019, matrimonio con trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_1 di Niscemi con atto di matrimonio n. 3 Parte I Serie A Reg. Uff. – anno 2019, unione dalla quale è Per_ nata la figlia ( il 22.12.2019) – chiedeva che venisse pronunciata la separazione Persona_1 personale dalla coniuge con addebito a carico di quest'ultima
Allegava che il nucleo familiare era composto dalle odierne parti e dalla figlia nonché dalle deu figlie della resistente, nate da una precedente relazione.
Deduceva che il rapporto coniugale era stato sereno sino al mese di marzo del 2022, momento a partire dal quale si era trovato costretto ad abbandonare la residenza familiare per evitare i frequenti litigi con la moglie, sorti da incompatibilità di carattere e determinati dalle violazioni dei doveri coniugali poste in essere dalla CP_1
Esponeva, in ordine alle condizioni economiche della coppia, di svolgere l'attività di operaio presso un esercizio commerciale a Biella, percependo una retribuzione mensile pari a circa €
700,00/800,00 mensili e che la moglie – pur essendo priva di impiego e svolgendo l'attività di casalinga – può contare sulle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza e di assegno unico dei figli.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in favore della moglie, per le motivazioni di cui in premessa, autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
assegnare la casa coniugale sita in Niscemi via Medico Margani n. 121, in favore della resistente;
disporre l'affido condiviso della figlia minore , collocandolo presso Persona_1
l'abitazione della madre in Niscemi Via Medico Margani n. 121, disporre un assegno di mantenimento in favore della figlia minore di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) da Persona_1 pagarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese. Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”.
Sentito il ricorrente all'udienza presidenziale del 20.3.2023 – più volte rinviata al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti – e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione o comparizione della resistente, benché ritualmente resa edotta della pendenza del presente giudizio, con ordinanza resa in pari data venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti chiamati a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nonché stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minorenne.
2 Con comparsa di risposta depositata in data 27.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1 esponendo, in primo luogo, di aver ricevuto di recente la notifica del ricorso e degli atti di causa
(lamentando di non aver ricevuto notizia della celebrazione dell'udienza presidenziale ancorché senza chiedere termini per esercitare le proprie facoltà assertive e asseverative) e aderendo – sostanzialmente – alle domande avanzate dall' in sede di ricorso, salvo che per la richiesta di Per_1 addebito in quanto priva di indicazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “Dichiarare la separazione coniugale tra il ricorrente e l'attuale resistente, relativamente al matrimonio concordatario celebrato tra i due in
Niscemi e iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio dello stato civile del detto Comune, con annotazione a margine del detto registro dell'emananda sentenza;
Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la piccola con suo collocamento presso la madre;
Prevedere un Persona_1 assegno di mantenimento mensile, a carico del ricorrente ed in favore della figlia minore , Per_1 quanto meno pari a €uro 250,00, in linea con le sue reali condizioni economiche e capacità reddituali;
Assegnare per intero alla signora l'assegno unico. Assegnare la casa coniugale CP_1 alla resistente collocataria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dal ricorrente, stante la mancata articolazione di mezzi di prova da parte di ambedue i coniugi, all'udienza del 14.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente rispetto alle domande proposte dalla resistente in sede di comparsa di costituzione. CP_1
Sul punto è sufficiente osservare che – benché la resistente si sia effettivamente costituita oltre gli ordinari termini entro i quali le parti potevano avanzare domande, sollevare eccezioni in senso stretto ovvero articolare mezzi di prova – la nel proprio atto si è limitata ad articolare mere CP_1 difese senza proporre alcuna domanda autonoma (non potendosi considerare, come tale, la mera richiesta di diversa quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia
, oggetto – peraltro – di una posizione giuridica indisponibile e, come tale, sottratta alle Per_1 ordinarie barriere assertive e asseverative previste dal procedimento ordinario di cognizione), sicché
l'eccezione avanzata dall non può decisamente cogliere nel segno. Per_1
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
3 Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dall'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, come risulta evidente dalla circostanza che i coniugi hanno cessato di coabitare già da diversi anni (segnatamente dal mese di marzo del 2022. Cfr. verbale di causa del 20.3.2023).
