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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/10/2025, n. 4275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4275 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/11598
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11598/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Verona, presso lo Studio dell'Avvocato Valeria Beggin C.F.
– PEC: - Verona, Viale dell' C.F._1 Email_1
Industria, 25 come da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la Sig.ra per i motivi, tutti, in fatto e in diritto Parte_1 esposti, hanno diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis come in atti e, per
l'effetto riconoscere a questi la cittadinanza italiana iure sanguinis, con ogni conseguente provvedimento di legge ed ogni pronuncia di lite in ordine all'esecuzione della emananda sentenza;
- per l'effetto, ordinare al , in pers. del Ministro p.t., e per esso all'Ufficiale Controparte_1 dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile di parte attrice.”
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Parte_2
(alias o o ) nato il [...] a [...] – Italia Parte_3 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 2) poi emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia
e Sicurezza Pubblica – Segreteria Nazionale di Giustizia – Ufficio Migrazioni prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di , che NON Parte_1
RISULTA, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione a nome di Parte_2
o , figlio di e di
[...] Controparte_2 CP_3 Per_1
, originario dell'Italia, nato il 1879” (cfr. doc. in atti n. 1).
[...]
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note in trattazione scritta, autorizzate ex lege, in luogo dell'udienza del 26/09/2025 il legale insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo , dopo essere emigrato in Brasile, contraeva matrimonio Parte_2 con in data 17/10/1903 a MB (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro Persona_2 unione nasceva il 30/07/1904 a MB (Brasile) (cfr. doc. in atti Parte_4
n. 3);
2 - contraeva matrimonio il 05/10/1927 a OU (Brasile) con Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nasceva il 25/08/1936 a OU Persona_3
(Brasile), (cfr. doc. in atti n. 4); Parte_5
- contraeva matrimonio il 07/07/1956 a OU (Brasile) con Parte_5 Controparte_4
Cura (cfr. doc. in atti n. 4) e della loro unione nasceva , il Persona_4
04/10/1959 a OU (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 5);
- contraeva matrimonio il 17/04/1982 a OU Persona_4
(Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione nasceva Controparte_5 [...]
il 06/12/1985 a Monte UL UL (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 6) ), Parte_1 odierna ricorrente;
- contraeva matrimonio 19/10/2019 a OU (SP – Pt_1 Parte_1
Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_5
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias o o Parte_2 Parte_3 [...]
non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha Pt_3 pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio (cfr. doc. Parte_4 in atti n. 3) e da questo a tutti i suoi discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della
Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i in Brasile e segnatamente di quello di San Paolo, nonché la necessità di Parte_6
3 instaurare un giudizio dinanzi al Giudice ordinario poiché le richieste non trovano risposta nel termine di legge di 730 gg (cfr. ricorso pag. 2)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo
(alias o o ) cittadino Parte_2 Parte_3 Parte_3 italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Brasile dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale e, poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della
Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare, aderisce e fa proprio l'orientamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto
2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che (alias Parte_2
o o ), nato il [...] a [...] ed emigrato in Parte_3 Parte_3
Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 2), non ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa, trasmettendola al figlio
[...]
(cfr. doc. in atti. 3) e da questi a tutti i discendenti come sopra enucleati, Parte_4 ivi compresa l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 3,4,5).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
4 Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1 il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità per i ricorrenti di accedere al servizio offerto dal a San Paolo: i posti disponibili per il riconoscimento della cittadinanza Parte_7 iure sanguinis risultavano esauriti, con invito a riprovare il mese successivo (cfr. doc. in atti 8).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Parte_1 nata il [...] a [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 1.10.2025
Il Giudice
Tiziana Vita De Fazio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana Vita De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 11598/2024 promossa da:
nata il [...] a [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Verona, presso lo Studio dell'Avvocato Valeria Beggin C.F.
– PEC: - Verona, Viale dell' C.F._1 Email_1
Industria, 25 come da procura in atti ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, provvedere come segue: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare che la Sig.ra per i motivi, tutti, in fatto e in diritto Parte_1 esposti, hanno diritto a vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis come in atti e, per
l'effetto riconoscere a questi la cittadinanza italiana iure sanguinis, con ogni conseguente provvedimento di legge ed ogni pronuncia di lite in ordine all'esecuzione della emananda sentenza;
- per l'effetto, ordinare al , in pers. del Ministro p.t., e per esso all'Ufficiale Controparte_1 dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile di parte attrice.”
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadine italiane iure Controparte_1 sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Parte_2
(alias o o ) nato il [...] a [...] – Italia Parte_3 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 2) poi emigrato in Brasile ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato brasiliano, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione rilasciato dal Ministero della Giustizia
e Sicurezza Pubblica – Segreteria Nazionale di Giustizia – Ufficio Migrazioni prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano “CERTIFICA, su richiesta di , che NON Parte_1
RISULTA, fino alla data attuale, registro di naturalizzazione a nome di Parte_2
o , figlio di e di
[...] Controparte_2 CP_3 Per_1
, originario dell'Italia, nato il 1879” (cfr. doc. in atti n. 1).
[...]
