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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/10/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3976 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3976 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Tina Fortunata Faenza e Caterina Morello, con le quali è elettivamente domiciliato in Bova Marina (RC), Via Montesanto n. 2
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. 9/G
Resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Rossella Quarta, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via G. Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: regolarizzazione posizione contributiva
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. versate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: Contr
- che, nell'anno 1996, è confluito nel bacino regionale attraverso dei progetti per lavori socialmente utili presentati dal Comune di Palizzi (RC), lavorando in virtù di un orario regolamentato da un disciplinare di utilizzo dei 3
soggetti ex art. 3, Legge Regionale n. 4 del 30/01/2001 e da successive integrazioni concordate con le 00.SS., l'ANCI e la Regione Calabria;
- che, nello specifico, l'orario di lavoro era pari a 20 ore settimanali e 80 mensili e le ore in eccedenza venivano retribuite dagli Enti utilizzatori secondo le normative vigenti;
- che, sin dal primo momento dell'impiego, è stato utilizzato oltre le 80 ore previste a causa della carenza di organico del Comune di svolgendo CP_1
un orario di lavoro autorizzato pari a 156 ore mensili;
- che, per le ore di integrazione aggiuntiva a quelle previste dalla legge, il
Comune di ha erogato una retribuzione inferiore a quella prevista dal CP_1
CCNL di riferimento;
- che, su tale ultimo punto, i lavoratori e il hanno Controparte_1
raggiunto una transazione;
- che, tuttavia, a seguito di un controllo della posizione assicurativa- previdenziale, il ricorrente si è accorto di alcune irregolarità;
- che ha inoltrato all' richiesta di variazione della posizione CP_2
assicurativa ( ), all'esito della quale è stato accertato che le inesattezze Pt_2
derivano dall'omesso versamento dei contributi da parte del Controparte_1
per i periodi relativi all'integrazione regolarmente effettuata ed allo straordinario;
- che l' ha aggiornato e corretto l'estratto Controparte_4
contributivo, negando l'inserimento delle annualità richieste con la seguente motivazione: “assenza di riscontro da parte del Datore di lavoro”;
- che, inoltre, anche le annualità dal 2000 al 2004 sono state eliminate;
- che, come si evince dall'estratto contributivo aggiornato, dall'anno 1997 all'anno 2008 il non ha versato alcuna contribuzione;
Controparte_1
- che, nell'estratto contributivo INPDAP, relativo alla posizione fino all'anno 2011, risultano soltanto i periodi lavorativi dal 2000 al 2011; 4
- che, per tale ragione, ha chiesto al Comune di la regolarizzazione CP_1
dei versamenti contributivi mancanti, senza ottenere alcun riscontro;
- che il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro pregiudica la futura prestazione pensionistica;
- che il riscatto dei periodi lavorativi prestati nelle attività LSU è previsto dall'articolo 8, comma 19, D.Lgs. n° 468/1997;
- che il rapporto lavorativo intercorso con il Comune di è CP_1
documentalmente provato, per cui l' avrebbe dovuto riconoscere i contributi CP_5
previdenziali per la prestazione lavorativa svolta;
- che ha diritto alla regolarizzazione della situazione contributiva, al fine di ottenere una prestazione pensionistica corretta;
- che, per le pubbliche amministrazioni, era stata stabilita una proroga fino al 31 dicembre 2022, al fine di regolarizzare i versamenti omessi per i periodi retributivi fino al 2015 e il Comune di avrebbe potuto versare i contributi CP_1
dovuti usufruendo di tale proroga;
- che i periodi di contribuzione prescritti non possono più essere regolarizzati e, pertanto, è necessario costituire una rendita vitalizia, ai sensi dell'articolo 13, Legge 12 agosto 1962, n. 1338;
- che la costituzione di una rendita vitalizia o riscatto può essere richiesta dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e che intende mettersi in regola.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, in via principale:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dell' in Controparte_6
persona del Sindaco Legale rappresentante p.t., per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di integrazione e straordinario lavorati dal Legato presso il predetto Ente dal 1997 al 2008; 2. condannare l'Ente Pt_1
Comunale di a provvedere al versamento dei contributi omessi in CP_1
relazione alla posizione lavorativa del sig. per gli anni che vanno dal Pt_1 5
1997 al 2006, entro i termini della proroga stabiliti in premessa;
3. nel caso in cui il non rientrasse nei termini della proroga, condannare il suddetto CP_1
Ente, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire ex art. 2116, co. 2,
c.c. il danno relativo alle quote di pensione che non potrà percepire, in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia, ragguagliata alla riserva matematica necessaria a costituire la rendita ai sensi dell'art. 13 Legge
1338/1962; 4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il CP_1
eccependo:
[...]