3. Domanda di addebito della separazione
Le domanda di addebito formulata dalla ricorrente, invece, non merita invece accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
È, preliminarmente, opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Occorre, dunque, che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c. grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, appare evidente che parte ricorrente non ha neppure allegato quali violazioni dei doveri coniugali avrebbe compiuto la in costanza di matrimonio né – a fortiori – ha offerto CP_1 elementi di valutazione circa la loro rilevanza causale al fallimento del rapporto coniugale e, in
4 definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis, sicché la domanda proposta non può che essere rigettata. Per_
4. Domanda di affidamento condiviso della figlia minorenne ( , il 22.12.2019) Persona_1
Per_ Merita, invece, accoglimento la domanda di affidamento condiviso della figlia ( il Persona_1
22.12.2019) avanzata da ambedue le parti.
Difatti, in tema di regime di affidamento dei figli, occorre in primo luogo rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al Giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che – benché l' abbia riferito di avere difficoltà nel Per_1 frequentare con regolarità la figlia per gli ostacoli posti dalla resistente – non sono emersi dei seri ostacoli all'affidamento condiviso della figlia minorenne della coppia ad entrambi i genitori, peraltro in conformità a quanto chiesto in sede di ricorso e di comparsa di risposta.
Difatti, in assenza di qualsivoglia iniziativa processuale tesa a dare dimostrazione delle generiche difficoltà rappresentate nel corso dell'udienza presidenziale, non sono emersi elementi idonei a derogare dall'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
Si ritiene, pertanto – sulla scorta delle concordi conclusioni delle parti sul punto – di dover confermare l'affidamento condiviso della figlia minorenne della coppia fissandone il domicilio prevalente presso la residenza materna, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti e cristallando, così, l'attuale situazione di fatto.
Inoltre, considerato che il diritto di visita in favore del genitore non domiciliatario deve essere regolato in modo tale da rendere effettivo il già menzionato diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori, espressione del loro diritto alla bigenitorialità, garantita dall'art. 337 ter c.c. e avente fondamento costituzionale e sovranazionale (Cfr. art. 31 Cost. e art 8 CEDU), deve essere confermata l'articolazione fondamentale degli incontri stabilita con l'ordinanza presidenziale del 20.3.2023, in quanto pienamente idonea ad assicurare una relazione effettiva tra la minore e il ricorrente, come può desumersi dalla mancata emersione in corso di causa di difficoltà applicative relative all'esercizio del diritto di visita e all' adesione prestata dal ricorrente al contenuto dispositivo dell'ordinanza presidenziale (cfr. comparsa conclusionale del 13.3.2025).
5. Domanda di assegnazione della casa familiare
5 In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare, occorre considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni
(ovvero maggiorenni purché non economicamente indipendenti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da assicurare la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del
25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Ebbene, ciò premesso in diritto, appare pacifico che l'unica abitazione che ha costituito – durante il matrimonio – il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare nonché il fulcro degli affetti e delle abitudini in cui si è svolta la vita della figlia della coppia (Cfr. Cassazione, Sentenza
n. 5708 del 12/3/2014 in parte motiva sulla nozione di casa familiare) è l'immobile sito a Niscemi, in via Medico Margani n. 121.
Per tali ragioni e tenuto conto che presso tale immobile risultano ancora risiedere la ricorrente e la stessa figlia della coppia, merita senz'altro accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da ambedue le parti in favore della resistente CP_1
6. Domanda di mantenimento per la figlia (Gela, il 22.12.2019) Persona_1
Prendendo, invece, in esame le domande vertenti sulle condizioni economiche relative alla figlia minorenne della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al loro mantenimento da porre a carico del resistente – osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o
6 domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riferimento alle capacità economiche delle parti – stante la mancata contestazione rispetto all'attuale condizione lavorativa del ricorrente – è necessario fare riferimento a quanto allegato dallo stesso in sede di ricorso e confermato durante l'audizione personale espletata Per_1 all'udienza presidenziale.
