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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai n. 8109/2023 + R.G. Nr. 8117/2023, 8115/2023, 8112/2023,
8423/2023, 8420/2023, 8422/2023 R.G. promosse
da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
rappresentati e difeso dall'avv. VITAGLIANO VINCENZO e BA
[...]
AN come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv.DE MICCO SCIPIONE come da procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione viene resa all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 2.7.2025.
2. Il giudizio ha ad oggetto la richiesta di condanna della società resistente al pagamento degli scatti di anzianità maturati sulla base della contrattazione collettiva sulla base di quanto accertato dal Tribunale di Napoli Nord con sentenza n. 5482/22 del 30.11.2022.
3. Va preliminarmente osservato che le parti hanno rappresentato nelle note di trattazione depositate il 30.6.225 ed il 1.7.25 di aver sottoscritto nelle more del giudizio un verbale di conciliazione definendo in via transattiva ogni aspetto relativo all'oggetto della presente controversia, compreso quello relativo alle spese di lite (cfr, verbali di conciliazione depositati da entrambe le parti e copia dei bonifici effettuati).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622;
Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nella fattispecie in esame, avendo entrambe le parti documentato di aver definito ogni questione in sede stragiudiziale relativo al diritto azionato con i ricorsi riuniti, non resta che dichiarare la cessata la materia del contendere per sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del presente giudizio.
4. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione dell'esito del giudizio, della richiesta congiunta e del comportamento collaborativo osservato da entrambe le parti in relazione alla quantificazione dei crediti
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Si comunichi.
Aversa, 3.7.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo