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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 464/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del 25 marzo 2025, a seguito dello scambio di memorie scritte, ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
464/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in Parte_1
appello, dall' Avv. Maurizio Marino, unitamente ai quali elettivamente domicilia in Portici, alla via
F. De Gregorio n.10;
- APPELLANTE -
CONTRO
(c.f.: - p.i.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., quale impresa designata ex art. 286 D.LGS. N. 209/2005 per la Regione
Campania, per la liquidazione dei sinistri a carico del “Fondo di Garanzie per le Vittime della
Strada”, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Francesco Ferraro, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Napoli, al Viale Gramsci n. 19;
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 1321/2020 in materia di danni da circolazione stradale, pubblicata in data 14 luglio 2020.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svolgimento del processo
1
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di conducente di Parte_1
un velocipede, convenne in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Sant'Anastasia, Controparte_1
F.G.V.S. al fine di sentirla condannare al risarcimento delle lesioni personali subite a causa
[...]
del sinistro verificatosi in data 28.09.2015, alle ore 16.30, in Sant'Anastasia, alla via Pomigliano, in relazione ad un investimento ad opera di un'autovettura tipo Fiat Idea, rimasto non identificato.
1.1 Resistette alla domanda F.G.V.S. Controparte_1
1.2 Con sentenza n. 1321/2020 il Giudice di Pace di Sant'Anastasia rigettò la domanda, ritenendo alla luce della espletata istruttoria, non provato che il fatto si fosse verificato per colpa di un veicolo non identificato, con compensazione delle spese di lite.
2. Avverso tali statuizioni ha interposto tempestivo appello , censurando la Parte_1
pronuncia di prime cure per l'erronea valutazione delle risultanze probatorie. Ha, quindi, insistito, per la integrale riforma della sentenza gravata, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni subiti e alle spese processuali del doppio grado del giudizio.
3. Si è costituita in giudizio F.G.V.S., la quale ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito ha insistito per il rigetto, con conferma integrale della sentenza di primo grado e conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
4. A seguito di alcuni rinvii dovuti alla mancata acquisizione del fascicolo di primo grado, l'allora giudice istruttore all'udienza del 20.01.2022 ha rinviato all'udienza del 02.02.2023 nuovamente per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, onerando al contempo le parti alla ricostruzione del medesimo. Ricostruito parzialmente dalle parti il fascicolo di primo grado non pervenuto dalla cancelleria del Giudice di pace, la causa, in assenza di attività istruttoria, è stata rinviata per precisazione conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
25.03.2025.
Indi, la causa è pervenuta allo scrivente magistrato a seguito di provvedimento del Presidente
Casaburi del 10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità) e sulle conclusioni rassegnate in via definitiva dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. nel testo vigente ratione temporis (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta), occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
2
l'intestato Tribunale ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.. La ragionevole probabilità di non accoglimento dell'appello, presa in considerazione dalle citate norme, è quella che deriva da una valutazione del giudice prima facie, in funzione della anticipata definizione delle impugnazioni palesemente infondate che, come tali, non meritino di pervenire alla fase decisionale ordinaria;
diversamente, quando, come nel caso di specie, la causa sia trattenuta in decisione, non persiste più alcuno spazio per la pronuncia ex art. 348-bis e ter c.p.c..
2. Giova, peraltro, evidenziare che l'odierno appellante ha addotto, a sostegno del gravame, argomentazioni logico-giuridiche meritevoli di approfondimento e che, conformemente ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., dalla lettura dello stesso si evince chiaramente che oggetto di censura è la statuizione del giudice di pace che ha rigettato la domanda per avere ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato valutando inattendibile la prova orale raccolta, della quale l'appellante ha evidenziato la scorrettezza sulla scorta di una lettura alternativa dell'assetto probatorio in atti (cfr. Cass. SS.UU. n. 27199/2017).
3. Sempre in via preliminare va dato atto che, nonostante la cancelleria abbia effettuato diverse richieste di acquisizione del fascicolo di primo grado al Giudice di Pace di Sant'Anastasia ancora oggi esso non è presente agli atti di causa.
A fronte dell'impossibilità dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, verosimilmente smarrito, il giudice precedente, all'udienza del 20.01.2022 ha onerato le parti alla sua ricostruzione. Il fascicolo è però stato solo parzialmente ricostruito. In particolare, parte appellante ha depositato parte dei verbali di udienza di primo grado, ma nessuna delle parti ha depositato copia della CTU svolta in quella sede.
