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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5155 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5155 / 2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASTROPAOLO SABRINA (C. F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA CRESCENZIO 20 (PEC:
Email_1
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CATRICALÀ FRANCESCO (C. F. C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA
VINCENZO TANGORRA 12 ( PEC: Email_2
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente opposizione all'esecuzione è stata introdotta da ex art. 616 c.p.c. Parte_1
a seguito di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Tivoli che, con provvedimento dell'8.9.2021, depositato in data 13.9.2021, ha definito il sub procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., recante R.G.E. n.
1129/2020.
Con la già menzionata ordinanza, il G.E. sospendeva parzialmente l'esecuzione forzata presso il debitore, limitatamente alla somma di € 870,90, concedendo termine per l'introduzione del presente giudizio di merito. La sospensione veniva concessa in quanto, secondo il G.E., risultava meritevole di accoglimento la tesi del debitore opponente, odierno convenuto, in merito alla necessarietà di operare la ritenuta d'acconto sulla somma pignorata, trattandosi del pagamento di una parcella professionale, seppur statuita da una sentenza.
Sul punto, l'odierno attore, quale creditore procedente, chiede che sia dichiarata l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione sostenendo che la ritenuta d'acconto non vada operata, trattandosi di un pignoramento, e non di un adempimento spontaneo del debitore.
Nella propria comparsa di costituzione, la banca esecutata sosteneva, invece, di aver offerto il pagamento della somma dovuta, epurata della somma di € 870,90 a titolo di ritenuta d'acconto, perché, trattandosi di soggetto sostituto d'imposta, non poteva esimersi dall'operare la ritenuta fiscale.
La domanda dell'attore è infondata.
Deve rilevarsi che, sulla questione oggetto del presente giudizio, non vi è univocità della giurisprudenza di legittimità e che risulta più frequentemente trattata l'ipotesi in cui la ritenuta fiscale deve essere applicata nell'ipotesi di espropriazione di crediti del lavoratore.
Difatti, la copiosa giurisprudenza riportata dall'attore concerne l'ipotesi di pignoramento presso terzi di somme dovute a titolo di retribuzione, che vengono assegnate per l'intero, mentre il terzo procede al pagamento al netto della ritenuta d'acconto, oppure di pignoramento di crediti di lavoro direttamente presso il datore di lavoro, che dovrà versare l'importo al netto della ritenuta dopo l'assegnazione (cfr
Sez. 3, Sentenza n. 19790 del 28/09/2011 - Rv. 619459 – 01, secondo cui “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali
Pag. 2 a 4 gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali).”; cfr Sez.
L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013 - Rv. 627984 - 01: “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite.”).
Tale giurisprudenza, ad avviso del Tribunale, ed in continuità con quanto statuito dal G.E., non si attaglia al caso di specie, trattandosi non di crediti del lavoratore dipendente ma di un professionista. Nello specifico, l'azione esecutiva è stata intrapresa per il recupero di compensi professionali maturati dall'Avv. quale procuratore antistatario in una Parte_1
causa patrocinata contro la banca odierna convenuta, definita con sentenza.
Ciò posto, in assenza di prassi consolidata sul punto, e di una normativa di riferimento – che difatti l'attore non ha riportato nei propri scritti difensivi -, non può ritenersi illegittimo l'operato della banca, che ha trattenuto la somma di € 890,70 a titolo di ritenuta d'acconto da versare all'Erario.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese della fase di opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. e della presente fase di merito vengono interamente compensate in ragione della non univocità interpretativa della questione.
Pag. 3 a 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attore;
- Compensa le spese di giudizio della fase di opposizione endoprocessuale ex art. 615, secondo comma, c.p.c.;
- Compensa le spese di lite del presente giudizio di merito.
Tivoli, 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Chiara Pulicati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5155 / 2021 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MASTROPAOLO SABRINA (C. F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA CRESCENZIO 20 (PEC:
Email_1
ATTORE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CATRICALÀ FRANCESCO (C. F. C.F._3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in ROMA, VIA
VINCENZO TANGORRA 12 ( PEC: Email_2
CONVENUTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2024.
