Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00204/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01580/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2025, proposto da
MA TA IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabina Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
Ricorso per l’ottemperanza
della sentenza n. 3520/2023 del Giudice di Pace di Palermo
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. ND AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – MA TA UP ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza con ricorso depositato in data 6 settembre 2025, chiedendo a questo T.A.R. di ordinare al Comune di Palermo di dare esecuzione alla sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3520/2023, pubblicata il 20/11/2023 e notificata in copia conforme il 01/12/2023, prevedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nonché la condanna alle spese (compreso il rimborso del contributo unificato).
A fondamento del ricorso la ricorrente espone che con la citata sentenza n. 3520/2023 il Giudice di Pace di Palermo, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla stessa, ha annullato le cartelle di pagamento n. 29620160105923174000, n. 29620170001821684000 e n. 29620180001994226000, nonché le relative iscrizioni a ruolo e i verbali prodromici, e ha condannato il Comune di Palermo a restituire all’opponente le somme pignorate ex art. 72-bis D.P.R. n. 602/1973 in relazione alle predette cartelle, oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all’effettivo soddisfo.
La ricorrente deduce che, in forza della pronuncia, le spetta la restituzione della somma di € 4.582,30, oltre interessi legali dal 28/10/2022 (data della domanda giudiziale) sino al soddisfo; nonostante la notificazione in copia conforme della sentenza avvenuta il 01/12/2023, il Comune non ha provveduto al pagamento, permanendo l’inadempimento.
2 – Il Comune di Palermo, ritualmente intimato, non si è costituito.
3 – Alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile, avuto riguardo: i) alla definitività della sentenza ottemperanda, come da certificato di mancata impugnazione prodotto in giudizio; ii) all’avvenuta notificazione in copia conforme della sentenza al Comune in data 01/12/2023, nonché al decorso del tempo utile per l’esecuzione spontanea.
5 – Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice di Pace divenuta definitiva — al novero dei titoli che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Comune di Palermo di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, restituendo all’arch. IA MA TA la somma di € 4.582,30, oltre interessi legali dal 28/10/2022 sino all’effettivo soddisfo, mediante pagamento in favore della ricorrente.
8 – L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
9 – Per il caso di ulteriore inerzia si nomina sin da ora commissario ad acta il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Amministrazione regionale, il quale - nel doveroso adempimento dell’ufficio pubblicistico assegnatogli e su espressa richiesta di parte - provvederà, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, alla liquidazione e corresponsione delle somme spettanti alla ricorrente, con oneri a carico del resistente Comune.
Va considerato, con riguardo alla nomina del commissario ad acta, che l’incarico di ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e, come tale, non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza; inoltre, l’eventuale compenso per l’attività commissariale, ove spettante, dovrà essere posto a carico dell’amministrazione intimata e sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
10 – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del Comune resistente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto:
1. ordina al Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Giudice di Pace di Palermo n. 3520/2023, pubblicata il 20/11/2023 e notificata in copia conforme il 01/12/2023, restituendo all’arch. MA TA UP la somma di € 4.582,30, oltre interessi legali dal 28/10/2022 sino all’effettivo soddisfo, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza;
2. nomina per il caso di persistente inadempimento, come commissario ad acta, con facoltà di delega, il Dirigente del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, il quale provvederà come indicato in motivazione;
3. condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00), oltre IVA, CPA, rimborso spese generali nella misura di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST TE, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
ND AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND AT | ST TE |
IL SEGRETARIO