Ora, pur essendo consapevole che la sollecitazione alla ricostruzione del fascicolo di primo grado abbia natura di un mero invito e, dunque, dalla sua mancata ottemperanza non può conseguire alcuna sanzione per le parti, questo Tribunale, non avendo altra modalità per ottenere l'acquisizione o comunque la ricostruzione del fascicolo della precedente fase processuale, non può che assumere la decisione necessariamente allo stato degli atti.
4. Ciò posto, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
4.1 Il Tribunale ritiene di dover condividere la conclusione di rigetto cui è giunto il giudice di pace, sebbene si renda necessario precisare ed integrare la motivazione offerta nella sentenza impugnata, al fine di meglio argomentare le ragioni ad essa sottese.
4.2. Occorre, anzitutto, evidenziare la lacunosità dei fatti dedotti nella citazione introduttiva del
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giudizio di primo grado. Ed infatti, l'attore/odierno appellante, si limitava ad assumere di essere stato tamponato da tergo da un'autovettura che ne causava la caduta e le conseguenti lesioni personali, omettendo totalmente di indicare: l'esatta posizione del velocipede sulla carreggiata, le modalità con le quali si sarebbe verificato il sinistro, le modalità e il lato della rovinosa caduta, i soggetti che prestavano soccorso e la presenza del teste escusso sul luogo del sinistro.
Tale lacunosa rappresentazione dell'evento sinistroso offerta in citazione, si arricchisce di dettagli ulteriori alla luce dell'esposizione dei fatti contenuta nella denuncia/querela sporta dall'istante, dalla cui lettura è dato rilevare che il sinistro si sarebbe verificato, non tanto a causa di un mero tamponamento, ma per un maldestro tentativo di sorpasso da parte del conducente pirata che, in codesto frangente, urtava la ruota del velocipede attoreo, causandone la caduta sul lato sinistro e che a seguito dell'impatto, omesso ogni soccorso, il veicolo pirata proseguiva la propria corsa in direzione Pomigliano D'Arco; soccorso che, invece, veniva prestato da “passanti” che lo accompagnavo presso il Pronto Soccorso della Casa di Cura “Villa dei Fiori” (cfr. atto di denuncia/querela allegata in produzione di parte appellante).
4.3 Orbene, nel caso di specie, la prova della riconducibilità del sinistro alla condotta colposa di un veicolo pirata può trarsi unicamente dalla deposizione resa dall'unico teste indotto dall'attore,
condivisibilmente giudicato dal giudice di pace inattendibile stante la Testimone_1
difformità delle dichiarazioni rese con la rappresentazione offerta dall'attore, tanto nell'atto introduttivo del giudizio, quanto nell'atto di denuncia/querela del sinistro de quo.
4.5 Rispetto alla dinamica del sinistro, si osserva che, mentre l'attore dichiarava nell'atto di denuncia/querela di essere stato tamponato alla ruota posteriore da un veicolo pirata in occasione di un tentativo di sorpasso, il teste, omesso ogni riferimento alla suddetta manovra, riferiva di un veicolo sopraggiunto improvvisamente ad alta velocità che impattava la ruota posteriore della bicicletta (cfr. dichiarazione testimoniale al verbale udienza di primo grado del 20.01.2017:
“all'improvviso da tergo rispetto alla bicicletta sopraggiungeva una Fiata Idea di colore grigio che percorreva la strada a forte velocità. La vettura tamponò de tergo la biciletta cagionandone la caduta al suolo in uno al suo conducente” (cfr. verbale udienza di primo grado del 20.01.2017).
È evidente, dunque, che secondo la versione dei fatti narrata dal teste, il sinistro si sarebbe verificato, non già a causa di un errata manovra in fase di tentato sorpasso, bensì a causa della velocità elevata con cui il conducente pirata percorreva la strada. Viceversa, né nell'atto introduttivo del giudizio, né nel corpo della denuncia/querela, l'attore ha mai accennato alla velocità del veicolo investitore al momento dello scontro, atteso che l'unico riferimento alla velocità
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sostenuta dell'autovettura emerge solo nella descrizione delle modalità di allontanamento del conducente pirata dal luogo del sinistro (cfr. atto di denuncia/querela cit.).
L'affermazione che precede dà la stura al rilevamento di un'ulteriore e non trascurabile discordanza tra la versione attorea e la narrazione testimoniale, ravvisabile nella descrizione della condotta di guida tenuta dal veicolo pirata ad impatto avvenuto.