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
Con note in trattazione scritta, autorizzate ex lege, in luogo dell'udienza del 26/09/2025 il legale insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito, va osservato che i ricorrenti deducevano che:
- l'avo , dopo essere emigrato in Brasile, contraeva matrimonio Parte_2 con in data 17/10/1903 a MB (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 2) e dalla loro Persona_2 unione nasceva il 30/07/1904 a MB (Brasile) (cfr. doc. in atti Parte_4
n. 3);
2 - contraeva matrimonio il 05/10/1927 a OU (Brasile) con Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 3) e dalla loro unione nasceva il 25/08/1936 a OU Persona_3
(Brasile), (cfr. doc. in atti n. 4); Parte_5
- contraeva matrimonio il 07/07/1956 a OU (Brasile) con Parte_5 Controparte_4
Cura (cfr. doc. in atti n. 4) e della loro unione nasceva , il Persona_4
04/10/1959 a OU (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 5);
- contraeva matrimonio il 17/04/1982 a OU Persona_4
(Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione nasceva Controparte_5 [...]
il 06/12/1985 a Monte UL UL (Brasile) (cfr. doc. in atti n. 6) ), Parte_1 odierna ricorrente;
- contraeva matrimonio 19/10/2019 a OU (SP – Pt_1 Parte_1
Brasile) con (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_5
- l'art. 1 della legge n. 555/1912 prevedeva la trasmissione della cittadinanza solo per linea maschile, ovvero che fosse cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, escludendo per la madre la possibilità di trasmettere la propria cittadinanza e la L. n. 91/1992 confermava il principio dello ius sanguinis per cui è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano che non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare la cittadinanza italiana iure sanguinis, con la possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione;
- pertanto, il sig. (alias o o Parte_2 Parte_3 [...]
non avendo perso la cittadinanza italiana per rinuncia o naturalizzazione, l'ha Pt_3 pacificamente trasmessa, iure sanguinis, anche al figlio (cfr. doc. Parte_4 in atti n. 3) e da questo a tutti i suoi discendenti;
- i ricorrenti pertanto, ex art. 14 d.lgs 30.07.1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, avrebbero dovuto limitarsi ad agire in via amministrativa, ovvero con istanza all'autorità consolare italiana presso il paese di residenza, per il riconoscimento del proprio status civitatis, essendo il riconoscimento del detto status di origine giurisprudenziale soltanto per i discendenti per via materna nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana, ovvero prima del 1 gennaio 1948 e nel vigore della
Legge n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione alla donna dello stato di cittadina che le sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria (cfr. Cass. SS. UU. N. 4466/2009);
- i ricorrenti deducono in proposito la ormai nota situazione di enorme ritardo in cui versano i in Brasile e segnatamente di quello di San Paolo, nonché la necessità di Parte_6
3 instaurare un giudizio dinanzi al Giudice ordinario poiché le richieste non trovano risposta nel termine di legge di 730 gg (cfr. ricorso pag. 2)
Sulla base di queste premesse i ricorrenti insistono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
****
La domanda formulata dai ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.
Nel merito, risulta dalla documentazione in atti, debitamente tradotta ed apostillata, risulta che l'avo
(alias o o ) cittadino Parte_2 Parte_3 Parte_3 italiano dalla nascita (cfr. doc. in atti n. 2), emigrava in Brasile dopo l'unificazione del Regno d'Italia ed in epoca pre-costituzionale e, poiché nel 1889 in Brasile veniva emesso il c.d. “Decreto della
Grande Naturalizzazione Brasiliana”, in base al quale sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15.11.1889, salvo dichiarazione contraria effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto stesso, questo Tribunale richiama ed aderisce all'orientamento costante della giurisprudenza sul tema della conservazione della cittadinanza italiana per gli emigrati cittadini dell'epoca, ed in particolare, aderisce e fa proprio l'orientamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte che con le sentenze c.d. gemelle n. 25317 e n. 25318 del 24 agosto
2022, ha specificato che essendo lo status di cittadino diritto soggettivo imprescrittibile, la relativa rinuncia non può essere né tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio le naturalizzazioni di massa, ma deve essere frutto di una manifestazione esplicita ed inequivoca di volontà.
Pertanto, e poiché risulta dalla documentazione allegata che (alias Parte_2
o o ), nato il [...] a [...] ed emigrato in Parte_3 Parte_3
Brasile, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 2), non ha mai rinunciato volontariamente alla cittadinanza italiana, in applicazione del suddetto principio ha conservato la cittadinanza stessa, trasmettendola al figlio
[...]
(cfr. doc. in atti. 3) e da questi a tutti i discendenti come sopra enucleati, Parte_4 ivi compresa l'odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 3,4,5).
È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
4 Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , Controparte_1 il ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la sua discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, dalla documentazione prodotta emerge l'impossibilità per i ricorrenti di accedere al servizio offerto dal a San Paolo: i posti disponibili per il riconoscimento della cittadinanza Parte_7 iure sanguinis risultavano esauriti, con invito a riprovare il mese successivo (cfr. doc. in atti 8).
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse dei ricorrenti a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a Parte_1 nata il [...] a [...], il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana mandando alla PA competente per gli adempimenti connessi;
• ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Torino, 1.10.2025
Il Giudice
Tiziana Vita De Fazio
5