- che è intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria del ricorrente, il quale non ha mai inoltrato alcuna richiesta di versamento dei contributi previdenziali;
- che il ricorrente, pur invocando una transazione per le ore di integrazione e straordinario, non ha fornito alcuna prova;
- che l'accordo transattivo prevedeva la rinuncia ai contributi previdenziali da parte del dipendente, per cui l ha provveduto ad eliminare CP_2
tutte le annualità dal 2000 al 2004;
- che, in ogni caso, la domanda del ricorrente è inammissibile per intervenuta decadenza, ex art. 2113 c.c.;
- che il sig. Legato, a seguito dell'accordo transattivo concluso con il ha rinunciato a tutte le altre spettanze, compresi i contributi CP_1
previdenziali relativi agli anni oggetto di transazione.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 20/09/2023, si è costituito l' , CP_2
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Locri, nel caso di accertamento di retribuzioni o erogazioni di somme soggette ad imposizione 6
contributiva previdenziale, accertare i contributi dovuti per legge, nei termini prescrizionali, con le sanzioni maturate e maturande a quella data, dichiarando obbligata e condannando la società convenuta al relativo pagamento. Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
Istruita la causa, con provvedimento del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva, l' è CP_2
litisconsorte necessario, poiché l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Sez. L, Sentenza n. 20827 del
11/09/2013; Sez. L - , Sentenza n. 17320 del 19/08/2020; sentenza n. 29637 del
2021).
L'odierno ricorrente reclama l'accertamento del diritto – con conseguente condanna del datore di lavoro - al versamento dei contributi omessi in relazione alla posizione lavorativa del sig. Legato per gli anni che vanno dal 1997 al 2006.
Preliminarmente va superata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal
Comune datore di lavoro nel costituirsi in giudizio.
In materia previdenziale la prescrizione dell'obbligo contributivo è stabilita dall'articolo 3, comma 9 della legge 335/1995 che fissa in cinque anni il termine di prescrizione per tutte le contribuzioni di previdenza ed assistenza 7
sociale obbligatoria ( decorrenti dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati
(termine valido dal 1.1.1996).
Il termine è elevato a dieci anni se sono stati inviati atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1° gennaio 1996 oppure se avviene denuncia da parte del lavoratore o da parte dei suoi superstiti, allegati nella specie dall'odierno ricorrente.
In ogni caso, una volta spirato il termine prescrizionale, l' non solo CP_2
non può richiedere i contributi, ma neanche riceverli, qualora il lavoratore volesse versarli spontaneamente, non essendo la prescrizione rinunciabile, operando di diritto (Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 8956 del
14/05/2020)
Nel caso di specie, il ricorrente - che agisce per la regolarizzazione contributiva relativamente agli anni dal 1997 al 2006 - ha allegato di aver inoltrato formale richiesta di regolarizzazione contributiva all'ente datore di lavoro con nota protocollata in data 14/10/2002.
In linea di principio, non potrebbe trovare accoglimento la domanda principale, avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva, in quanto la prescrizione sarebbe parzialmente maturata dal momento che non è stato provato che, dal 14/10/2002, siano state trasmesse altre diffide idonee ad interrompere la prescrizione, pur divenuta decennale, fino all'introduzione del presente giudizio.
Tuttavia, questo giudicante, pur consapevole di aver emesso precedenti pronunce di segno contrario, non può non tenere conto, nell'esaminare la domanda attorea, della normativa sopravvenuta, contenuta nell'art. 19 del D.L.
n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10- bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono CP_2
iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e 8
di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.20202.
Orbene, ritiene il giudicante, che, secondo una letterale interpretazione, la norma in questione, non possa essere intesa come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, in quanto tale ricostruzione contrasta con il tenore letterale della stessa.
Significativo, in tal senso, a parere di questo giudicante, è l'inciso “non si applica” che lascia chiaramente intendere che, per tutti i periodi contributivi antecedenti al 31.12.2014, il termine di prescrizione non è sospeso, ma non trova affatto applicazione, con la conseguente possibilità per il datore di lavoro di versare i contributi che l' dovrà ricevere. CP_2
Nondimeno, non vi è dubbio che la normativa in questione si applichi al
Comune datore di lavoro che rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001.
Pertanto, essendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dagli attestati di servizio e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, la domanda principale è fondata.
Ed infatti, il datore di lavoro non ha contestato il rapporto di lavoro, nei termini in cui è stato allegato, né l'omissione della contribuzione dovuta, eccependo soltanto la prescrizione della pretesa creditoria e opponendo, nel merito, una presunta rinuncia del ricorrente alla pretesa contributiva, espressa con un atto transattivo raggiunto tra le parti.
Con riferimento a tale ultimo profilo, il resistente si è limitato a CP_1
richiamare l'atto transattivo, deducendo che nello stesso “era certamente 9
compresa la rinuncia ed ai contributi previdenziali che vengono richiesti con
l'odierno giudizio”.
Orbene, l'obbligazione contributiva - derivante dalla legge e facente capo all - va tenuta distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua CP_2
natura indisponibile e, dunque, irrinunciabile.
Pertanto, ogni eventuale atto di disposizione avente ad oggetto la pretesa contributiva non potrebbe spiegare i propri effetti nella sfera giuridica dell'interessato rinunciante.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, in conseguenza delle difese del CP_1
parte ricorrente ha provveduto a depositare l'accordo transattivo, che non è stato oggetto di specifica contestazione: dalla lettura dell'accordo in questione, non si rinviene alcun riferimento all'obbligazione contributiva.
Per le medesime ragioni, è infondata anche l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 2113 c.c., genericamente formulata dal resistente. CP_1
Infatti, la norma in questione, nel prevedere un termine decadenziale di 6 mesi per l'impugnazione di accordi transattivi invalidi in quanto aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo
409 del codice di procedura civile, fa espressamente riferimento ai diritti del lavoratore e non concerne la materia contributiva.
Inoltre, giova rimarcarlo, oggetto della pretesa del ricorrente è l'accredito dei contributi che, alla luce di quanto innanzi argomentato e di quanto emerge dall'accordo depositato dal ricorrente (e non confutato dal comune resistente), non sono stati oggetto di rinuncia (che sarebbe stata illegittima) con accordo transattivo: pertanto, parte ricorrente non aveva alcun onere di rispettare il termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c., che riguarda esclusivamente gli accordi transattivi invalidi in ragione dell'oggetto.
Essendo stata provata la fonte della pretesa azionata, non essendo stata contestata la spettanza dei contributi richiesti e non essendo intervenuta alcuna 10
prescrizione dell'obbligazione contributiva, né alcun accordo transattivo validamente rinunciativo della pretesa, il ricorso va accolto, con la conseguenza che l'ente datore di lavoro è tenuto a procedere alla regolarizzazione contributiva, che l' , in applicazione della citata normativa, deve ricevere. CP_2
L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande formulate in via subordinata, che postulano l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione contributiva.
Ed infatti, l'art. 13 della LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338 testualmente recita: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, può chiedere all di Controparte_7
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. (...)”.
Pertanto, il presupposto dell'applicazione della normativa in parola è
l'impossibilità di versare i contributi per sopravvenuta prescrizione, che non si è verificata nella specie.
Nondimeno, l'art. 2116 c.c., secondo comma, testualmente recita: “Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Il presupposto per l'azione risarcitoria disciplinata dall'art. 2116 c.c. è costituito dalla prescrizione del credito contributivo, dal momento che, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determinerà l'attualizzarsi del danno risarcibile per il lavoratore, che 11
consiste nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cassazione civile, Sez. L. , Sentenza n. 27660 del 30/10/2018), circostanza che non ricorre nella specie.
Le spese di lite vanno compensate nei confronti dell' , mentre, in CP_2
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del
[...]
datore di lavoro responsabile dell'omissione contributiva, applicando CP_1
i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3976 / 2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., è tenuto alla regolarizzazione
[...]