Principiando dalla posizione di , è emerso che lo stesso percepisce redditi da lavoro Parte_1 dipendente pari a circa € 700,00/800,00 mensili, somma con la quale ha dichiarato di far fronte ad un canone di locazione mensile pari ad € 400,00 mensili senza – tuttavia – fornire alcun elemento a sostegno di tale allegazione.
7 D'altro canto, è pacifico – in quanto non oggetto di specifica contestazione – che la resistente
è priva di impiego, disponendo delle sole somme dalla stessa percepite a titolo di sostegno CP_1 pubblico al reddito delle famiglie.
Pertanto, alla luce dei superiori elementi ed effettuando una valutazione comparativa della condizione economica della parti (senz'altro non particolarmente agiata) – e ciò anche tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza della figlia della coppia con la madre – appare equo confermare in € 200,00 l'ammontare dell'assegno che dovrà versare – a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della piccola – a entro giorno cinque di ogni mese, somma da Per_1 CP_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI.
Appare opportuno, inoltre, disporre – in considerazione della complessiva situazione economica delle parti e per compensare l'esiguità del contributo al mantenimento dovuto dal genitore non domiciliatario – che l'assegno unico spettante alla figlia della coppia venga integralmente percepito dalla CP_1
Difatti, il D.Lgs. 230/2021 ha introdotto una misura di sostegno alle famiglie che il collegio ritiene di poter attribuire al genitore domiciliatario prevalente per intero, naturalmente in aggiunta all'ordinario assegno di mantenimento (Cfr. Cassazione, Ordinanza, n. 4672 del 22/2/2025) e ciò proprio in ossequio alla ratio che ispira tale pubblica provvidenza che è quella prevedere un sostegno economico universale i cui effetti sono diretti principalmente ad assicurare i bisogni dei figli minorenni (e i maggiorenni nei limiti previsti dalla normativa) che – nel caso che ci occupa – sono in prima istanza sostenuti proprio dalla ricorrente, quale genitore gravato dai maggiori oneri di accudimento della figlia minorenne della coppia e che il giudice della famiglia, anche in assenza di una esplicita domanda delle parti, può attribuire in via officiosa nel superiore interesse della prole.
Parte ricorrente sarà, infine, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 Per_ stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
7. Spese del giudizio
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito devono essere, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio a Niscemi, in CP_1
8 data 29.1.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 3 Parte I Serie A Reg. Uff. – anno 2019;
2) RIGETTA la domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
Per_
3) AFFIDA ad entrambi i genitori la figlia nata a [...] [...], stabilendone la Persona_1 domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
4) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “ potrà vedere e tenere Parte_1 presso di sé la figlia minorenne quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: per tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle ore 20.00
(in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì); a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni alterni;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di
Pasqua vi sia compreso ad anni alterni); per quindici giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di insanabile disaccordo, ad anni alterni, dall'1.8 al 15.8 e dal 16.8. al 30.8;
5) ASSEGNA la casa familiare sita a Niscemi, in via Medico Margani n. 121, a per CP_1 viverci con la figlia;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro
[...] giorno cinque di ogni mese;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per la figlia, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Per_
8) ATTRIBUISCE l'assegno unico spettante per la prole a in qualità di genitore CP_1 domiciliatario della figlia minorenne;
9) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
10) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
9 Pietro Enea
Roberto Riggio
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 849/2022 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. MUSCIA ANTONIO EUGENIO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio dell'avv. STIMOLO PIETRO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: parte ricorrente: “contesta quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente evidenziando la regolarità della notifica alla resistente. Chiede dichiararsi l'inammissibilità delle domande spiegate dalla resistente. Insiste in atti e chiede che la causa venga posta in decisione con
l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.” parte resistente: “insiste in atti e conclude come da comparsa. Chiede che la causa venga decisa e si associa alla richiesta dei termini” (cfr. verbale di causa del 14.1.2025) 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio
Con ricorso depositato in data 21.7.2022 , premesso di aver contratto a Niscemi, in Parte_1 data 29.1.2019, matrimonio con trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune CP_1 di Niscemi con atto di matrimonio n. 3 Parte I Serie A Reg. Uff. – anno 2019, unione dalla quale è Per_ nata la figlia ( il 22.12.2019) – chiedeva che venisse pronunciata la separazione Persona_1 personale dalla coniuge con addebito a carico di quest'ultima
Allegava che il nucleo familiare era composto dalle odierne parti e dalla figlia nonché dalle deu figlie della resistente, nate da una precedente relazione.
