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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/12/2025, n. 7159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7159 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
dott. FI RO Presidente
dott. Francesca Romana Salvadori Consigliere
dott. OT LV Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 6200 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Parenti, giusta delega allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, via
Virgilio, 8;
e
1 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Maria Colalongo, per procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pescara, piazza Duca d'Aosta, 34;
e avv. , in qualità di curatore speciale di FI (nata il [...]) Controparte_2
e (nato il [...]), Persona_1
elettivamente domiciliata in Roma, via Panama, 86;
con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16023/2024 del Tribunale di Roma, depositata il 23.10.2024.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio il 2.8.2008 ed Parte_1 CP_1
hanno avuto due figli, FI, nata il [...] e nato il [...]; Per_1
con ricorso depositato il 12.6.2020, ha adito il Tribunale di Roma CP_1
per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale (di sua proprietà); l'affidamento esclusivo dei figli, con la previsione della possibilità di incontri protetti con il padre;
il riconoscimento di un contributo per il loro mantenimento, a carico di
[...]
dell'importo mensile di € 800,00, oltre ad un ulteriore assegno, in Parte_1
2 suo favore, per il risarcimento del danno conseguente all'addebitabilità della separazione al resistente;
costituitosi in giudizio, ha chiesto che il rigetto della domanda Parte_1
di addebito della separazione;
che i figli fossero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con regolamentazione del proprio diritto di visita;
che fosse posto a suo carico un contributo per il mantenimento dei minori del complessivo importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
all'esito dell'udienza presidenziale, con provvedimento depositato il 5.8.2020, in ragione dei gravi episodi di violenza ascrivibili a i figli sono Parte_1
stati affidati in via esclusiva alla madre e collocati presso la medesima, assegnataria della casa familiare, con sospensione del diritto di visita del padre ed è stato posto a carico di quest'ultimo un contributo mensile, per il mantenimento di FI e , pari al complessivo importo di € 380,00, oltre Per_1
al 50% delle relative spese straordinarie;
con ordinanza del 19.1.2022, il Tribunale ha nominato un curatore speciale che si è costituito il 9.2.2022, concludendo per l'affidamento esclusivo dei figli alla madre;
all'esito della prova testimoniale e di una CTU volta ad ottenere una valutazione della capacità genitoriale di entrambe le parti, con la sentenza n.
16023/24, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi addebitandola al marito;
ha disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla madre, collocandoli presso di lei;
ha confermato la sospensione degli incontri padre-figli, rimettendo ai Servizi Sociali territorialmente competenti l'elaborazione di un programma volto alla graduale ripresa della frequentazione;
ha posto a carico di un contributo per il Parte_1
3 mantenimento dei minori dell'importo mensile di € 380,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
ha condannato alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore di e del nominato curatore speciale;
ha CP_1
posto a carico si entrambi i coniugi in solido le spese di CTU;
con ricorso depositato il 5.12.2024, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza, deducendo esclusivamente che erroneamente il Tribunale, discostandosi dalle conclusioni cui era pervenuto il CTU, aveva affidato i figli alla madre ed ha concluso chiedendone l'affidamento ai Servizi Sociali;
il 16.6.2025, si è costituita rilevando che, da circa due anni, il CP_1
padre non aveva più corrisposto alcunchè per il mantenimento dei figli e, contestata la fondatezza dell'impugnazione, ha concluso per il relativo rigetto, con vittoria delle spese di lite;
in data 17.9.2025, si è costituito il curatore speciale dei minori, che ha concluso per il rigetto dell'appello;
il 24.11.2025 è pervenuta la relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali;
il Procuratore Generale, cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha espresso alcun parere;
sulle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
In via preliminare, deve osservarsi che è passata in giudicato la sentenza di primo grado nei capi in cui ha addebitato la separazione a -in Parte_1
ragione dei gravi episodi di violenza perpetrati ai danni della moglie anche
4 alla presenza dei bambini-; ha posto a carico del padre un assegno per il mantenimento dei figli e il relativo importo;
ha collocato i minori presso la madre, confermando la sospensione degli incontri padre-figli e incaricando i
Servizi Sociali di elaborare un programma d'intervento per ripristinarli in modo graduale;
ha condannato al pagamento delle spese del Parte_1
primo grado del giudizio, in favore di e del curatore speciale, CP_1
ponendo a carico di entrambi i coniugi, in solido, le spese di CTU.