Ed invero, se da un lato il preteso danneggiato deduceva semplicemente che il veicolo pirata non si fermava a prestargli soccorso “e proseguendo, a velocità elevata la propria corsa, si allontanava
[…]” (cfr. atto di denuncia/querela cit.; sul punto si veda anche pag. 1 dell'atto di citazione: “non si arrestava e continuava la sua corsa”); dall'altro, il teste riferiva che subito dopo lo scontro con la ruota posteriore della bicicletta, “la vettura scartò la bici” (cfr. verbale cit.), con ciò rappresentando, non tanto una prosecuzione di marcia rettilinea o lineare, quanto, piuttosto, una necessitata manovra di deviazione e di scostamento dal mezzo attoreo rovinato al suolo.
Altro elemento di difformità tra la versione del e quella del teste, è dato dalla diversa Pt_1
indicazione della direzione intrapresa dal conducente pirata in fuga.
Ed infatti, posto che l'attore deduceva che al momento del sinistro stava percorrendo la via
Pomigliano, con direzione di marcia verso il comune di Pomigliano D'Arco e che il l'ignoto veicolo si dava alla fuga intraprendendo la stessa via (cfr. atto di denuncia/querela cit.: “si allontanava in direzione Pomigliano D'Arco”), non può sottacersi che il , invece, riferiva di un veicolo Tes_1 investitore immessosi sulla “bretella che porta alla superstrada” (cfr. verbale cit.).
4.6 Quanto, poi, al giudizio di inattendibilità della dichiarazione testimoniale concernente la fase di soccorrimento del danneggiato ed oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, si osserva che, diversamente da quanto prospettato da quest'ultimo, non vi sono margini per reputare superabile l'antinomia rilevata dal primo giudice.
Un reso testimoniale da cui emerge chiaramente, non solo che il si offriva di Tes_1 accompagnare il al pronto soccorso ma, altresì, che “al momento del sinistro non vi erano Pt_1 altre persone che si fermarono” (cfr. verbale cit.) non può affatto ritenersi collimante al riferito attoreo nell'atto di denuncia/querela, laddove si legge che veniva soccorso e condotto in ospedale da “passanti”, evidentemente alludendo a più di una persona presente.
Ma ancor di più, proprio alla luce di tale affermazione, insuscettibile di sovrapposizione risulta, altresì, la dichiarazione del teste, nella parte in cui questi dichiarava di non aver accompagnato il in pronto soccorso perché “preferiva chiamare casa, anche perché non voleva lasciare lì Pt_1 la bicicletta incustodita” e che, dopo un'ora d'attesa sopraggiungevano “i suoi conoscenti e dissero
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che lo avrebbero accompagnato al pronto soccorso” (cfr. verbale).
È innegabile l'inverosimiglianza della rilettura offerta dall'appallante nell'atto di gravame, laddove prospetta che “i conoscenti” riferiti dal teste, in tesi, inconsapevole di chi fossero le persone sopraggiunte sul posto, ben potrebbero coincidere con i “passati” menzionati dall'attore, stente, in primis, la condivisa attesa per un notevole lasso di tempo con il danneggiato delle persone chiamate
“a casa”, ma soprattutto, la circostanza che il teste dichiarava che al momento del fatto, oltre a lui, non vi erano altre persone casualmente ed occasionalmente presenti sul posto, tanto da aver fornito, prima di allontanarsi, i propri dati solo agli occorsi conoscenti (cfr. verbale).
Del resto, non si vede come la premura del danneggiato di non lasciare la bicicletta incustodita possa aver contribuito a giustificare la chiamata delle persone a casa nonché il rifiuto della proposta di accompagnamento in pronto soccorso avanzata dal (munito di autovettura posteggiata Tes_1
“all'esterno del parcheggio del centro commerciale”), e non anche il soccorso, in ipotesi, prestato dagli ulteriori e generici “passanti”, senza peraltro specificarne le modalità.
Dall'esposta disamina della deposizione emerge, dunque, in maniera evidente, la scarsa attendibilità del teste escusso, residuando seri dubbi sia sulla sua effettiva presenza presso il luogo del sinistro, sia in ordine all'effettiva verificazione dello stesso.
5. Giova, ancora, chiarire che, diversamente da quanto paventato dall'odierno appellante con il secondo motivo di gravame, il rigetto della domanda da parte del giudice di prime cure, non si è basato sull'accertamento della diligenza serbata ai fini dell'identificazione del responsabile, ma è giunto a tale determinazione attraverso la valutazione di vari elementi raccolti che hanno condotto a ritenere non assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato.
5.1 Come noto, la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo Vittime della Strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, non incide sulla regola per cui il danneggiato deve provare sia il fatto dannoso che l'imputabilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa di un veicolo rimasto non identificato (cfr. ex multis Cass. civ. n. 12304/2005).
Ne discende che, ai fini della valutazione della fondatezza della pretesa risarcitoria, l'accertamento giudiziale, pur non riguardando la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, non può prescindere dalla prova che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima (da ultimo Cass. n. 21983/2022, conf. a 9873 del 2021, 27561/2016 e 23434/2014).
