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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1501 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 02/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 4590/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. KRON MORELLI STEFANO e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. KRON MORELLI STEFANO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 03/03/2025, con cui e , unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Quinzano d'Oglio-BS in data 16.9.2016 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Quinzano d'Oglio al numero 5 parte I dell'anno 2016), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate, così come modificate con note scritte del 10.9.25, e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 4.3.2025;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1- vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto;
2- affidamento congiunto ai genitori delle figlie minorenni e con collocazione e residenza delle Persona_1 Persona_2 stesse presso l'abitazione del padre in Quinzano d'Oglio (BS), via Campanavecchia n. 5 con facoltà per la madre di
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vedere le figlie e tenerle con sé quando lo ritiene, previo accordo con il padre;
CP_ 3- la casa familiare sita a Quinzano d'Oglio (BS), via Campanavecchia n. 5, di proprietà del sig. , resta assegnata allo stesso unitamente agli arredi;
4- il sig. provvederà in via esclusiva al pagamento delle spese ordinarie mentre la sig.ra , CP_1 Parte_1 sino alla maggiore età delle figlie e comunque sino alla loro indipendenza economica, provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie ad esse riferibili, determinate secondo il protocollo di intesa tra Tribunale di Brescia e Ordine degli Avvocati di Brescia sottoscritto in data 14/7/2016;
5- nessun obbligo per le parti di contributo al mantenimento per il coniuge stante l'indipendenza economica di entrambi;
6- i ricorrenti dichiarano di non avere nulla in comune e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro dal punto di vista patrimoniale avendo già definito tra loro ogni rapporto;
7- i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie minori;
8- i ricorrenti convengono che tutte le condizioni in questa sede concordate divengano operative sin dalla data del deposito del presente ricorso;
9- i coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 02/10/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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