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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/12/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2537/2024 R.G.A.C., pendente TRA (P. IVA e C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
., rappresentata 'Avv.ta Beatrice Bertini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, in Piazzetta Guastalla, n. 15, in virtù di procura allegata agli atti.
-Opponente - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Natale ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Vibo Valentia, in Via Nino Bixio, n. 2, in virtù di procura allegata agli atti.
- Opposto -
**** OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, ha dedotto: Parte_1
a) che, con sentenza n. 1478/2024 del 14-15.10.2024 (RG n. 2086/2022), veniva condannata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia: “1) alla restituzione 1 della somma sottratta dal conto del sig. di euro 1.060,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dal dovuto e fino all'effettivo soddisfacimento;
2) al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi al procuratore costituito”; b) che, con decreto di liquidazione il Giudice di Pace di Vibo Valentia poneva a carico di l'ulteriore importo di Euro 850,00, oltre Iva e Pt_1 accessori di legge, in favore del CTU, dott. Persona_1
c) che, con p.e.c. in data 16.10.2024 l'Avv. Beatrice o di manifestava all'avv. Giuseppe Natale, difensore del sig. , Pt_1 CP_1
l'intenzione della società sua assistita di provvedere al pagamento spontaneo delle somme dovute in forza della sentenza e chiedeva i relativi conteggi e l'indicazione dell'IBAN del cliente o del difensore sul quale eseguire il pagamento tramite bonifico;
d) che, con p.e.c. di data 24.10.2024, l'Avv. Natale riscontrava la richiesta dell'avv. Bertini trasmettendo la nota spese e precisando che il pagamento sarebbe dovuto avvenire in favore del sig. ; Controparte_1
e) che, in data 30.10.2024, dopo avere rice amente dal CTU, dott. di essere stato già integralmente pagato da Persona_1 parte del si , l'Avv. Bertini inviava all'Avv. Natale Controparte_1 copia della di di Euro 3.208,00, eseguita da Pt_1 in data 29.10.2024, con accredito sull'Iban di Controparte_1 indicato nella nota spesa trasmessa il 24.10.2024.; f) che, in data 04.11.2024, si vedeva notificare da Pt_1 CP_1
, con l'Avv. Giusep le, un atto di precetto
[...] ssivo di Euro 447,44, di cui euro 234,44 per capitale (segnatamente l'importo indicato nella nota spesa come interessi e rivalutazione monetaria senza alcuna specifica), oltre ad Euro 213,00 per spese di precetto come da D.M. n. 140/2012 secondo i valori medi di liquidazione;
g) che, non sussiste in capo a il diritto di procedere Controparte_1 ad agire in via esecutiva nei confronti della parte opponente, stante la non debenza della somma di Euro 234,44 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria asseritamente maturati sull'importo di Euro 1.060,00 che
è stata condannata a pagare al in esito alla pronuncia del Pt_1 CP_1
Giudice di Pace di Vibo Valentia che, in data 14-15.10.2024, ha accertato il diritto di alla restituzione di quanto prelevato da , a titolo CP_1 Pt_1 di risarcim nni, dalla carta di credito offerta dal c garanzia del noleggio dell'autovettura AUDI tg. GD032RT, di proprietà della Società locatrice, perfezionato dal giorno 03 al giorno 08.12.2021; h) che, mai ha specificato nella domanda giudiziale avanti al CP_1
Giudice di P Vibo Valentia la data dalla quale far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 1.060,00 di cui chiedeva la restituzione da parte di;
Pt_1
i) che, l'atto di precetto notifi in data 04.11.2024, Pt_1 contrariamente al dettato normativo, a el quale il precetto a pagamento deve riportare l'esatta indicazione della somma da 2 corrispondere con la quantificazione della eventuale rivalutazione monetaria e degli interessi, riporta cumulativamente la somma di Euro 234,44 per rivalutazione ed interessi, senza alcuna specifica indicazione di quale sia la parte pretesa per gli interessi, a quale saggio siano stati calcolati e quale sia la loro decorrenza;
analogamente, il precetto non indica quale sia l'importo dovuto per rivalutazione monetaria, né come questa sia stata calcolata o da quando;
l) che, l'atto di precetto notificato a il 04.11.2024 riporta anche la Pt_1 somma di Euro 213,00 per spese d to, asseritamente quantificate secondo i valori medi di liquidazione di cui al Decreto ministeriale n. 140/2012, ma anche tale importo si contesta perché eccessivo e non dovuto in tale misura. Infatti, la norma correttamente applicabile è quella vigente alla data in cui l'attività professionale è stata svolta, pertanto la liquidazione del compenso in tesi dovuto all'avvocato per la redazione del precetto deve essere effettuata sulla base dei parametri forensi civili ex Artt.
