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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 01/12/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor ON NA, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 783/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Mazzotta Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Ferrato e Gilda Avena
-RESISTENTE-
oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 13.05.2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione all'accertamento tecnico preventivo (1064/2023 R.G.), deducendo che erroneamente il consulente della prima fase non l'aveva riconosciuta persona con handicap con connotazione di gravità (legge 104/1992 art. 3 comma 3), nonostante le patologie sofferte.
Agisce, pertanto, al fine di conseguire il riconoscimento di status vanamente postulato in sede amministrativa.
1 Si è costituito l' argomentando per l'infondatezza dell'opposizione. CP_1
Acquisita la documentazione offerta dalle parti, disposto il rinnovo delle operazioni peritali e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
CP_
2.1. In relazione all'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall' la stessa deve essere rigettata in quanto infondata.
L'opposizione è, infatti, tempestiva, ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.: la dichiarazione di dissenso del 15.04.2024 è intervenuta nel termine di 30 giorni assegnato dal giudice decorrente dal 18.03.2024 e il successivo ricorso giudiziale è stato depositato il 13.05.2024.
2.2. Nel merito, l'opposizione deve essere accolta, in quanto appare fondata alla stregua della rinnovata consulenza tecnica, con cui si è verificato anche lo stato attuale di salute dell'opponente e, dunque, l'eventuale peggioramento che sia invalso nel corso del procedimento.
Il nuovo consulente, infatti, con procedimento logico immune da vizi, che il giudice condivide, è giunto alla conclusione che le patologie di cui risulta affetto l'opponente
“Cardiopatia ischemica cronica rivascolarizzata, BPCO con deficit ostruttivo di grado severo, enfisema, ipertrofia prostatica, diplopia” “determinano uno status di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, a far data dalla visita peritale del
28/04/2025. In particolare, il dottor ha avuto modo di precisare che Testimone_1
“L'esame obiettivo in corso di visita peritale ha evidenziato segni di depressione.
L'accompagnatore riferisce che il paziente ha bisogno di parziale assistenza. Egli presenta una storia di cardiopatia ischemica cronica dal 2001, rivascolarizzato nel 2001,
2008 e 2019. Si sottopone a stretto follow-up cardiologico. Allo stato attuale presenta segni di congestione;
necessita di aiuto nelle attività quotidiane.” (cfr. pag. 5 elaborato peritale).
Alla luce di tali considerazioni, occorre rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il
2 riconoscimento che l'opponente, a decorrer dal 28.04.2025, si trova nella condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 legge 104/1992.
3. La sopravvenienza del requisito sanitario in corso di causa induce a compensare le spese processuali (Cass.2007/16000; Cass. 2011/7307).
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste in solido a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che si Parte_1 trova nella condizione di handicap grave, ex art.3 comma 3 legge 104/1992, a decorrere dal 28.04.2025;
2) Compensa le spese di lite;
3) Pone a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Si comunichi.
Paola, 01.12.2025.
Il Giudice
ON NA
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