della posizione contributiva del ricorrente per gli anni dal 1997 al 2006;
- Compensa le spese di lite nei confronti dell' ; CP_2
-Condanna il in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 3976 / 2021
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3976 / 2021 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Tina Fortunata Faenza e Caterina Morello, con le quali è elettivamente domiciliato in Bova Marina (RC), Via Montesanto n. 2
Ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Smiriglia Fava, con la quale è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Gebbione n. 9/G
Resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Rossella Quarta, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via G. Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale
Resistente
OGGETTO: regolarizzazione posizione contributiva
Conclusioni: per le parti, come in atti e nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. versate in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/12/2021, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto: Contr
- che, nell'anno 1996, è confluito nel bacino regionale attraverso dei progetti per lavori socialmente utili presentati dal Comune di Palizzi (RC), lavorando in virtù di un orario regolamentato da un disciplinare di utilizzo dei 3
soggetti ex art. 3, Legge Regionale n. 4 del 30/01/2001 e da successive integrazioni concordate con le 00.SS., l'ANCI e la Regione Calabria;
- che, nello specifico, l'orario di lavoro era pari a 20 ore settimanali e 80 mensili e le ore in eccedenza venivano retribuite dagli Enti utilizzatori secondo le normative vigenti;
- che, sin dal primo momento dell'impiego, è stato utilizzato oltre le 80 ore previste a causa della carenza di organico del Comune di svolgendo CP_1
un orario di lavoro autorizzato pari a 156 ore mensili;
- che, per le ore di integrazione aggiuntiva a quelle previste dalla legge, il
Comune di ha erogato una retribuzione inferiore a quella prevista dal CP_1
CCNL di riferimento;
- che, su tale ultimo punto, i lavoratori e il hanno Controparte_1
raggiunto una transazione;
- che, tuttavia, a seguito di un controllo della posizione assicurativa- previdenziale, il ricorrente si è accorto di alcune irregolarità;
- che ha inoltrato all' richiesta di variazione della posizione CP_2
assicurativa ( ), all'esito della quale è stato accertato che le inesattezze Pt_2
derivano dall'omesso versamento dei contributi da parte del Controparte_1
per i periodi relativi all'integrazione regolarmente effettuata ed allo straordinario;
- che l' ha aggiornato e corretto l'estratto Controparte_4
contributivo, negando l'inserimento delle annualità richieste con la seguente motivazione: “assenza di riscontro da parte del Datore di lavoro”;
- che, inoltre, anche le annualità dal 2000 al 2004 sono state eliminate;
- che, come si evince dall'estratto contributivo aggiornato, dall'anno 1997 all'anno 2008 il non ha versato alcuna contribuzione;
Controparte_1
- che, nell'estratto contributivo INPDAP, relativo alla posizione fino all'anno 2011, risultano soltanto i periodi lavorativi dal 2000 al 2011; 4
- che, per tale ragione, ha chiesto al Comune di la regolarizzazione CP_1
dei versamenti contributivi mancanti, senza ottenere alcun riscontro;
- che il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro pregiudica la futura prestazione pensionistica;
- che il riscatto dei periodi lavorativi prestati nelle attività LSU è previsto dall'articolo 8, comma 19, D.Lgs. n° 468/1997;
- che il rapporto lavorativo intercorso con il Comune di è CP_1
documentalmente provato, per cui l' avrebbe dovuto riconoscere i contributi CP_5
previdenziali per la prestazione lavorativa svolta;
- che ha diritto alla regolarizzazione della situazione contributiva, al fine di ottenere una prestazione pensionistica corretta;
- che, per le pubbliche amministrazioni, era stata stabilita una proroga fino al 31 dicembre 2022, al fine di regolarizzare i versamenti omessi per i periodi retributivi fino al 2015 e il Comune di avrebbe potuto versare i contributi CP_1
dovuti usufruendo di tale proroga;
- che i periodi di contribuzione prescritti non possono più essere regolarizzati e, pertanto, è necessario costituire una rendita vitalizia, ai sensi dell'articolo 13, Legge 12 agosto 1962, n. 1338;
- che la costituzione di una rendita vitalizia o riscatto può essere richiesta dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e che intende mettersi in regola.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, in via principale:
1. accertare e dichiarare la responsabilità dell' in Controparte_6
persona del Sindaco Legale rappresentante p.t., per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di integrazione e straordinario lavorati dal Legato presso il predetto Ente dal 1997 al 2008; 2. condannare l'Ente Pt_1
Comunale di a provvedere al versamento dei contributi omessi in CP_1
relazione alla posizione lavorativa del sig. per gli anni che vanno dal Pt_1 5
1997 al 2006, entro i termini della proroga stabiliti in premessa;
3. nel caso in cui il non rientrasse nei termini della proroga, condannare il suddetto CP_1
Ente, in persona del legale rappresentante p.t., a risarcire ex art. 2116, co. 2,
c.c. il danno relativo alle quote di pensione che non potrà percepire, in misura pari al capitale necessario a costituire la rendita vitalizia, ragguagliata alla riserva matematica necessaria a costituire la rendita ai sensi dell'art. 13 Legge
1338/1962; 4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito il CP_1
eccependo:
[...]