1-11 D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, le cui tabelle per l'atto di precetto di valore fino ad Euro 5.200,00 indicano un minimo di Euro 71,00 ed un massimo di Euro 213,00: alla luce di ciò, emerge con forza la inapplicabilità al caso di specie del compenso massimo di Euro 213,00, se solo si considera che il capitale di cui al precetto ammonta alla irrisoria somma di Euro 234,44, ben lontana dal tetto massimo indicato per valore in Euro 5.200,00. Secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014 le spese di precetto eventualmente applicabili per un importo capitale di Euro 234,44 non dovrebbero essere superiori al minimo previsto in Euro 71,00.; m) che, la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 480, c. 3, c.p.c., in quanto fore del luogo ove è ubicata la sede legale del debitore, non avendo la Società beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata nel territorio di Vibo Valentia;
n) che, ricorrono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
Sulla scorta di tali premesse fattuali e giuridiche, la parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare e in rito: sospendere -anche inaudita altera parte- l'efficacia esecutiva e/o l'esecutività del titolo e/o dell'atto di precetto notificato a in data Parte_1
04.11.2024, nonché -conseguentemente- l'esecuzione in CP_1
, a motivo della sussistenza di gravi e fondati motivi, per quanto
[...] ricorrendo i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, emettendo ogni declaratoria conseguente. In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, anche e per gli effetti di cui agli artt. 615 e/o 617 c.p.c. e per le ragioni tutte di cui in narrativa, la nullità e/o comunque la invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato al concludente dal sig. e, per l'effetto e in ogni caso, dichiarare che lo stesso non ha Controparte_1 diri secuzione forzata nei confronti di Parte_1 emettendo goni declaratoria conseguente. In via istruttoria: si f 3 riserva di dedurre, produrre, articolare capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge. Con richiesta, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova di controparte, denegatamente ammessi, con tutti i testi che verranno indicati nei prefissandi termini”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio, la parte opposta, la quale ha eccepito: a) che, non sussiste la competenza del Tribunale di Trento, poiché vista l'esiguità dell'importo richiesto (Euro 233,34), il presente procedimento doveva essere iscritto, in quanto competente per valore, presso il Giudice di Pace di Trento e non quindi dinnanzi al Tribunale di Trento;
b) che, l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è lo strumento di tutela offerto al debitore per denunciare vizi ed eccezioni per fatti sopravvenuti alla pubblicazione della sentenza o vizi formali della sentenza e del precetto. c) che, nel caso di specie nessun fatto sopravvenuto si eccepisce e quindi l'opposizione è manifestamente inammissibile, oltre che infondata;
d) che, controparte contesta ed eccepisce la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, sostenendo in modo incomprensibile ed infondatamente che decorrenza andrebbe considerata dalla data di pubblicazione della sentenza;
e) che, su tale questione l'opponente avrebbe dovuto proporre appello per chiedere la riforma della sentenza sul punto e non l'opposizione all'esecuzione per come proposta. Pertanto, non sussiste nessun vizio del titolo e nessun motivo per disporre la sospensione dell'esecutorietà del titolo;
f) che, controparte sostiene che il dovuto non può che essere intesa dalla data in cui è stato giudizialmente accertato che il danno o tramite una interpretazione più estensiva sostiene che la decorrenza degli interessi e della rivalutazione sarebbe da calcolare dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale;
g) che, si contesta quanto dedotto ed affermato in quanto l'espressione dal dovuto, come prassi e giurisprudenza costante si riferisce dalla data in cui si è verificato l'evento e non dalla data in cui il Tribunale avrebbe accertato giudizialmente l'evento lesivo. Giova precisare che il Giudice in sentenza ha espressamente previsto che il calcolo degli interessi decorre dal dovuto e non dalla presentazione della domanda e, nel caso di specie, la data del prelievo coattivo delle somme dalla carta di credito posta a garanzia del noleggio avveniva in data 16.12.2021; h) che, trattandosi di azione volta alla restituzione delle somme, il dovuto non vi è dubbio che si riferisca al momento in cui è stato privato CP_1 delle somme coattivamente e che la rivaluta e gli interessi suppliscono a due diverse componenti del danno extracontrattuale, ossia
4 danno emergente e lucro cessante. La rivalutazione, difatti, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'evento o del fatto illecito, mentre gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro cessante coprendo i danni derivanti dalla perdita di utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale, nel caso di specie le somme prelevate;
i) che, la giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato, afferma che sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, da responsabilità extracontrattuale, devono riconoscersi gli interessi maturati e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi dell'illecito in funzione compensativa, ovvero per compensare la mancata tempestiva disponibilità in capo al danneggiato della somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civile del 25.02.2009 n. 4587 – Cass. Civile del 01.02.2023 n. 2979 – Cass. Civile III Sez. n. 2654 del 09.02.2005- Cass. Civile n. 5054 del 03.03.2009 – Cassazione Civile n. 8766 del 10.04.2018); l) che, quanto affermato da controparte non è veritiero ed è assolutamente illegittimo per come su specificato e l'opposizione a precetto si basa su questioni ed eccezioni totalmente infondate e con l'esclusivo fine di rinviare e/o non dare seguito ad un pagamento ormai certo;
m) che, è palese che controparte abbia agito in giudizio con colpa grave, per cui parte convenuta chiede che il giudice adito condanni oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella sentenza ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; n) che, non ricorrono i presupposti per procedere ad una sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Respingere in toto l'avversa opposizione perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare l'atto di Precetto opposto, per i motivi di cui sopra;
– Con condanna della parte Opponente per lite temeraria ex art. 96 cpc;
salvo ogni altro diritto”.