Deduceva che il rapporto coniugale era stato sereno sino al mese di marzo del 2022, momento a partire dal quale si era trovato costretto ad abbandonare la residenza familiare per evitare i frequenti litigi con la moglie, sorti da incompatibilità di carattere e determinati dalle violazioni dei doveri coniugali poste in essere dalla CP_1
Esponeva, in ordine alle condizioni economiche della coppia, di svolgere l'attività di operaio presso un esercizio commerciale a Biella, percependo una retribuzione mensile pari a circa €
700,00/800,00 mensili e che la moglie – pur essendo priva di impiego e svolgendo l'attività di casalinga – può contare sulle somme percepite a titolo di reddito di cittadinanza e di assegno unico dei figli.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in favore della moglie, per le motivazioni di cui in premessa, autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
assegnare la casa coniugale sita in Niscemi via Medico Margani n. 121, in favore della resistente;
disporre l'affido condiviso della figlia minore , collocandolo presso Persona_1
l'abitazione della madre in Niscemi Via Medico Margani n. 121, disporre un assegno di mantenimento in favore della figlia minore di € 150,00 (eurocentocinquanta/00) da Persona_1 pagarsi entro i primi dieci giorni di ogni mese. Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio.”.
Sentito il ricorrente all'udienza presidenziale del 20.3.2023 – più volte rinviata al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti – e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata costituzione o comparizione della resistente, benché ritualmente resa edotta della pendenza del presente giudizio, con ordinanza resa in pari data venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti chiamati a regolare i rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi nonché stabilire le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minorenne.
2 Con comparsa di risposta depositata in data 27.11.2024 si costituiva in giudizio CP_1 esponendo, in primo luogo, di aver ricevuto di recente la notifica del ricorso e degli atti di causa
(lamentando di non aver ricevuto notizia della celebrazione dell'udienza presidenziale ancorché senza chiedere termini per esercitare le proprie facoltà assertive e asseverative) e aderendo – sostanzialmente – alle domande avanzate dall' in sede di ricorso, salvo che per la richiesta di Per_1 addebito in quanto priva di indicazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “Dichiarare la separazione coniugale tra il ricorrente e l'attuale resistente, relativamente al matrimonio concordatario celebrato tra i due in
Niscemi e iscritto presso il Registro degli atti di matrimonio dello stato civile del detto Comune, con annotazione a margine del detto registro dell'emananda sentenza;
Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la piccola con suo collocamento presso la madre;
Prevedere un Persona_1 assegno di mantenimento mensile, a carico del ricorrente ed in favore della figlia minore , Per_1 quanto meno pari a €uro 250,00, in linea con le sue reali condizioni economiche e capacità reddituali;
Assegnare per intero alla signora l'assegno unico. Assegnare la casa coniugale CP_1 alla resistente collocataria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dal ricorrente, stante la mancata articolazione di mezzi di prova da parte di ambedue i coniugi, all'udienza del 14.1.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal ricorrente rispetto alle domande proposte dalla resistente in sede di comparsa di costituzione. CP_1
Sul punto è sufficiente osservare che – benché la resistente si sia effettivamente costituita oltre gli ordinari termini entro i quali le parti potevano avanzare domande, sollevare eccezioni in senso stretto ovvero articolare mezzi di prova – la nel proprio atto si è limitata ad articolare mere CP_1 difese senza proporre alcuna domanda autonoma (non potendosi considerare, come tale, la mera richiesta di diversa quantificazione dell'assegno di mantenimento previsto in favore della figlia
, oggetto – peraltro – di una posizione giuridica indisponibile e, come tale, sottratta alle Per_1 ordinarie barriere assertive e asseverative previste dal procedimento ordinario di cognizione), sicché
l'eccezione avanzata dall non può decisamente cogliere nel segno. Per_1
2. Domanda di separazione personale dei coniugi
3 Nel merito, la domanda principale tendente ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi deve essere accolta poiché, come emerge chiaramente dagli atti processuali – segnatamente, dall'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di udienza presidenziale – si è verificata una condizione di incompatibilità personale tra i coniugi tale da rendere impossibile una comunione di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, come risulta evidente dalla circostanza che i coniugi hanno cessato di coabitare già da diversi anni (segnatamente dal mese di marzo del 2022. Cfr. verbale di causa del 20.3.2023).