Pag. 1 a 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente opposizione all'esecuzione è stata introdotta da ex art. 616 c.p.c. Parte_1
a seguito di ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Tivoli che, con provvedimento dell'8.9.2021, depositato in data 13.9.2021, ha definito il sub procedimento di opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., recante R.G.E. n.
1129/2020.
Con la già menzionata ordinanza, il G.E. sospendeva parzialmente l'esecuzione forzata presso il debitore, limitatamente alla somma di € 870,90, concedendo termine per l'introduzione del presente giudizio di merito. La sospensione veniva concessa in quanto, secondo il G.E., risultava meritevole di accoglimento la tesi del debitore opponente, odierno convenuto, in merito alla necessarietà di operare la ritenuta d'acconto sulla somma pignorata, trattandosi del pagamento di una parcella professionale, seppur statuita da una sentenza.
Sul punto, l'odierno attore, quale creditore procedente, chiede che sia dichiarata l'infondatezza dell'opposizione all'esecuzione sostenendo che la ritenuta d'acconto non vada operata, trattandosi di un pignoramento, e non di un adempimento spontaneo del debitore.
Nella propria comparsa di costituzione, la banca esecutata sosteneva, invece, di aver offerto il pagamento della somma dovuta, epurata della somma di € 870,90 a titolo di ritenuta d'acconto, perché, trattandosi di soggetto sostituto d'imposta, non poteva esimersi dall'operare la ritenuta fiscale.
La domanda dell'attore è infondata.
Deve rilevarsi che, sulla questione oggetto del presente giudizio, non vi è univocità della giurisprudenza di legittimità e che risulta più frequentemente trattata l'ipotesi in cui la ritenuta fiscale deve essere applicata nell'ipotesi di espropriazione di crediti del lavoratore.
Difatti, la copiosa giurisprudenza riportata dall'attore concerne l'ipotesi di pignoramento presso terzi di somme dovute a titolo di retribuzione, che vengono assegnate per l'intero, mentre il terzo procede al pagamento al netto della ritenuta d'acconto, oppure di pignoramento di crediti di lavoro direttamente presso il datore di lavoro, che dovrà versare l'importo al netto della ritenuta dopo l'assegnazione (cfr
Sez. 3, Sentenza n. 19790 del 28/09/2011 - Rv. 619459 – 01, secondo cui “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali
Pag. 2 a 4 gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione con la quale, in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione proposta dal datore di lavoro condannato al pagamento di differenze retributive, il giudice di merito aveva escluso dal credito precettato l'importo delle ritenute fiscali e previdenziali).”; cfr Sez.
L, Sentenza n. 21010 del 13/09/2013 - Rv. 627984 - 01: “L'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, atteso che il meccanismo di queste ultime si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione delle spettanze retributive (come pure all'assegnazione delle relative somme in sede di esecuzione forzata) non ha il potere d'interferire, restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite.”).
Tale giurisprudenza, ad avviso del Tribunale, ed in continuità con quanto statuito dal G.E., non si attaglia al caso di specie, trattandosi non di crediti del lavoratore dipendente ma di un professionista. Nello specifico, l'azione esecutiva è stata intrapresa per il recupero di compensi professionali maturati dall'Avv. quale procuratore antistatario in una Parte_1
causa patrocinata contro la banca odierna convenuta, definita con sentenza.
Ciò posto, in assenza di prassi consolidata sul punto, e di una normativa di riferimento – che difatti l'attore non ha riportato nei propri scritti difensivi -, non può ritenersi illegittimo l'operato della banca, che ha trattenuto la somma di € 890,70 a titolo di ritenuta d'acconto da versare all'Erario.
Ogni altra questione risulta assorbita.
Le spese della fase di opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. e della presente fase di merito vengono interamente compensate in ragione della non univocità interpretativa della questione.
Pag. 3 a 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attore;
- Compensa le spese di giudizio della fase di opposizione endoprocessuale ex art. 615, secondo comma, c.p.c.;
- Compensa le spese di lite del presente giudizio di merito.
Tivoli, 26/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Pulicati
Pag. 4 a 4