3. A seguito dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, è stato aperto un sub procedimento cautelare cui faceva seguito l'ordinanza, di data 30 Gennaio 2025, di rigetto della richiesta per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora, riservandosi ogni decisione in ordine alle spese all'esito del giudizio di merito.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali, con ordinanza a scioglimento della riserva del 2 Aprile 2025, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti e, ritenute le ulteriori eccezioni sollevate decidibili unitamente al merito, ha rinviato per la
5 rimessione della causa in decisione all'udienza del 29 Ottobre 2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1), 2) e 3), c.p.c. All'esito di tale ultima udienza la causa è stata assunta in decisione, stante la disciplina applicabile ratione temporis.
4.1. Negli atti conclusivi, la parte opponente ha ribadito le proprie difese ed eccezioni, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di lite.
4.2. Negli atti conclusivi, la parte opposta ha ribadito le proprie precedenti eccezioni e difese, insistendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
5. Ciò posto l'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta per la ragioni di seguito esposte.
5.1. Preme, in via preliminare, evidenziare che non è meritevole di accoglimento l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla parte opposta in ordine al difetto di competenza per valore del Giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Trento. L'assunto difensivo non è fondato. Invero il petitum azionato ha ad oggetto l'opposizione all'atto di precetto notificato dalla controparte, esperita ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c. Orbene, nei casi di opposizioni proposte ai sensi dell'art. 615 o 617 c.p.c. la competenza per materia, almeno sino all'entrata in vigore dell'art. 15-bis c.p.c., indicata nella data del 31 Ottobre 2025, il quale prevede la competenza del Giudice di Pace per l'espropriazione forzata di cose mobili mentre per gli immobili (oltre che per i crediti), rimane sempre in capo al Tribunale e si radica innanzi a quest'ultimo e non davanti al Giudice di Pace di Trento. Ciò in ragione della disciplina normativa applicabile ratione temporis, stante l'iscrizione a ruolo del procedimento pendente in data 12 Novembre 2024.
5.2. Fatta questa premessa, in rito, occorre considerare che, già in sede di sub-procedimento cautelare, con ordinanza i cui passaggi sono di seguito riportati, questo Giudice ha rilevato che: “Nell'ipotesi in cui il titolo opposto sia di formazione giudiziale, possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi successivi alla pronuncia, mentre nel caso in cui il titolo sia passato in giudicato possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi successivi al suo formarsi”. Di tal guisa, lo scrutinio del Giudice non può implicare un riesame, da parte del giudice dell'opposizione della legittimità, sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali, della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del
6 provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24752 del 2008 e n. 14636 del 2017). Giova considerare che la parte opponente eccepisce l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragione della totale indeterminatezza degli interessi e della rivalutazione monetaria, avuto riguardo al criterio di computo seguito e del dies a quo cui è stato ancorato il decorso del termine per procedere al relativo calcolo. Analoga censura viene sollevata con riferimento all'eccezione di indeterminatezza relativa agli importi indicati nel precetto a titolo di spese legali. A proposito occorre richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione
o correzione in sede esecutiva”(cfr. Cass. Civ., sent. n. 22457 del 2017). In modo analogo si è espressa anche la Suprema Corte in una vicenda simile, in cui ha chiarito che il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, mentre le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso devono esser fatte valer unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24752 del 2008). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01)”. Nel caso che ci occupa le censure sollevate dall'opponente nei confronti dell'atto di precetto investono non il semplice criterio di computo degli interessi e della rivalutazione monetaria, ma concernono l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie. Preme evidenziare che la sentenza posta alla base del precetto azionato e costituente il relativo titolo esecutivo di formazione giudiziale, non oggetto di impugnazione, nella parte motiva non contiene alcuna 7 statuizione in merito alla rivalutazione monetaria e agli interessi di cui non viene specificata la natura, facendo rimando solo nel dispositivo alla formula “oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfacimento”. Nel caso che ci occupa l'individuazione del