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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2081 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN DI, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 407/2017 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Vallebruca n° 228 Parte_1 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 07/02/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. Ass. , p.iva nell'anno 2012 CP_2 P.IVA_1 come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate come da estratto contributivo;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza come si evince dall'estratto contributivo emesso dall' il CP_1
06/02/2014;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 19/04/2016 l' la informava “che nel periodo che va dal 01.01.2012 al CP_1
31.12.2012 sono stati pagati €. 971,82 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 ”. Precisava, altresì, che “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”;
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' ed eccepiva la decadenza, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
21/11/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' sul punto fornito alcuna prova dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi della parte ricorrente. CP_ Infatti, l' con la memoria di costituzione, (pagina 4) eccepisce di avere disposto la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2012 con la terza variazione del 2014, pubblicata dal 15/12/2014 al 10/01/2015, ma, nonostante indica come produzione -all.2-, non ha prodotto alcun elenco con il nominativo dei braccianti cancellati, nè CP_ alcuna notifica dello stesso, vedesi allegati, al fascicolo telematico,
Pertanto, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato.
Ha prodotto pure le buste paga, e, l'estratto contributivo.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “ Consorzio Pac Prod. ”. Controparte_3
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta Consorzio Pac Prod. Ass. Capo d'Orlando, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o a volte un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2012, e per CP_ n.102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 19/04/2016, con annullamento della richiesta di restituzione somme per disoccupazione agricola per l'anno 2012, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito del 19/04/2016, con annullamento della richiesta di restituzione somme per disoccupazione agricola per l'anno 2012, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, nonché condanna CP_ l' all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2012 e per n.102 giornate;
CP_
2)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
IL Giudice on.
AN DI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. AN DI, all'esito dell'udienza del
21/11/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 407/2017 R.G., promossa da: nata a [...] il [...] ed ivi residente in c.da Vallebruca n° 228 Parte_1 cf: , elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indebito disoccupazione agricola-reiscrizione elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato in data 07/02/2017, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo:
- Che la ricorrente, bracciante agricola, ha espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze del Consorzio Pac Prod. Ass. , p.iva nell'anno 2012 CP_2 P.IVA_1 come si rileva dalla documentazione che si produce (DMAG e dalle buste paga e dichiarazioni responsabilità), lavorando in tale anno per 102 giornate come da estratto contributivo;
- che stante la sussistenza del rapporto di lavoro, veniva regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di residenza come si evince dall'estratto contributivo emesso dall' il CP_1
06/02/2014;
- che conseguentemente le venivano erogate le prestazioni cui aveva diritto;
- Che con nota del 19/04/2016 l' la informava “che nel periodo che va dal 01.01.2012 al CP_1
31.12.2012 sono stati pagati €. 971,82 in più sulla sua prestazione di DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA cat. DSAGR n. 1 ”. Precisava, altresì, che “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”;
- Che stante la palese infondatezza di detta comunicazione, veniva proposto ricorso amministrativo, come da produzione, rimasto infruttuoso.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' ed eccepiva la decadenza, ex art. 22 d.l. n. 7/1970 convertito in l. n. 83/1970, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, ed all'esito dell'udienza del
21/11/2025, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. CP_ Non sussistono problemi di decadenza, non avendo l' sul punto fornito alcuna prova dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi della parte ricorrente. CP_ Infatti, l' con la memoria di costituzione, (pagina 4) eccepisce di avere disposto la cancellazione della ricorrente dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2012 con la terza variazione del 2014, pubblicata dal 15/12/2014 al 10/01/2015, ma, nonostante indica come produzione -all.2-, non ha prodotto alcun elenco con il nominativo dei braccianti cancellati, nè CP_ alcuna notifica dello stesso, vedesi allegati, al fascicolo telematico,
Pertanto, in mancanza di prova dell'avvenuta cancellazione, l'eccezione va rigettata.
Passando a scrutinare il merito, parte ricorrente ha dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per gli anni di riferimento, necessari ai fini dell'ottenimento CP_ dell'indennità di disoccupazione cui l' chiede la restituzione.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n.
14296; Cass. n. 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e le giornate di riferimento.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, la corresponsione del pagamento, le direttive impartite dal datore di lavoro o dal suo delegato.
Ha prodotto pure le buste paga, e, l'estratto contributivo.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
La prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del ricorrente alle dipendenze della ditta “ Consorzio Pac Prod. ”. Controparte_3
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, nell'anno e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta Consorzio Pac Prod. Ass. Capo d'Orlando, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione.
Hanno altresì riferito che il datore di lavoro, o a volte un suo delegato, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va pertanto riconosciuto il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2012, e per CP_ n.102 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla stessa spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno in contestazione.
Conseguentemente, va pertanto ritenuto il diritto del ricorrente alla irripetibilità delle somme di cui alla comunicazione del 19/04/2016, con annullamento della richiesta di restituzione somme per disoccupazione agricola per l'anno 2012, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, e l'iscrizione negli elenchi anagrafici per tale anno;
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' e liquidate, tenuto conto della serialità, in Euro 1.200,00, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge e con distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: CP_1
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla l'avviso di indebito del 19/04/2016, con annullamento della richiesta di restituzione somme per disoccupazione agricola per l'anno 2012, e con la conseguente restituzione di somme eventualmente trattenute per tale periodo, nonché condanna CP_ l' all'iscrizione della ricorrente negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per l'anno 2012 e per n.102 giornate;
CP_
2)Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali CPA ed IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Carmela Bonina;
Così deciso in Patti, 21/11/2025.
IL Giudice on.
AN DI