3. Domanda di addebito della separazione
Le domanda di addebito formulata dalla ricorrente, invece, non merita invece accoglimento per le seguenti sintetiche ragioni.
È, preliminarmente, opportuno evidenziare che ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione è necessario che sia raggiunta la prova che uno dei coniugi o entrambi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e che tale condotta, con la sua gravità, abbia determinato o contribuito a determinare la situazione di intollerabilità della ulteriore convivenza.
Ai fini dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Occorre, dunque, che le parti alleghino degli elementi idonei a fornire la prova, in primo luogo, della violazione dei doveri che discendono dal matrimonio compiuta dal coniuge e, in secondo luogo, che tale violazione sia stata la causa unica o prevalente della separazione (Cfr. Cassazione,
Ordinanza n. 16691 del 5/8/2020).
In ossequio al generale riparto degli oneri probatori, scolpito dall'art. 2697 c.c. grava proprio sulla parte che richieda l'addebito a carico dell'altro coniuge l'onere di dimostrare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale ai fatti ad esso ascritti.
Nel caso di specie, appare evidente che parte ricorrente non ha neppure allegato quali violazioni dei doveri coniugali avrebbe compiuto la in costanza di matrimonio né – a fortiori – ha offerto CP_1 elementi di valutazione circa la loro rilevanza causale al fallimento del rapporto coniugale e, in
4 definitiva, della cessazione dell'affectio coniugalis, sicché la domanda proposta non può che essere rigettata. Per_
4. Domanda di affidamento condiviso della figlia minorenne ( , il 22.12.2019) Persona_1
Per_ Merita, invece, accoglimento la domanda di affidamento condiviso della figlia ( il Persona_1
22.12.2019) avanzata da ambedue le parti.
Difatti, in tema di regime di affidamento dei figli, occorre in primo luogo rilevare che nell'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, al Giudice è imposto di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, essendo tale modalità di affidamento quello maggiormente rispondente al superiore interesse del minore a coltivare con entrambe le figure genitoriali una proficua relazione.
Nel caso di specie, deve evidenziarsi che – benché l' abbia riferito di avere difficoltà nel Per_1 frequentare con regolarità la figlia per gli ostacoli posti dalla resistente – non sono emersi dei seri ostacoli all'affidamento condiviso della figlia minorenne della coppia ad entrambi i genitori, peraltro in conformità a quanto chiesto in sede di ricorso e di comparsa di risposta.
Difatti, in assenza di qualsivoglia iniziativa processuale tesa a dare dimostrazione delle generiche difficoltà rappresentate nel corso dell'udienza presidenziale, non sono emersi elementi idonei a derogare dall'ordinario regime dell'affidamento condiviso.
Si ritiene, pertanto – sulla scorta delle concordi conclusioni delle parti sul punto – di dover confermare l'affidamento condiviso della figlia minorenne della coppia fissandone il domicilio prevalente presso la residenza materna, come già disposto in sede di provvedimenti temporanei e urgenti e cristallando, così, l'attuale situazione di fatto.