termine cui ancorare il computo della rivalutazione monetaria e degli interessi sottende la qualificazione giuridica del fatto ovvero dell'illecito civile, tenuto conto del rapporto giuridico dal quale ha tratto origine il contenzioso insorto tra le parti. Anche nell'ipotesi in cui l'azione fosse attratta nell'alveo applicativo dell'indebito oggettivo, il dies a quo da valutare nel computo di entrambe le voci indicate nel dispositivo della sentenza muta a seconda che l'accipiens sia considerato in buona fede o in mala fede. Ciò implica delle conseguenze, in tema di riconoscimento degli interessi e del danno da svalutazione sulla somma oggetto di condanna, cui consegue un termine difforme cui ancorare gli interessi ovvero se “dal dì del dovuto”
o “dalla data della domanda giudiziale”. Un siffatto accertamento esorbita dalla sfera di cognizione del Giudice adito, poiché non è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'opposizione, ma involge le ragioni di merito incidenti sulla sua formazione, da valutarsi semmai in sede di gravame. Si deve ribadire che il controllo giudiziale in siffatto procedimento riguarda il solo giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve in un giudizio di fatto e non di diritto. Una difforme statuizione, in tal sede, costituirebbe un'azione di accertamento in chiave positiva preclusa al Giudice. Del resto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“L'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.). Detta interpretazione: se il titolo non è passato in giudicato, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali;
mentre, se il titolo è già passato in giudicato, si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile coi criteri ermeneutici propri delle norme ed in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si è formato il titolo, ma comunque senza poter mai superare il tenore letterale del comando” (cfr. Cass. Civ., sent. n. del 2025; nonché Cass. Civ., sent. nn. 14234 e 1942 del 2023). Con riguardo alle contestazioni sollevate dall'opponente in merito al calcolo delle spese legali inerenti all'atto di precetto e al criterio normativo di computo utilizzato, preme evidenziare che il procuratore della parte opposta ha fatto sì rimando ad una fonte normativa non più applicabile ratione temporis, ma anche ricorrendo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per gli atti di precetto inerenti a controversie di valore sino ad Euro 5.200,00, la somma di Euro 8 213,00 corrisponderebbe, comunque, al massimo tariffario e non esorbiterebbe dallo stesso. Orbene, nell'atto di precetto il creditore può intimare anche il pagamento di importi che sono maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso titolo. La giurisprudenza ha affermato, innanzitutto, che il creditore può autoliquidarsi ed intimare le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto, senza che occorra alcuna statuizione da parte del giudice dell'esecuzione, in quanto queste spese costituiscono un accessorio di legge;
allo stesso modo, il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, se ha già pagato i relativi importi e dello stesso contributo unificato pagato dal creditore nel giudizio (cfr. Cass., 2 febbraio 2017, n. 2726). È, dunque, pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di cd. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività normalmente connesse alla sua predisposizione o, comunque, abitualmente comprese in un intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13482 del 2011). Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 2.052,00, di cui Euro 1.700,00 per il giudizio di merito, avuto riguardo solo a tre fasi, con esclusione di quella istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto dello scaglione previsto per i procedimenti di cognizione di importo sino ad Euro 1.100,00, nei valori minimi, oltre alle spese del sub- procedimento cautelare pari ad Euro 352,00, limitatamente alle prime due fasi e nei valori minimi, per un totale di Euro 2.052,00. Non si ritengono sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c., in ragione delle questioni ermeneutiche emerse nello scrutinio dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente a rifondere, in favore della parte opposta, le spese e gli onorari del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
3) rigetta la domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 29 Dicembre 2025. 9 Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2537/2024 R.G.A.C., pendente TRA (P. IVA e C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
., rappresentata 'Avv.ta Beatrice Bertini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Milano, in Piazzetta Guastalla, n. 15, in virtù di procura allegata agli atti.
-Opponente - NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Giuseppe Natale ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Vibo Valentia, in Via Nino Bixio, n. 2, in virtù di procura allegata agli atti.
