Art. 40-bis. (( (Semplificazione del terminale unico per i buoni pasto elettronici) )) (( 1. All' articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" e' sostituita dalle seguenti: "individuati le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 , e' garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
a) al comma 5, primo periodo, la parola: "individuati" e' sostituita dalle seguenti: "individuati le modalita' attuative della disposizione di cui al comma 6-bis, nonche'";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. In caso di buoni pasto in forma elettronica previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 , e' garantito agli esercizi convenzionati un unico terminale di pagamento".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))