Nel presente grado del giudizio, quindi, si controverte solo sull'affidamento dei minori, concesso dal Tribunale in via esclusiva alla madre, disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il CTU (che, invece, ne aveva suggerito l'affidamento ai Servizi Sociali).
Ritiene il Collegio che le argomentazioni spese dal Giudice di prime cure al riguardo siano condivisibili e meritevoli di essere confermate, anche alla luce della relazione di aggiornamento recentemente trasmessa dai Servizi Sociali.
Se è pur vero, infatti, che il perito nominato dal Tribunale aveva riscontrato delle criticità nella personalità di evidenziando “difficoltà negli CP_1
aspetti emotivo-affettivi, caratterizzati da tratti depressivi e spiccata rigidità … aspetti di controllo sull'altro, con spunti di sospettosità paranoidea … Infine, la signora ha mostrato in più occasioni, e con diverse figure istituzionali, di non volersi sottoporre a nessun tipo di valutazione”, è altrettanto indiscutibile che le reiterate violenze fisiche subite dal marito (che le hanno provocato, tra l'altro, la rottura di una costola, nel 2016 e la frattura dello sterno, nel 2017) potrebbero aver condizionato il suo comportamento successivo, rendendola eccessivamente protettiva nei confronti dei figli, che alle predette violenze avevano assistito.
Occorre, comunque, sottolineare che il perito d'ufficio -che ha depositato il proprio elaborato l'8.6.2023-, nel proporre che i figli della coppia fossero
5 affidati ai Servizi Sociali, ha espressamente contemplato la possibilità di una rivalutazione della situazione a distanza di un anno, previa considerazione delle relazioni nelle more trasmesse dai Servizi Sociali: la sentenza del
Tribunale, intervenuta oltre un anno dopo il deposito della CTU, nel disporre l'affidamento esclusivo di FI e a ha tenuto Per_1 CP_1
espressamente conto, tanto della relazione dei Servizi Sociali, depositata nel mese di novembre 2023 -in cui si riferisce della serenità dei minori, seguiti con cura dalla ricorrente-, quanto delle conclusioni rassegnate dal curatore speciale, che ha escluso che i figli fossero manipolati e triangolati dalla madre.
Tali valutazioni sono state ribadite dai Servizi Sociali anche nella relazione di aggiornamento trasmessa a questa Corte il 24.11.2025: in particolare, i Servizi hanno dato atto che l'appellata è apparsa collaborativa e “più forte ed equilibrata” rispetto al passato;
i minori, che hanno confermato di non voler incontrare il padre nemmeno in modalità protetta, pienamente inseriti nel contesto scolastico, sono apparsi sereni e ben seguiti dalla madre.
In conclusione, ritiene la Corte che non sussista alcun motivo per limitare la responsabilità genitoriale di che, invece, nonostante la violenza CP_1
cui è stata esposta, è riuscita, nel tempo, a preservare la serenità dei propri figli, di cui si è presa sempre adeguatamente cura, nonostante il coniuge già da tempo non contribuisca più al loro mantenimento (come da circostanza specificatamente allegata dall'appellata e non contestata dalla controparte).
Lungi dal doversi disporre l'affidamento di FI e ai Servizi Sociali, Per_1
come richiesto dall'appellante, deve, quindi, confermarsi il loro affidamento in via esclusiva alla madre, come già disposto dal Tribunale, la cui decisione non merita censura alcuna.
6 Unicamente, ritiene la Corte che, al fine di tentare di ricostruire i rapporti con il padre, da un lato, i minori debbano essere valutati dal TSRMEE, che, eventualmente, predisporrà un intervento di sostegno psicologico in loro favore;
dall'altro, entrambi i genitori debbano essere avviati ad un percorso di sostegno alla genitorialità.
Il tenore della decisione giustifica la condanna di al pagamento Parte_1
delle spese di questo grado del giudizio.
Sussistono i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore
Generale,
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
16023/24, depositata dal Tribunale di Roma il 23.10.2024;
incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti di avviare i coniugi ad un percorso di sostegno alla genitorialità e il TSRMEE di valutare i minori ed, eventualmente, predisporre un intervento di sostegno psicologico in loro favore;
condanna al pagamento delle spese di questo grado della lite, Parte_1
liquidate in € 6.300,00 per compensi professionali, oltre r.f. al 15%, Iva e Cpa come per legge, per ciascuna delle parti e da versarsi all'Erario per il curatore speciale;
7 dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
OT LV FI RO
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