- Opposto -
**** OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con apposito atto di citazione in opposizione, ha dedotto: Parte_1
a) che, con sentenza n. 1478/2024 del 14-15.10.2024 (RG n. 2086/2022), veniva condannata dal Giudice di Pace di Vibo Valentia: “1) alla restituzione 1 della somma sottratta dal conto del sig. di euro 1.060,00 oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dal dovuto e fino all'effettivo soddisfacimento;
2) al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge da distrarsi al procuratore costituito”; b) che, con decreto di liquidazione il Giudice di Pace di Vibo Valentia poneva a carico di l'ulteriore importo di Euro 850,00, oltre Iva e Pt_1 accessori di legge, in favore del CTU, dott. Persona_1
c) che, con p.e.c. in data 16.10.2024 l'Avv. Beatrice o di manifestava all'avv. Giuseppe Natale, difensore del sig. , Pt_1 CP_1
l'intenzione della società sua assistita di provvedere al pagamento spontaneo delle somme dovute in forza della sentenza e chiedeva i relativi conteggi e l'indicazione dell'IBAN del cliente o del difensore sul quale eseguire il pagamento tramite bonifico;
d) che, con p.e.c. di data 24.10.2024, l'Avv. Natale riscontrava la richiesta dell'avv. Bertini trasmettendo la nota spese e precisando che il pagamento sarebbe dovuto avvenire in favore del sig. ; Controparte_1
e) che, in data 30.10.2024, dopo avere rice amente dal CTU, dott. di essere stato già integralmente pagato da Persona_1 parte del si , l'Avv. Bertini inviava all'Avv. Natale Controparte_1 copia della di di Euro 3.208,00, eseguita da Pt_1 in data 29.10.2024, con accredito sull'Iban di Controparte_1 indicato nella nota spesa trasmessa il 24.10.2024.; f) che, in data 04.11.2024, si vedeva notificare da Pt_1 CP_1
, con l'Avv. Giusep le, un atto di precetto
[...] ssivo di Euro 447,44, di cui euro 234,44 per capitale (segnatamente l'importo indicato nella nota spesa come interessi e rivalutazione monetaria senza alcuna specifica), oltre ad Euro 213,00 per spese di precetto come da D.M. n. 140/2012 secondo i valori medi di liquidazione;
g) che, non sussiste in capo a il diritto di procedere Controparte_1 ad agire in via esecutiva nei confronti della parte opponente, stante la non debenza della somma di Euro 234,44 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria asseritamente maturati sull'importo di Euro 1.060,00 che
è stata condannata a pagare al in esito alla pronuncia del Pt_1 CP_1
Giudice di Pace di Vibo Valentia che, in data 14-15.10.2024, ha accertato il diritto di alla restituzione di quanto prelevato da , a titolo CP_1 Pt_1 di risarcim nni, dalla carta di credito offerta dal c garanzia del noleggio dell'autovettura AUDI tg. GD032RT, di proprietà della Società locatrice, perfezionato dal giorno 03 al giorno 08.12.2021; h) che, mai ha specificato nella domanda giudiziale avanti al CP_1
Giudice di P Vibo Valentia la data dalla quale far decorrere gli interessi e la rivalutazione monetaria sulla somma di Euro 1.060,00 di cui chiedeva la restituzione da parte di;
Pt_1
i) che, l'atto di precetto notifi in data 04.11.2024, Pt_1 contrariamente al dettato normativo, a el quale il precetto a pagamento deve riportare l'esatta indicazione della somma da 2 corrispondere con la quantificazione della eventuale rivalutazione monetaria e degli interessi, riporta cumulativamente la somma di Euro 234,44 per rivalutazione ed interessi, senza alcuna specifica indicazione di quale sia la parte pretesa per gli interessi, a quale saggio siano stati calcolati e quale sia la loro decorrenza;
analogamente, il precetto non indica quale sia l'importo dovuto per rivalutazione monetaria, né come questa sia stata calcolata o da quando;
l) che, l'atto di precetto notificato a il 04.11.2024 riporta anche la Pt_1 somma di Euro 213,00 per spese d to, asseritamente quantificate secondo i valori medi di liquidazione di cui al Decreto ministeriale n. 140/2012, ma anche tale importo si contesta perché eccessivo e non dovuto in tale misura. Infatti, la norma correttamente applicabile è quella vigente alla data in cui l'attività professionale è stata svolta, pertanto la liquidazione del compenso in tesi dovuto all'avvocato per la redazione del precetto deve essere effettuata sulla base dei parametri forensi civili ex Artt.
1-11 D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, le cui tabelle per l'atto di precetto di valore fino ad Euro 5.200,00 indicano un minimo di Euro 71,00 ed un massimo di Euro 213,00: alla luce di ciò, emerge con forza la inapplicabilità al caso di specie del compenso massimo di Euro 213,00, se solo si considera che il capitale di cui al precetto ammonta alla irrisoria somma di Euro 234,44, ben lontana dal tetto massimo indicato per valore in Euro 5.200,00. Secondo i criteri dettati dal D.M. 55/2014 le spese di precetto eventualmente applicabili per un importo capitale di Euro 234,44 non dovrebbero essere superiori al minimo previsto in Euro 71,00.; m) che, la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 480, c. 3, c.p.c., in quanto fore del luogo ove è ubicata la sede legale del debitore, non avendo la Società beni che possono essere sottoposti ad esecuzione forzata nel territorio di Vibo Valentia;
n) che, ricorrono i presupposti per la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto;
Sulla scorta di tali premesse fattuali e giuridiche, la parte opponente rassegnava le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare e in rito: sospendere -anche inaudita altera parte- l'efficacia esecutiva e/o l'esecutività del titolo e/o dell'atto di precetto notificato a in data Parte_1
