Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 26/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Unico delle pensioni Cons. PP di PI ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 17/2026 nel giudizio di pensione iscritto al n. 70005 del registro di segreteria, proposto da:
F. G., nata a [...] e residente a [...], codice fiscale OMISSIS, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall’avv. Mariagrazia Gugliotta, presso il cui studio, sito a Milano in viale Monte Nero n.
33, è elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC mariagrazia.gugliotta@milano.pecavvocati.it, indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.;
ricorrente
CONTRO
l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, rappresentato e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Tiziana G.
IT, NC AM e NC DI, elettivamente domiciliato a Palermo in viale Toselli n. 5, presso gli uffici dell’Avvocatura INPS, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it;
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it;
resistente Il 22 gennaio 2026, la causa è stata discussa e decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
F A T T O
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, F. G. ha convenuto in giudizio l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, per ottenere il riconoscimento del proprio status di invalidità civile in misura superiore al 74%, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388 del 2000; col favore delle spese di lite.
A sostegno della domanda, ha dedotto di essere stata riconosciuta in un primo momento dalla CML come invalida, con totale e permanente invalidità lavorativa al 100%; di essere stata invece giudicata, in sede di revisione, come invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67%; di essere in realtà affetta, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, da un’invalidità superiore al 74%, che comporterebbe il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388 del 2000; d’aver proposto ricorso al Giudice del lavoro di Messina, che avrebbe provveduto a dichiarare il difetto di
giurisdizione in favore della Corte dei conti; di riassumere pertanto il giudizio, riproponendo le stesse domande già fatte valere innanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
L’I.N.P.S., costituendosi in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità della domanda, sull’assunto che non sarebbe stata preceduta dalla previa istanza in sede amministrativa, ovvero dal rituale atto di diffida, in violazione dell’art. 153, comma 1 lett. b), del c.g.c.
In secondo luogo, ha eccepito, altresì, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, deducendo che la ricorrente, essendo ancora in servizio, non avrebbe diritto allo stato al trattamento pensionistico. Infatti, l’accertamento dello stato di invalidità in misura superiore al 74% costituirebbe non un diritto tutelabile in via autonoma, ma uno dei presupposti di fatto della fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388/2000, in quanto sarebbe strettamente funzionale ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, sicché un’azione di mero accertamento del grado di invalidità difetterebbe di una delle condizioni dell’azione, id est l’interesse ad agire.
Ha concluso, pertanto, per l’inammissibilità o la reiezione del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
All’udienza di discussione, l’INPS si è riportato alla memoria di costituzione, mentre la difesa ha contestato la pretesa inammissibilità dell’azione ed ha insistito per la nomina di un CTU medico – legale.
Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con sentenza a motivazione contestuale, ai sensi del comma 1 dell’art. 167 c.g.c.
D I R I T T O
Il ricorso è inammissibile.
Come si evince dal petitum, oggetto del giudizio è il riconoscimento dell’invalidità civile del ricorrente in misura superiore al 74%, “ai fini della concessione del beneficio di cui all’art. 80, comma 3, della legge 388/2000” (v. ric., pag. 4).
Come correttamente eccepito dall’INPS, la domanda amministrativa di accreditamento della contribuzione figurativa, alla quale è stata funzionalizzata la domanda giudiziale, non può essere ricompresa nella richiesta di accertamento dello stato di invalidità, inoltrata all’ASL, sicché appare palese come il ricorso sia stato proposto in mancanza della previa definizione della questione in sede amministrativa, ovvero del rituale atto di diffida.
Ai sensi del comma 1, lett. b), dell’art. 153 c.g.c., i ricorsi sono inammissibili qualora “si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all’amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere”.
La disposizione è finalizzata ad impedire l’impugnazione di verbali, accertamenti sanitari, atti endoprocedimentali o comunque provvedimenti meramente interlocutori, ovvero ad evitare che venga adito direttamente il giudice contabile senza alcuna previa interlocuzione con l’amministrazione.
Nel caso in esame, a fronte di un atto amministrativo meramente endoprocedimentale, concernente l’accertamento dell’invalidità civile, la ricorrente non ha provveduto ad inoltrare la domanda per il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3 dell’art. 80 della legge n. 388/2000.
Contrariamente a quanto argomentato dall’INPS, “la norma prevede che l’invalido debba presentare apposita richiesta per conseguire il beneficio contributivo, ma non stabilisce che tale istanza vada presentata al momento del pensionamento” (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 291/2020); anzi, “una tale interpretazione andrebbe in contrasto con la sua stessa finalità, essendo evidente che il riconoscimento di tale beneficio in costanza di attività lavorativa consente al dipendente di maturare il diritto a pensione anticipatamente” (ibidem). Ne consegue che la domanda di riconoscimento dei benefici, in termini di maggiore anzianità contributiva, possa essere presentata anche in costanza di attività lavorativa.
Nel caso in esame, la domanda amministrativa non è stata presentata, né è possibile ipotizzare l’esistenza di un provvedimento amministrativo implicito, in quanto la domanda proposta per l’accertamento dell’invalidità civile non si estende anche all’attribuzione dei benefici ex lege n. 388/2000. Pertanto, l’INPS non è mai stato messo nelle condizioni di pronunciarsi sulla possibilità di riconoscere i benefici di cui alla legge n. 388/2000 (ex plurimis, per una fattispecie pressoché identica, v. Sez. Giur. Puglia, sent. n.
51/2019, nonché Sez. III App., sent. n. 533/2016; per l’ipotesi opposta, in cui il riconoscimento dei benefici de quibus sia stato invece richiesto unitamente all’accertamento dello stato di invalidità, con conseguente ammissibilità dell’azione, v. Cass., sent. n. 21490/2010).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
Restano assorbiti i motivi di merito.
Avuto riguardo alle ragioni della decisione, incentrata su una questione pregiudiziale, dev’essere disposta l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs.
n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute della ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.
Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.
Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D.
Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità della ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da F. G. contro l’INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore;
DICHIARA
l’inammissibilità del ricorso.
Dispone che le generalità della ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.
Compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 22 gennaio 2026.
IL GIUDICE
PP di PI
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria nei modi di legge.
Palermo,22 gennaio 2026 Pubblicata il 26 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(firmato digitalmente)
Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di F. G. C.F. OMISSIS, nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 26 gennaio 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(firmato digitalmente)