Inoltre, considerato che il diritto di visita in favore del genitore non domiciliatario deve essere regolato in modo tale da rendere effettivo il già menzionato diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo nonché salde relazioni affettive con entrambi i genitori, espressione del loro diritto alla bigenitorialità, garantita dall'art. 337 ter c.c. e avente fondamento costituzionale e sovranazionale (Cfr. art. 31 Cost. e art 8 CEDU), deve essere confermata l'articolazione fondamentale degli incontri stabilita con l'ordinanza presidenziale del 20.3.2023, in quanto pienamente idonea ad assicurare una relazione effettiva tra la minore e il ricorrente, come può desumersi dalla mancata emersione in corso di causa di difficoltà applicative relative all'esercizio del diritto di visita e all' adesione prestata dal ricorrente al contenuto dispositivo dell'ordinanza presidenziale (cfr. comparsa conclusionale del 13.3.2025).
5. Domanda di assegnazione della casa familiare
5 In ordine alla richiesta di assegnazione della casa familiare, occorre considerare che in caso di separazione personale dei coniugi l'art. 337 sexies c.c. riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni
(ovvero maggiorenni purché non economicamente indipendenti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da assicurare la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del
25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Ebbene, ciò premesso in diritto, appare pacifico che l'unica abitazione che ha costituito – durante il matrimonio – il luogo di normale e abituale convivenza del nucleo familiare nonché il fulcro degli affetti e delle abitudini in cui si è svolta la vita della figlia della coppia (Cfr. Cassazione, Sentenza
n. 5708 del 12/3/2014 in parte motiva sulla nozione di casa familiare) è l'immobile sito a Niscemi, in via Medico Margani n. 121.
Per tali ragioni e tenuto conto che presso tale immobile risultano ancora risiedere la ricorrente e la stessa figlia della coppia, merita senz'altro accoglimento la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata da ambedue le parti in favore della resistente CP_1
6. Domanda di mantenimento per la figlia (Gela, il 22.12.2019) Persona_1
Prendendo, invece, in esame le domande vertenti sulle condizioni economiche relative alla figlia minorenne della coppia è necessario – nel determinare l'ammontare dell'assegno a titolo di contributo al loro mantenimento da porre a carico del resistente – osservare che l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia, di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 16739 del 6/8/2020).
Tale valutazione deve essere, ad ogni modo, effettuata considerando che l'art. 316 bis c.c. – nel prevedere che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo – non detta un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi ma prevede un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle capacità di svolgere un'attività professionale o
6 domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni di entrambi i genitori e della loro evoluzione rispetto al momento di disgregazione del nucleo familiare.
Sul punto, il costante orientamento della Suprema Corte riconosce all'art. 316 bis c.c. (al pari del precedente art. 148 c.c.) la funzione di garanzia del diritto dei figli al mantenimento (art. 315 bis
c.c.), nella parte in cui prescrive che entrambi i genitori devono adempiere all'obbligazione di mantenimento della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo con ciò non dettando un criterio automatico per la determinazione dell'ammontare dei rispettivi contributi, “fornito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti
(che finirebbe per penalizzare il coniuge più debole)” ma prevedendo “un sistema più completo ed elastico di valutazione, che tenga conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica e delle (…) capacità di svolgere un'attività professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un'indagine comparativa delle condizioni - in tal senso intese - dei due obbligati” (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 5242 del 28/2/2024).
Tale articolato sistema è funzionale a garantire che il minore non venga pregiudicato nel suo percorso evolutivo e di crescita a causa della crisi della coppia genitoriale attraverso l'edificazione di un assetto di obblighi posti a carico di entrambi i genitori che abbia l'effetto – e non proprio di annullare – quanto meno di minimizzare le ricadute economiche della disgregazione del consorzio familiare.
Ciò appare evidente dal disposto dell'art. 337 ter, co. 4 c.c. il quale prevede che: “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori.5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
Con riferimento alle capacità economiche delle parti – stante la mancata contestazione rispetto all'attuale condizione lavorativa del ricorrente – è necessario fare riferimento a quanto allegato dallo stesso in sede di ricorso e confermato durante l'audizione personale espletata Per_1 all'udienza presidenziale.
Principiando dalla posizione di , è emerso che lo stesso percepisce redditi da lavoro Parte_1 dipendente pari a circa € 700,00/800,00 mensili, somma con la quale ha dichiarato di far fronte ad un canone di locazione mensile pari ad € 400,00 mensili senza – tuttavia – fornire alcun elemento a sostegno di tale allegazione.
