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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG nr. 435/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 27 maggio 2022, da
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore e per esso dalla Dott.ssa (doc. 1), con Parte_2 sede in Roma, Via G. Grezar, 14,, rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello dall'Avv. Carlo Dall'Asta (pec:
, Email_1 appellante contro
(c.f. , rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._1 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Alessandro Bozzone (pec:
Email_2 appellato
e nei confronti di
(CF Controparte_2
), con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria MELOGRANI (p.e.c.:
t) per mandato generale alle liti a rogito Email_3 del dott. di Roma n. 37590 del 23.1.2023, Persona_1
1 appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 672/2021 d.d.
01.12.2021, non notificata.-
In punto: impugnazione cartella di pagamento;
prescrizione; difetto legittimazione attiva concessionario.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
“Per i motivi sopra esposti, si chiede la riforma della sentenza impugnata, nei termini sopra indicati, con ogni conseguenza di legge”.
: Controparte_1
NEL MERITO:
- rigettare l'appello proposto da parte di in Parte_1 quanto inammissibile sul piano processuale e comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 672/2021 inter partes dal Tribunale di Padova - sezione Lavoro in data 01.12.2021 relativamente alla intervenuta prescrizione della cartella 077201000012737447000 30.04.2011 - con ogni conseguenza di Legge.
IN OGNI CASO: con la rifusione delle spese e compensi ex D.M. 147/ 2022 come da separata nota e con distrazione da disporsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
: CP_2
“Chiede, in via preliminare, la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva di;
CP_2 in subordine si chiede l'accoglimento dell'odierno ricorso di Parte_1
, per la parziale dichiarazione della cessazione della materia del contendere,
[...] nei termini indicati dalla appellante stessa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza, il giudice del lavoro del Tribunale di Padova, pronunciando sull'impugnazione proposta da nei confronti Controparte_1 dell' e dell' , avverso l'estratto di ruolo Controparte_3 CP_2 ed un serie di cartelle di pagamento fra cui la n. 07720100012737447000
(notificata il 30.04.2021), preso atto che tutte le cartelle impugnate sono state sgravate dichiarava “cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di causa in quanto l'intervenuta estinzione delle cartelle e del debito contributivo
2 per obbligo di legge non ha permesso di entrare nel merito dei motivi di ricorso e delle deduzioni cd eccezioni avversarie”.
2. Impugna la sentenza chiedendone la Controparte_3 parziale riforma, nella parte in cui per errore è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere anche in relazione alla cartella di pagamento n.
07720100012737447000 (ruolo n. 2010/0000287) che non era stata oggetto di c.d. rottamazione.
Insiste, dunque, per la riforma in parte qua della decisione evidenziando che il debito portato nell'impugnata cartella di pagamento non solo non è estinto per prescrizione ma anche che l'originario ricorso era inammissibile, anche ai sensi dello ius superveniens di cui all'art. 12, comma 4-bis del d.p.r. 602/1973 (nel testo modificato dal d.l. n. 146/2021 conv. in l. n. 215/2021), trattandosi di azione di accertamento negativo in assenza di azioni esecutive in corso
3. L' nel costituirsi in giudizio ribadisce tutte le eccezioni già svolte in primo CP_2 grado, in particolare il difetto di legittimazione passiva dell' ; nel merito e in CP_2 punto prescrizione si associa alle deduzioni svolte dalla concessionaria.
Radicatosi il contradditorio anche nei confronti di , l'appellato Controparte_1 evidenzia che, in difetto di impugnazione dell' , la sentenza deve considerarsi CP_2 passata in giudicato nei confronti dell' siccome unico titolare del debito CP_2 previdenziale per cui è causa e che tanto basta per il rigetto dell'appello proposto dalla sola concessionaria (come da conforme giurisprudenza dell'adita Corte n.
477/2023).
In subordine insiste perché venga accertata l'estinzione per prescrizione quinquennale del credito portato nella cartella di pagamento n.
07720100012737447000.
4. Dopo alcuni rinvii per riequilibrio ruolo del relatore, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 3 aprile 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Va in limine litis rilevato che la più recente giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU.
7514/2022 d.d. 08.03.2022) riconosce riguardo alla riscossione di contributi mediante ruolo - ove si facciano valere come nel caso di specie unicamente
3 questioni concernenti il merito della pretesa impositiva - l'esclusiva legittimazione del titolare del credito (nel caso di specie l' ). CP_2
6. Non si applica infatti alle questioni contributive l'art. 39 del Dlgs. 112/1998 che addossa al concessionario l'onere di estendere il contraddittorio all'ente impositore fissandone la responsabilità anche per i vizi di merito.
7. Non ricorre nemmeno un'ipotesi di litisconsorzio necessario perché non è in gioco la legittimità degli atti esecutivi imputabile al concessionario e la sentenza è data utiliter anche in assenza di quest'ultimo, che è soltanto il "soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento ex 1188, I c.c.".
8. Si configura pertanto un difetto di legitimatio ad causam rilevabile d'ufficio, scaturente dal principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto esplicito giudicato interno (cfr. da ultimo Cass. n. 5554/2025 d.d. 03.03.2025, C.d.A. VE n.
254/2023 d.d. 02.05.2023, C.d.A. VE n. 477/2023 d.d. 19.07.2023).
9. Con riferimento ad una controversia di opposizione ad intimazione di pagamento ed alle cartelle sottostanti, fondata sulla maturata prescrizione successivamente alla notifica del titolo e, dunque su motivi integranti, come nel caso di specie, un'opposizione all'esecuzione, a fronte dell'impugnativa dell'agente di riscossione, volta a contestare l'intervenuta estinzione del credito ribadendo il valido compimento di atti interruttivi, la Suprema Corte (cfr. Cass n. 18812/2022 d.d.
10.06.2022) ha applicato i predetti principi di diritto così statuendo “le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, per come modificato dal
D.L. n. 209 del 2002, art. 4, comma 2-quater, (conv. con L. n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore”).
10. Dall'acclarato difetto di legittimazione dell'appellante discende che la sua impugnativa non è valsa ad impedire il passaggio in giudicato delle statuizioni del primo giudice che ha ritenuto estinto il credito dell' portato nell'impugnata CP_2 cartella di pagamento, il che preclude la possibilità di accogliere l'eccezione di
4 inammissibilità dell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c., sulla cui rilevanza ha insistito parte appellante anche nel corso della discussione orale.
11. Invero la statuizione di cessazione della materia del contendere ha natura sostanziale e contenuto decisorio e non si risolve in una mera pronuncia di inammissibilità laddove – si ribadisce - nel caso di specie ha infatti ritenuto estinto il credito dell' portato nell'impugnata cartella di pagamento. CP_2
12. L' , infatti, che sarebbe stato legittimato per il merito della pretesa CP_2 contributiva, in questa sede di gravame non ha proposto impugnazione in proprio, nemmeno incidentale.
13. Riguardo alle spese di questo grado, tenuto conto del fatto che le sezioni unite hanno composto il contrasto di giurisprudenza relativo alla posizione dell'agente della riscossione e sulla sua legittimazione attiva (e passiva) solo di recente
(comunque la sentenza della Suprema Corte n. 18812/2022 è stata depositata in data 10.06.2022 e dunque in epoca successiva al deposito del presente gravame), sussistono pertanto le condizioni per la loro integrale compensazione fra tutte le parti.
14. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dell' Parte_1
e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'appello;
[...]
2) compensa fra tutte le parti le spese di lite del grado;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 03.04.2025
5 Il Consigliere estensore
PUCCETTI Lorenzo
Il Presidente
TALAMO Paolo
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