5.2 Il primo giudice ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando, sebbene sulla base di una motivazione necessitante di integrazione, le ragioni sottese al giudizio di inattendibilità del teste,
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dipoi valorizzando, in particolare, la circostanza che questi dichiarava di aver assistito all'investimento dall'altro lato della strada e, dal momento che aveva posto attenzione mentre attraversava per non essere a sua volta investito, ne deduceva che la zona fosse certamente trafficata. È evidente che il traffico mal collima sia con la riferita alta velocità sia con oggettiva impossibilità di rilevare il numero di targa.
6. Né coglie nel segno la censura mossa dell'appallante, laddove ritiene che in sede di denuncia/querela fosse secondario riferire dettagliatamente chi fossero le persone che si apprestavano ad accompagnarlo in ospedale, specie se si considera che quantomeno il primo soccorso, secondo la versione dello stesso istante, veniva dato proprio dall'unico testimone oculare dell'accaduto, indotto come testimone in sede di giudizio civile, ma affatto menzionato in querela.
6.1 Se è vero, infatti, che non vi è possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda (cfr. Cass. n. 3019/2016), potendo entrambe, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro (da valutare nell'insieme del compendio probatorio offerto dalle parti), è pur vero che in tal guisa si è inteso esclusivamente negare - oltre all'obbligo della vittima di compiere specifiche indagini volte all'identificazione dell'investitore e al condizionamento dell'azione civile alla conclusione delle indagini penali - la necessità della collaborazione del danneggiato con le autorità inquirenti (anche solo mediante la presentazione di una tempestiva denuncia contro ignoti), quale elemento necessario a integrare il requisito della
"impossibilità incolpevole" della identificazione del veicolo investitore e non l'irrilevanza del suddetto requisito ai fini dell'accoglimento della domanda.
6.2 Pertanto, la mancata indicazione in denuncia/querela delle persone, in tesi, sopraggiunte a soccorrerlo sul luogo del sinistro a scontro avvenuto in uno con l'omessa segnalazione dell'identità del , in qualità di unico testimone del sinistro, è un dato non privo di valenza istruttoria, Tes_1 posto che nell'ottica di collaborazione di cui si è detto, la identificazione di soggetti presenti sui luoghi avrebbe potuto dare un contributo alle indagini per l'identificazione del veicolo pirata.
7. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dall'appellante, in alcun modo l'effettivo avveramento del sinistro e del nesso di causalità tra questo e le lesioni lamentate potrebbero essere suffragate dall'espletata CTU medico-legale.
Sul punto, infatti, giova chiarire che la consulenza tecnica d'ufficio, lungi dal costituire mezzo istruttorio in senso proprio, ha la mera finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Trattasi, invero, di
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una valutazione compiuta mediante l'applicazione di regole scientifiche o tecniche, limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni lamentate con la dinamica del sinistro rappresentata dall'istante, la quale, tuttavia, non esonera affatto il preteso danneggiato dall'onere di provare l'evento lesivo e il nesso causale;
prova che, per tutto quanto innanzi esplicitato, è mancata nel caso de quo (cfr. Cass. Civ., sez. III, ordinanza n. 19631/2020).
8. Donde, non può che essere riconfermata la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante (art. 91 c.p.c.), che deve essere condannato a pagare quelle sostenute dalla compagnia assicurativa appellata per la difesa svolta nella presente fase del giudizio, nella misura di cui in dispositivo, determinata in applicazione dei parametri minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato) previsti dal D.M.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro
1.100,00 ed euro 5.200,00 (così individuato in base al valore della domanda), inclusa la fase istruttoria sempre dovuta (cfr. Cass. n. 29857/2023, n. 37994/2022, n. 14483/2021, n. 21743/2019 e n. 31559/2019 che affermano che “Nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.”)
10. Tenuto conto del rigetto dell'appello, in assenza di uno specifico motivo di impugnazione incidentale, non può essere modificata la statuizione sulle spese processuali di primo grado (cfr. tra le tante Cass. 23340/2020).
11. Il rigetto dell'appello e la sua introduzione in epoca successiva al 30.01.2013, costituiscono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , nella spiegata qualità, avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Giudice di Pace di Sant'Anastasia n. 1321/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., nella qualità spiegata in atti, le spese del presente grado del giudizio, liquidate in euro 1.278,00 (di cui euro 213,00 per la fase di studio ed introduttiva ed euro
426,00 per quella istruttoria e decisionale) per compenso professionale, oltre rimborso delle spese
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generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nola, 26.03.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
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