7 D'altro canto, è pacifico – in quanto non oggetto di specifica contestazione – che la resistente
è priva di impiego, disponendo delle sole somme dalla stessa percepite a titolo di sostegno CP_1 pubblico al reddito delle famiglie.
Pertanto, alla luce dei superiori elementi ed effettuando una valutazione comparativa della condizione economica della parti (senz'altro non particolarmente agiata) – e ciò anche tenuto conto dei maggiori tempi di permanenza della figlia della coppia con la madre – appare equo confermare in € 200,00 l'ammontare dell'assegno che dovrà versare – a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della piccola – a entro giorno cinque di ogni mese, somma da Per_1 CP_1 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI.
Appare opportuno, inoltre, disporre – in considerazione della complessiva situazione economica delle parti e per compensare l'esiguità del contributo al mantenimento dovuto dal genitore non domiciliatario – che l'assegno unico spettante alla figlia della coppia venga integralmente percepito dalla CP_1
Difatti, il D.Lgs. 230/2021 ha introdotto una misura di sostegno alle famiglie che il collegio ritiene di poter attribuire al genitore domiciliatario prevalente per intero, naturalmente in aggiunta all'ordinario assegno di mantenimento (Cfr. Cassazione, Ordinanza, n. 4672 del 22/2/2025) e ciò proprio in ossequio alla ratio che ispira tale pubblica provvidenza che è quella prevedere un sostegno economico universale i cui effetti sono diretti principalmente ad assicurare i bisogni dei figli minorenni (e i maggiorenni nei limiti previsti dalla normativa) che – nel caso che ci occupa – sono in prima istanza sostenuti proprio dalla ricorrente, quale genitore gravato dai maggiori oneri di accudimento della figlia minorenne della coppia e che il giudice della famiglia, anche in assenza di una esplicita domanda delle parti, può attribuire in via officiosa nel superiore interesse della prole.
Parte ricorrente sarà, infine, tenuta a contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 Per_ stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
7. Spese del giudizio
Le spese di lite, considerata la natura della causa e il suo complessivo esito devono essere, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la separazione tra i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio a Niscemi, in CP_1
8 data 29.1.2019, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Niscemi con atto di matrimonio n. 3 Parte I Serie A Reg. Uff. – anno 2019;
2) RIGETTA la domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
Per_
3) AFFIDA ad entrambi i genitori la figlia nata a [...] [...], stabilendone la Persona_1 domiciliazione prevalente presso la residenza materna;
4) REGOLA il diritto di visita paterno nei seguenti termini: “ potrà vedere e tenere Parte_1 presso di sé la figlia minorenne quando vorrà – previo accordo con il genitore domiciliatario – ma in caso di disaccordo, almeno: per tre pomeriggi a settimana dalle ore 17.30 alle ore 20.00
(in caso di disaccordo sui giorni, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì); a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
per sette giorni consecutivi durante il periodo natalizio (in modo che il giorno di Natale vi sia compreso ad anni alterni;
per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale (in modo che il giorno di
Pasqua vi sia compreso ad anni alterni); per quindici giorni consecutivi o meno durante il periodo estivo da concordare con il genitore domiciliatario entro il 31 maggio di ogni anno (in caso di insanabile disaccordo, ad anni alterni, dall'1.8 al 15.8 e dal 16.8. al 30.8;
5) ASSEGNA la casa familiare sita a Niscemi, in via Medico Margani n. 121, a per CP_1 viverci con la figlia;
6) PONE a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1 CP_1
l'importo di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT-FOI e da versare entro
[...] giorno cinque di ogni mese;
7) PONE a carico di l'obbligo di contribuire in misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie per la figlia, regolate secondo il regime indicato nel Protocollo d'intesa dell'8.3.2018 stipulato dal Tribunale di Gela e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Per_
8) ATTRIBUISCE l'assegno unico spettante per la prole a in qualità di genitore CP_1 domiciliatario della figlia minorenne;
9) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 396;
10) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 25/7/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
9 Pietro Enea
Roberto Riggio
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