- che è intervenuta la prescrizione della pretesa creditoria del ricorrente, il quale non ha mai inoltrato alcuna richiesta di versamento dei contributi previdenziali;
- che il ricorrente, pur invocando una transazione per le ore di integrazione e straordinario, non ha fornito alcuna prova;
- che l'accordo transattivo prevedeva la rinuncia ai contributi previdenziali da parte del dipendente, per cui l ha provveduto ad eliminare CP_2
tutte le annualità dal 2000 al 2004;
- che, in ogni caso, la domanda del ricorrente è inammissibile per intervenuta decadenza, ex art. 2113 c.c.;
- che il sig. Legato, a seguito dell'accordo transattivo concluso con il ha rinunciato a tutte le altre spettanze, compresi i contributi CP_1
previdenziali relativi agli anni oggetto di transazione.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 20/09/2023, si è costituito l' , CP_2
formulando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Locri, nel caso di accertamento di retribuzioni o erogazioni di somme soggette ad imposizione 6
contributiva previdenziale, accertare i contributi dovuti per legge, nei termini prescrizionali, con le sanzioni maturate e maturande a quella data, dichiarando obbligata e condannando la società convenuta al relativo pagamento. Con vittoria di spese e onorari di lite.”.
Istruita la causa, con provvedimento del 21/07/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
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Con riferimento alla domanda di regolarizzazione contributiva, l' è CP_2
litisconsorte necessario, poiché l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di "facere" del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea a produrre effetti (Sez. L, Sentenza n. 20827 del
11/09/2013; Sez. L - , Sentenza n. 17320 del 19/08/2020; sentenza n. 29637 del
2021).
L'odierno ricorrente reclama l'accertamento del diritto – con conseguente condanna del datore di lavoro - al versamento dei contributi omessi in relazione alla posizione lavorativa del sig. Legato per gli anni che vanno dal 1997 al 2006.
Preliminarmente va superata l'eccezione di prescrizione, sollevata dal
Comune datore di lavoro nel costituirsi in giudizio.
In materia previdenziale la prescrizione dell'obbligo contributivo è stabilita dall'articolo 3, comma 9 della legge 335/1995 che fissa in cinque anni il termine di prescrizione per tutte le contribuzioni di previdenza ed assistenza 7
sociale obbligatoria ( decorrenti dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati
(termine valido dal 1.1.1996).
Il termine è elevato a dieci anni se sono stati inviati atti interruttivi della prescrizione, o iniziate procedure di recupero, prima del 1° gennaio 1996 oppure se avviene denuncia da parte del lavoratore o da parte dei suoi superstiti, allegati nella specie dall'odierno ricorrente.
In ogni caso, una volta spirato il termine prescrizionale, l' non solo CP_2
non può richiedere i contributi, ma neanche riceverli, qualora il lavoratore volesse versarli spontaneamente, non essendo la prescrizione rinunciabile, operando di diritto (Cassazione civile, Sez. L - , Sentenza n. 8956 del
14/05/2020)
Nel caso di specie, il ricorrente - che agisce per la regolarizzazione contributiva relativamente agli anni dal 1997 al 2006 - ha allegato di aver inoltrato formale richiesta di regolarizzazione contributiva all'ente datore di lavoro con nota protocollata in data 14/10/2002.
In linea di principio, non potrebbe trovare accoglimento la domanda principale, avente ad oggetto la regolarizzazione contributiva, in quanto la prescrizione sarebbe parzialmente maturata dal momento che non è stato provato che, dal 14/10/2002, siano state trasmesse altre diffide idonee ad interrompere la prescrizione, pur divenuta decennale, fino all'introduzione del presente giudizio.
Tuttavia, questo giudicante, pur consapevole di aver emesso precedenti pronunce di segno contrario, non può non tenere conto, nell'esaminare la domanda attorea, della normativa sopravvenuta, contenuta nell'art. 19 del D.L.
n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10- bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono CP_2
iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e 8
di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.20202.
Orbene, ritiene il giudicante, che, secondo una letterale interpretazione, la norma in questione, non possa essere intesa come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, in quanto tale ricostruzione contrasta con il tenore letterale della stessa.
Significativo, in tal senso, a parere di questo giudicante, è l'inciso “non si applica” che lascia chiaramente intendere che, per tutti i periodi contributivi antecedenti al 31.12.2014, il termine di prescrizione non è sospeso, ma non trova affatto applicazione, con la conseguente possibilità per il datore di lavoro di versare i contributi che l' dovrà ricevere. CP_2
Nondimeno, non vi è dubbio che la normativa in questione si applichi al
Comune datore di lavoro che rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001.
