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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3462/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3462/2025 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nato a [...] in data [...] ivi residente Parte_1 C.F._1 in via GRATTUSA 1/H, rappresentato e difeso dall' Avv. Irene Bonora del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dozza (BO), via Don Minzoni n.10, ricorrente contro (c.f. ), nata a [...] il [...] residente CP_1 C.F._2 in Imola (BO), via Dalla Chiesa n. 47, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Beatrice Berti del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola (BO), via Emilia n. 1 resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/10/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 ha chiesto, a parziale modifica Parte_1 dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti che regolava il divorzio tra le parti e datato
22/07/2020, autorizzato in data 27/07/2020, chiedeva fosse ridotto il contributo al mantenimento delle figlie cui il ricorrente era tenuto in virtù dell'accordo sopracitato.
pagina 1 di 2 si è costituita in giudizio, chiedendo fossero rigettate tutte le richieste di cui al ricorso CP_1 del sig. . Pt_1
All'udienza del 14/10/2025 sono state sentite le parti che hanno aderito alla proposta formulata dal
Giudice e chiedevano che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia meritevole di accoglimento, avendo le stesse concordato una nuova modalità di assolvimento dell'obbligo paterno di provvedere al mantenimento del figlio, in considerazione della mutata situazione economica.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 22/07/2020, autorizzato in data 27/07/2020 resa dal Tribunale di, così provvede: Per_ 1) dispone che il sig. provveda integralmente al mantenimento della figlia Parte_1
2) dispone che il sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese, 400,00 euro a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia , annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
Per_2
3) dispone che il Sig. sostenga il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Parte_1 del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, che integralmente si richiama;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data ____ 5.11.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 3462/2025 del Ruolo Generale promossa da
(c.f. ), nato a [...] in data [...] ivi residente Parte_1 C.F._1 in via GRATTUSA 1/H, rappresentato e difeso dall' Avv. Irene Bonora del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dozza (BO), via Don Minzoni n.10, ricorrente contro (c.f. ), nata a [...] il [...] residente CP_1 C.F._2 in Imola (BO), via Dalla Chiesa n. 47, rappresentata e difesa, dall'Avv. Maria Beatrice Berti del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Imola (BO), via Emilia n. 1 resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
C O N C L U S I O N I D E L L E P A R T I
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/10/2025; il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/03/2025 ha chiesto, a parziale modifica Parte_1 dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti che regolava il divorzio tra le parti e datato
22/07/2020, autorizzato in data 27/07/2020, chiedeva fosse ridotto il contributo al mantenimento delle figlie cui il ricorrente era tenuto in virtù dell'accordo sopracitato.
pagina 1 di 2 si è costituita in giudizio, chiedendo fossero rigettate tutte le richieste di cui al ricorso CP_1 del sig. . Pt_1
All'udienza del 14/10/2025 sono state sentite le parti che hanno aderito alla proposta formulata dal
Giudice e chiedevano che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantisce ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le richieste di cui al ricorso in esame possono, dunque, essere fatte proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Ritiene il Tribunale che quanto previsto dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia meritevole di accoglimento, avendo le stesse concordato una nuova modalità di assolvimento dell'obbligo paterno di provvedere al mantenimento del figlio, in considerazione della mutata situazione economica.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle statuizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 22/07/2020, autorizzato in data 27/07/2020 resa dal Tribunale di, così provvede: Per_ 1) dispone che il sig. provveda integralmente al mantenimento della figlia Parte_1
2) dispone che il sig. versi entro il giorno 5 di ogni mese, 400,00 euro a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia , annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT;
Per_2
3) dispone che il Sig. sostenga il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Parte_1 del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, che integralmente si richiama;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data ____ 5.11.2025 IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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