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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 27/10/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dott. Vladimiro Gloria Giudice est. dott.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 83/2024 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
E
(cod. fisc.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi difesi dall'Avv.to DIGERONIMO Biagio
- ricorrenti –
CON L'INTERVENTO DEL
P.M. in sede
- interventore ex lege -
Oggetto del giudizio: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio).
Conclusioni delle parti: come da note scritte congiuntamente depositate il 5/3/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno proposto un ricorso congiunto per la Parte_1 Controparte_1 domanda cumulativa di separazione consensuale e di divorzio congiunto.
Con sentenza non definitiva n. 1355/2024, pubblicata il 6/9/2024, è stata pronunziata la loro separazione consensuale e la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio per l'esame dell'ulteriore domanda congiunta di divorzio.
Nelle richiamate note congiunte depositate il 5/3/2025 per l'udienza all'uopo fissata con trattazione scritta dell'11/3/2025 i ricorrenti hanno concordamente dichiarato di volersi riconciliare e di rinunziare alla domanda congiunta di divorzio.
Con ordinanza del 14/10/2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito della suddetta udienza con trattazione scritta dell'11/3/2025, la causa è stata rimessa in decisione, dandosi erroneamente atto delle concorde volontà dei ricorrenti di divorziare alle condizioni concordate. I ricorrenti stessi hanno domandato la revisione della predetta ordinanza con istanza congiunta del 16/10/2025.
Dato atto del chiaro errore contenuto nella richiamata ordinanza del 14/10/2025, la causa può comunque essere decisa sulla base della volontà concordemente espressa dai coniugi ricorrenti di volersi riconciliare, dal che deriva la cessazione degli effetti della loro separazione e conseguentemente l'improponibilità della loro domanda congiunta di divorzio.
La volontà dichiarata dai coniugi ricorrenti di riconciliarsi è infatti del tutto incompatibile con il loro stato di separazione, già dichiarato con la citata sentenza non definitiva n. 1355/2024.
È noto che “la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio non consegue automaticamente alla constatazione della presenza di una delle cause previste dalla L. n. 898 del 1970, art. 3 (oggi dalla L. n. 74 del 1987, artt. 1 e 7), ma presuppone, in ogni caso, attesi i riflessi pubblicistici riconosciuti dall'ordinamento all'istituto familiare, l'accertamento, da parte del giudice, dell'esistenza (ovvero dell'essenziale condizione) della concreta
1 impossibilità di mantenere o ricostituire il consorzio coniugale per effetto della definitiva rottura del legame di coppia, onde, in questo senso, lo stato di separazione dei medesimi coniugi concreta un requisito dell'azione, necessario secondo la previsione della citata L. n. 898 del 1970, art. 3, n. 2, lett. "b".
Lo stato di separazione viene meno in seguito alla riconciliazione, la quale, a norma dell'art. 157 c.c., può essere espressamente dichiarata dai coniugi, che, di comune accordo, fanno cessare gli effetti della sentenza di separazione, anche prescindendo dall'intervento del giudice.
Nel caso di specie, quindi, la volontà di riconciliarsi dei coniugi ricorrenti comporta l'interruzione del loro stato di separazione, già dichiarato giudizialmente, con la conseguenza che cessano gli effetti della relativa sentenza e viene conseguentemente a mancare uno dei presupposti per la pronuncia del loro divorzio, per cui la relativa domanda proposta con il ricorso introduttivo deve essere dichiarata improponibile.
Nulla per le spese di lite, tenuto conto della domanda congiuntamente proposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessati gli effetti della separazione personale dei coniugi ricorrenti, pronunziata con sentenza non definitiva n. 1355/2024, pubblicata il 6/9/2024, per intervenuta riconciliazione dei coniugi ricorrenti e, per l'effetto, dichiara improponibile la loro domanda congiunta di divorzio;
- nulla per le spese.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dott. Vladimiro Gloria
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