04.11.2024, nonché -conseguentemente- l'esecuzione in CP_1
, a motivo della sussistenza di gravi e fondati motivi, per quanto
[...] ricorrendo i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, emettendo ogni declaratoria conseguente. In via principale e nel merito: accertare e dichiarare, anche e per gli effetti di cui agli artt. 615 e/o 617 c.p.c. e per le ragioni tutte di cui in narrativa, la nullità e/o comunque la invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto notificato al concludente dal sig. e, per l'effetto e in ogni caso, dichiarare che lo stesso non ha Controparte_1 diri secuzione forzata nei confronti di Parte_1 emettendo goni declaratoria conseguente. In via istruttoria: si f 3 riserva di dedurre, produrre, articolare capitoli di prova ed indicare testi nei termini di legge. Con richiesta, in ogni caso, di essere ammessi a prova contraria su tutti i capitoli di prova di controparte, denegatamente ammessi, con tutti i testi che verranno indicati nei prefissandi termini”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio, la parte opposta, la quale ha eccepito: a) che, non sussiste la competenza del Tribunale di Trento, poiché vista l'esiguità dell'importo richiesto (Euro 233,34), il presente procedimento doveva essere iscritto, in quanto competente per valore, presso il Giudice di Pace di Trento e non quindi dinnanzi al Tribunale di Trento;
b) che, l'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. è lo strumento di tutela offerto al debitore per denunciare vizi ed eccezioni per fatti sopravvenuti alla pubblicazione della sentenza o vizi formali della sentenza e del precetto. c) che, nel caso di specie nessun fatto sopravvenuto si eccepisce e quindi l'opposizione è manifestamente inammissibile, oltre che infondata;
d) che, controparte contesta ed eccepisce la decorrenza degli interessi e della rivalutazione dalla data del dovuto al saldo, sostenendo in modo incomprensibile ed infondatamente che decorrenza andrebbe considerata dalla data di pubblicazione della sentenza;
e) che, su tale questione l'opponente avrebbe dovuto proporre appello per chiedere la riforma della sentenza sul punto e non l'opposizione all'esecuzione per come proposta. Pertanto, non sussiste nessun vizio del titolo e nessun motivo per disporre la sospensione dell'esecutorietà del titolo;
f) che, controparte sostiene che il dovuto non può che essere intesa dalla data in cui è stato giudizialmente accertato che il danno o tramite una interpretazione più estensiva sostiene che la decorrenza degli interessi e della rivalutazione sarebbe da calcolare dal momento in cui è stata proposta la domanda giudiziale;
g) che, si contesta quanto dedotto ed affermato in quanto l'espressione dal dovuto, come prassi e giurisprudenza costante si riferisce dalla data in cui si è verificato l'evento e non dalla data in cui il Tribunale avrebbe accertato giudizialmente l'evento lesivo. Giova precisare che il Giudice in sentenza ha espressamente previsto che il calcolo degli interessi decorre dal dovuto e non dalla presentazione della domanda e, nel caso di specie, la data del prelievo coattivo delle somme dalla carta di credito posta a garanzia del noleggio avveniva in data 16.12.2021; h) che, trattandosi di azione volta alla restituzione delle somme, il dovuto non vi è dubbio che si riferisca al momento in cui è stato privato CP_1 delle somme coattivamente e che la rivaluta e gli interessi suppliscono a due diverse componenti del danno extracontrattuale, ossia
4 danno emergente e lucro cessante. La rivalutazione, difatti, in ossequio alla funzione risarcitoria, copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell'evento o del fatto illecito, mentre gli interessi, aventi funzione remunerativa, mirano a ristorare il creditore del lucro cessante coprendo i danni derivanti dalla perdita di utilità che il danneggiato avrebbe ottenuto dal bene reale, nel caso di specie le somme prelevate;
i) che, la giurisprudenza, con orientamento ormai consolidato, afferma che sulle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, da responsabilità extracontrattuale, devono riconoscersi gli interessi maturati e la rivalutazione monetaria dalla data del verificarsi dell'illecito in funzione compensativa, ovvero per compensare la mancata tempestiva disponibilità in capo al danneggiato della somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno (cfr. Cass. Civile del 25.02.2009 n. 4587 – Cass. Civile del 01.02.2023 n. 2979 – Cass. Civile III Sez. n. 2654 del 09.02.2005- Cass. Civile n. 5054 del 03.03.2009 – Cassazione Civile n. 8766 del 10.04.2018); l) che, quanto affermato da controparte non è veritiero ed è assolutamente illegittimo per come su specificato e l'opposizione a precetto si basa su questioni ed eccezioni totalmente infondate e con l'esclusivo fine di rinviare e/o non dare seguito ad un pagamento ormai certo;
m) che, è palese che controparte abbia agito in giudizio con colpa grave, per cui parte convenuta chiede che il giudice adito condanni oltre che alle spese di lite, al risarcimento dei danni da liquidarsi nella sentenza ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; n) che, non ricorrono i presupposti per procedere ad una sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, in assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “Respingere in toto l'avversa opposizione perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, oltre a non essere provata, per i suesposti motivi e, per l'effetto, confermare l'atto di Precetto opposto, per i motivi di cui sopra;
– Con condanna della parte Opponente per lite temeraria ex art. 96 cpc;
salvo ogni altro diritto”.
3. A seguito dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, è stato aperto un sub procedimento cautelare cui faceva seguito l'ordinanza, di data 30 Gennaio 2025, di rigetto della richiesta per difetto del fumus boni iuris e del periculum in mora, riservandosi ogni decisione in ordine alle spese all'esito del giudizio di merito.
4. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali, con ordinanza a scioglimento della riserva del 2 Aprile 2025, questo Giudice ha rigettato le richieste istruttorie articolate dalle parti e, ritenute le ulteriori eccezioni sollevate decidibili unitamente al merito, ha rinviato per la
5 rimessione della causa in decisione all'udienza del 29 Ottobre 2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189, c. 1, nn. 1), 2) e 3), c.p.c. All'esito di tale ultima udienza la causa è stata assunta in decisione, stante la disciplina applicabile ratione temporis.
4.1. Negli atti conclusivi, la parte opponente ha ribadito le proprie difese ed eccezioni, insistendo per l'accoglimento dell'opposizione, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e competenze di lite.
4.2. Negli atti conclusivi, la parte opposta ha ribadito le proprie precedenti eccezioni e difese, insistendo per il rigetto dell'opposizione, con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c., oltre al pagamento delle spese e degli onorari di lite.
5. Ciò posto l'opposizione è infondata e, come tale, non può essere accolta per la ragioni di seguito esposte.
5.1. Preme, in via preliminare, evidenziare che non è meritevole di accoglimento l'eccezione pregiudiziale di rito sollevata dalla parte opposta in ordine al difetto di competenza per valore del Giudice adito, per essere competente il Giudice di Pace di Trento. L'assunto difensivo non è fondato. Invero il petitum azionato ha ad oggetto l'opposizione all'atto di precetto notificato dalla controparte, esperita ai sensi dell'art. 615, c. 1, c.p.c. Orbene, nei casi di opposizioni proposte ai sensi dell'art. 615 o 617 c.p.c. la competenza per materia, almeno sino all'entrata in vigore dell'art. 15-bis c.p.c., indicata nella data del 31 Ottobre 2025, il quale prevede la competenza del Giudice di Pace per l'espropriazione forzata di cose mobili mentre per gli immobili (oltre che per i crediti), rimane sempre in capo al Tribunale e si radica innanzi a quest'ultimo e non davanti al Giudice di Pace di Trento. Ciò in ragione della disciplina normativa applicabile ratione temporis, stante l'iscrizione a ruolo del procedimento pendente in data 12 Novembre 2024.
5.2. Fatta questa premessa, in rito, occorre considerare che, già in sede di sub-procedimento cautelare, con ordinanza i cui passaggi sono di seguito riportati, questo Giudice ha rilevato che: “Nell'ipotesi in cui il titolo opposto sia di formazione giudiziale, possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi successivi alla pronuncia, mentre nel caso in cui il titolo sia passato in giudicato possono essere fatti valere solo fatti estintivi o impeditivi successivi al suo formarsi”. Di tal guisa, lo scrutinio del Giudice non può implicare un riesame, da parte del giudice dell'opposizione della legittimità, sia relativa al merito che al rispetto delle regole processuali, della formazione del titolo, essendo questi motivi rimessi alla valutazione del giudice dell'impugnazione del
6 provvedimento giudiziale che costituisce titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24752 del 2008 e n. 14636 del 2017). Giova considerare che la parte opponente eccepisce l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragione della totale indeterminatezza degli interessi e della rivalutazione monetaria, avuto riguardo al criterio di computo seguito e del dies a quo cui è stato ancorato il decorso del termine per procedere al relativo calcolo. Analoga censura viene sollevata con riferimento all'eccezione di indeterminatezza relativa agli importi indicati nel precetto a titolo di spese legali. A proposito occorre richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi che ha comminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale. Né può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione
o correzione in sede esecutiva”(cfr. Cass. Civ., sent. n. 22457 del 2017). In modo analogo si è espressa anche la Suprema Corte in una vicenda simile, in cui ha chiarito che il potere di cognizione del Giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione, mentre le ragioni di merito incidenti sulla formazione di esso devono esser fatte valer unicamente impugnando la sentenza costituente titolo esecutivo (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24752 del 2008). Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480 c.p.c., comma 1 - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01)”. Nel caso che ci occupa le censure sollevate dall'opponente nei confronti dell'atto di precetto investono non il semplice criterio di computo degli interessi e della rivalutazione monetaria, ma concernono l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie. Preme evidenziare che la sentenza posta alla base del precetto azionato e costituente il relativo titolo esecutivo di formazione giudiziale, non oggetto di impugnazione, nella parte motiva non contiene alcuna 7 statuizione in merito alla rivalutazione monetaria e agli interessi di cui non viene specificata la natura, facendo rimando solo nel dispositivo alla formula “oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfacimento”. Nel caso che ci occupa l'individuazione del termine cui ancorare il computo della rivalutazione monetaria e degli interessi sottende la qualificazione giuridica del fatto ovvero dell'illecito civile, tenuto conto del rapporto giuridico dal quale ha tratto origine il contenzioso insorto tra le parti. Anche nell'ipotesi in cui l'azione fosse attratta nell'alveo applicativo dell'indebito oggettivo, il dies a quo da valutare nel computo di entrambe le voci indicate nel dispositivo della sentenza muta a seconda che l'accipiens sia considerato in buona fede o in mala fede. Ciò implica delle conseguenze, in tema di riconoscimento degli interessi e del danno da svalutazione sulla somma oggetto di condanna, cui consegue un termine difforme cui ancorare gli interessi ovvero se “dal dì del dovuto”
o “dalla data della domanda giudiziale”. Un siffatto accertamento esorbita dalla sfera di cognizione del Giudice adito, poiché non è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'opposizione, ma involge le ragioni di merito incidenti sulla sua formazione, da valutarsi semmai in sede di gravame. Si deve ribadire che il controllo giudiziale in siffatto procedimento riguarda il solo giudicato esterno al giudizio di opposizione e si risolve in un giudizio di fatto e non di diritto. Una difforme statuizione, in tal sede, costituirebbe un'azione di accertamento in chiave positiva preclusa al Giudice. Del resto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“L'interpretazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale, diretta a determinarne l'esatta portata precettiva, rappresenta compito istituzionalmente devoluto al giudice dell'esecuzione (oppure al giudice adito con opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.). Detta interpretazione: se il titolo non è passato in giudicato, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità qualora esente da vizi motivazionali;
mentre, se il titolo è già passato in giudicato, si risolve in una norma del caso concreto, interpretabile coi criteri ermeneutici propri delle norme ed in linea con gli elementi ritualmente acquisiti e trattati nel giudizio in cui si è formato il titolo, ma comunque senza poter mai superare il tenore letterale del comando” (cfr. Cass. Civ., sent. n. del 2025; nonché Cass. Civ., sent. nn. 14234 e 1942 del 2023). Con riguardo alle contestazioni sollevate dall'opponente in merito al calcolo delle spese legali inerenti all'atto di precetto e al criterio normativo di computo utilizzato, preme evidenziare che il procuratore della parte opposta ha fatto sì rimando ad una fonte normativa non più applicabile ratione temporis, ma anche ricorrendo ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, per gli atti di precetto inerenti a controversie di valore sino ad Euro 5.200,00, la somma di Euro 8 213,00 corrisponderebbe, comunque, al massimo tariffario e non esorbiterebbe dallo stesso. Orbene, nell'atto di precetto il creditore può intimare anche il pagamento di importi che sono maturati dopo che è stato emesso il titolo esecutivo e che non risultano dallo stesso titolo. La giurisprudenza ha affermato, innanzitutto, che il creditore può autoliquidarsi ed intimare le spese ed i compensi relativi allo stesso atto di precetto, senza che occorra alcuna statuizione da parte del giudice dell'esecuzione, in quanto queste spese costituiscono un accessorio di legge;
allo stesso modo, il creditore può intimare il pagamento delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale, se ha già pagato i relativi importi e dello stesso contributo unificato pagato dal creditore nel giudizio (cfr. Cass., 2 febbraio 2017, n. 2726). È, dunque, pienamente legittimo pretendere spese e competenze non liquidate dal giudice, rispondendo questo a generali principi in tema di cd. autoliquidazione in sede di precetto, quando esse riguardano attività normalmente connesse alla sua predisposizione o, comunque, abitualmente comprese in un intervallo tra la liquidazione contenuta nel titolo e le successive iniziative del creditore per conseguire quanto in suo favore in quest'ultimo statuito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 13482 del 2011). Per tali motivi l'opposizione deve essere rigettata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, in complessivi Euro 2.052,00, di cui Euro 1.700,00 per il giudizio di merito, avuto riguardo solo a tre fasi, con esclusione di quella istruttoria che non ha avuto luogo, tenuto conto dello scaglione previsto per i procedimenti di cognizione di importo sino ad Euro 1.100,00, nei valori minimi, oltre alle spese del sub- procedimento cautelare pari ad Euro 352,00, limitatamente alle prime due fasi e nei valori minimi, per un totale di Euro 2.052,00. Non si ritengono sussistenti i presupposti applicativi dell'art. 96 c.p.c., in ragione delle questioni ermeneutiche emerse nello scrutinio dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna la parte opponente a rifondere, in favore della parte opposta, le spese e gli onorari del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.052,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
3) rigetta la domanda di parte opposta di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 29 Dicembre 2025. 9 Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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