Pertanto, essendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dagli attestati di servizio e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, la domanda principale è fondata.
Ed infatti, il datore di lavoro non ha contestato il rapporto di lavoro, nei termini in cui è stato allegato, né l'omissione della contribuzione dovuta, eccependo soltanto la prescrizione della pretesa creditoria e opponendo, nel merito, una presunta rinuncia del ricorrente alla pretesa contributiva, espressa con un atto transattivo raggiunto tra le parti.
Con riferimento a tale ultimo profilo, il resistente si è limitato a CP_1
richiamare l'atto transattivo, deducendo che nello stesso “era certamente 9
compresa la rinuncia ed ai contributi previdenziali che vengono richiesti con
l'odierno giudizio”.
Orbene, l'obbligazione contributiva - derivante dalla legge e facente capo all - va tenuta distinta rispetto a quella retributiva in ragione della sua CP_2
natura indisponibile e, dunque, irrinunciabile.
Pertanto, ogni eventuale atto di disposizione avente ad oggetto la pretesa contributiva non potrebbe spiegare i propri effetti nella sfera giuridica dell'interessato rinunciante.
Tuttavia, nel caso che ci occupa, in conseguenza delle difese del CP_1
parte ricorrente ha provveduto a depositare l'accordo transattivo, che non è stato oggetto di specifica contestazione: dalla lettura dell'accordo in questione, non si rinviene alcun riferimento all'obbligazione contributiva.
Per le medesime ragioni, è infondata anche l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 2113 c.c., genericamente formulata dal resistente. CP_1
Infatti, la norma in questione, nel prevedere un termine decadenziale di 6 mesi per l'impugnazione di accordi transattivi invalidi in quanto aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'articolo
409 del codice di procedura civile, fa espressamente riferimento ai diritti del lavoratore e non concerne la materia contributiva.
Inoltre, giova rimarcarlo, oggetto della pretesa del ricorrente è l'accredito dei contributi che, alla luce di quanto innanzi argomentato e di quanto emerge dall'accordo depositato dal ricorrente (e non confutato dal comune resistente), non sono stati oggetto di rinuncia (che sarebbe stata illegittima) con accordo transattivo: pertanto, parte ricorrente non aveva alcun onere di rispettare il termine decadenziale di cui all'art. 2113 c.c., che riguarda esclusivamente gli accordi transattivi invalidi in ragione dell'oggetto.
Essendo stata provata la fonte della pretesa azionata, non essendo stata contestata la spettanza dei contributi richiesti e non essendo intervenuta alcuna 10
prescrizione dell'obbligazione contributiva, né alcun accordo transattivo validamente rinunciativo della pretesa, il ricorso va accolto, con la conseguenza che l'ente datore di lavoro è tenuto a procedere alla regolarizzazione contributiva, che l' , in applicazione della citata normativa, deve ricevere. CP_2
L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande formulate in via subordinata, che postulano l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione contributiva.
Ed infatti, l'art. 13 della LEGGE 12 agosto 1962, n. 1338 testualmente recita: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, può chiedere all di Controparte_7
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. (...)”.
Pertanto, il presupposto dell'applicazione della normativa in parola è
l'impossibilità di versare i contributi per sopravvenuta prescrizione, che non si è verificata nella specie.
Nondimeno, l'art. 2116 c.c., secondo comma, testualmente recita: “Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro”.
Il presupposto per l'azione risarcitoria disciplinata dall'art. 2116 c.c. è costituito dalla prescrizione del credito contributivo, dal momento che, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determinerà l'attualizzarsi del danno risarcibile per il lavoratore, che 11
consiste nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (Cassazione civile, Sez. L. , Sentenza n. 27660 del 30/10/2018), circostanza che non ricorre nella specie.
Le spese di lite vanno compensate nei confronti dell' , mentre, in CP_2
applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del
[...]
datore di lavoro responsabile dell'omissione contributiva, applicando CP_1
i minimi tariffari, in ragione dell'assenza di attività istruttoria e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 3976 / 2021, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara che il CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., è tenuto alla regolarizzazione
[...]
della posizione contributiva del ricorrente per gli anni dal 1997 al 2006;
- Compensa le spese di lite nei confronti dell' ; CP_2
-Condanna il in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 4638,00 oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 03/10/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci