Art. 14. 1. L' articolo 64 della legge 28 marzo 1968, n. 434 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 64 (Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). - 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro".
"Art. 64 (Personale del collegio nazionale e dei collegi locali). - 1. Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessita' per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro".