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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/02/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3532/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza I° Maggio n. 18, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Peppino Russo che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia Di
Cola - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
- resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito ordinare
al in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare, a modifica e Controparte_1
1 correzione del decreto di ricostruzione della carriera del 13/04/2021 prot. n. 891, emesso dal
Dirigente dell'IC Spezzano della Sila - Celico, l'intero servizio pre-ruolo prestato dall'odierno
ricorrente, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, riconoscibile ai fini della ricostruzione di
carriera; 2) ordinare al in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1
inquadrare la ricorrente, alla data del 1/09/2016, nella fascia stipendiale 9-14, avendo già
completato in data 8/05/2011 il periodo di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 3) accertare
e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire le differenze retributive e contributive Parte_1
intercorrenti tra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 12/11/2018 (giorno di
ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente svolto) al 30/04/2022
(giorno di ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione
della carriera); 4) condannare il in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1
pagare all'odierna ricorrente le corrispondenti differenze retributive pari ad € 3.849,21, come da
conteggio allegato al presente ricorso che ne costituisce parte integrante e comunque nell'alveo della
prescrizione, ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
5) condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, alla regolarizzazione della posizione Controparte_1
contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente
maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all 6) Con vittoria di CP_2
compensi professionali, spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in
favore dei costituiti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per
l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute e/o prescritte
le pretese economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c., limitando l'eventuale
riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque anni, secondo quanto il giudice
riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo indicato nella presente memoria;
-
Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai 2 sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché l'Amministrazione resistente si è difesa con propri
dipendenti …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale
veicolata da parte ricorrente – condannare l'azienda resistente al pagamento nei confronti
dell di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di CP_2
accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta presso il resistente con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2016; di CP_1
essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo Spezzano Sila - Celico in qualità di collaboratrice scolastica;
che, prima dell'assunzione, aveva svolto anni di servizio con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2000/2001 all'anno scolastico 2015/2016; che, con decreto n. prot. 891 del 13.4.2021, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
Spezzano Sila - Celico aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE, non sussistendo ragioni oggettive per il diverso trattamento;
che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le conseguenti differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive correlate alla
CP_ maggiorazione retributiva, da versare in favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni CP_1
ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs.
297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di
3 ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato,
dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR
399/1988; che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la prescrizione eccepita dal resistente, richiamandosi il principio CP_1
per cui l'anzianità di servizio in ruolo configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione (cfr. Cass. 2232/2020), riferibile invece alle conseguenziali differenze retributive, che sono state chieste con decorrenza dal
12.11.2018.
CP_ Non vi è, dunque, neppure prescrizione per la contribuzione (per la quale dovrebbe trovare in ogni caso applicazione l'art. 3, comma 10-bis, della legge 335/1995).
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez.
Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp.
4 att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270 del
2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle
indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha
carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in
base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il
pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le
maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono
condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere
legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione
oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza
ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una
5 norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di
lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Persona_2
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti
da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in
considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a
tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito
di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata
esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui
sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio
in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione
oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale riconoscimento,
all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità maturata in forza di
6 contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale ricostituzione di carriera,
come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va
rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i
dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai
titoli, sulla base dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di
tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di
ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, Per_3
C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento
dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in
contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo
triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta
accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto
interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi
immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
7 Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente CP_1
alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (dovendosi anche considerare l'assenza di contestazioni specifiche da parte del resistente in CP_1
riferimento ai periodi di servizio), senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive, CP_1
da quantificarsi in €. 3.849,21, come da richiesta di parte ricorrente, attesa la mancanza di contestazioni specifiche (ritenendosi generiche quelle formulate) su tale quantificazione da parte del resistente (come necessario. Cfr. Cass. Sez. Lav. 10116/2015), con CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' per il medesimo periodo.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la serialità del tipo di contenzioso,
sicché le stesse si compensano per la posizione del Controparte_1
nella misura della metà, condanna del convenuto al pagamento della restante CP_1
metà delle spese di lite, liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione.
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano integralmente,
attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
8 dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con conseguente progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
condanna il resistente al pagamento della somma di €. 3.849,21, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6,
della legge 412/1991;
condanna il convenuto al pagamento della maggiore contribuzione in relazione CP_1
alle differenze retributive riconosciute;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti del convenuto CP_1
nella misura della metà, con condanna del al Controparte_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 8.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3532/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza I° Maggio n. 18, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Peppino Russo che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Livia Di
Cola - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalle Dott.sse Serenella Rosaria Zanfini e Serena Cianflone
- resistente
E
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_2
Ferrato e Carmela Filice - convenuto
Oggetto: servizio pre-ruolo; anzianità di servizio;
differenze retributive e contributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito ordinare
al in persona del Ministro pro tempore, di rivalutare, a modifica e Controparte_1
1 correzione del decreto di ricostruzione della carriera del 13/04/2021 prot. n. 891, emesso dal
Dirigente dell'IC Spezzano della Sila - Celico, l'intero servizio pre-ruolo prestato dall'odierno
ricorrente, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, riconoscibile ai fini della ricostruzione di
carriera; 2) ordinare al in persona del Ministro pro tempore, di Controparte_1
inquadrare la ricorrente, alla data del 1/09/2016, nella fascia stipendiale 9-14, avendo già
completato in data 8/05/2011 il periodo di lavoro rientrante nella fascia stipendiale 3-8; 3) accertare
e dichiarare il diritto della sig.ra a percepire le differenze retributive e contributive Parte_1
intercorrenti tra la fascia stipendiale 9-14 e la fascia stipendiale 15-20 dal 12/11/2018 (giorno di
ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base del servizio effettivamente svolto) al 30/04/2022
(giorno di ingresso nella fascia stipendiale 15-20 sulla base dell'impugnato decreto di ricostruzione
della carriera); 4) condannare il in persona del Ministro pro tempore, a Controparte_1
pagare all'odierna ricorrente le corrispondenti differenze retributive pari ad € 3.849,21, come da
conteggio allegato al presente ricorso che ne costituisce parte integrante e comunque nell'alveo della
prescrizione, ovvero la somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo;
5) condannare il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, alla regolarizzazione della posizione Controparte_1
contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente
maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all 6) Con vittoria di CP_2
compensi professionali, spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in
favore dei costituiti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni del : “… - Dichiarare l'infondatezza, in Controparte_1
fatto e in diritto, del ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per
l'effetto, rigettare tutte le domande ivi proposte;
- In ogni caso, dichiarare non dovute e/o prescritte
le pretese economiche ivi formulate, ai sensi dell'art. 2948 co. 4 c.c., limitando l'eventuale
riconoscimento dei correlati diritti economici agli ultimi cinque anni, secondo quanto il giudice
riterrà di giustizia tenendo conto del divieto di cumulo indicato nella presente memoria;
-
Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai 2 sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., poiché l'Amministrazione resistente si è difesa con propri
dipendenti …”.
CP_ Conclusioni dell' “… in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda giudiziale
veicolata da parte ricorrente – condannare l'azienda resistente al pagamento nei confronti
dell di contributi, sanzioni ed ulteriori accessori di legge relativi al periodo oggetto di CP_2
accertamento giudiziale … Con vittoria di spese e compensi di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata assunta presso il resistente con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2016; di CP_1
essere in servizio presso l'Istituto Comprensivo Spezzano Sila - Celico in qualità di collaboratrice scolastica;
che, prima dell'assunzione, aveva svolto anni di servizio con contratti a tempo determinato dall'a.s. 2000/2001 all'anno scolastico 2015/2016; che, con decreto n. prot. 891 del 13.4.2021, il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo
Spezzano Sila - Celico aveva riconosciuto l'anzianità non di ruolo in misura minore rispetto all'effettiva anzianità di servizio;
che, per l'aspetto indicato, si configurava violazione del principio di non discriminazione tra lavoro a termine e lavoro a tempo indeterminato, in contrasto con la Direttiva 99/70/CE, non sussistendo ragioni oggettive per il diverso trattamento;
che, conseguentemente, spettava un diverso inquadramento nelle fasce stipendiali in ragione dell'effettiva anzianità di servizio, con le conseguenti differenze retributive;
che spettavano altresì le differenze contributive correlate alla
CP_ maggiorazione retributiva, da versare in favore dell' Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni CP_1
ed affermando in particolare che si era verificata la prescrizione per le differenze retributive;
che la condotta dell'Amministrazione era stata legittima;
che l'art. 569 D. Lgs.
297/1994 non si poneva in contrasto con la Direttiva 99/70/CE per la sussistenza di
3 ragioni oggettive per il diverso trattamento dei lavoratori a tempo determinato,
dovendosi tener conto anche del “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, DPR
399/1988; che vi era divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio sostenendo principalmente che era contraddittore necessario per il profilo contributivo;
che in caso di riconoscimento del diritto il Ministero
doveva essere condannato al versamento della correlata contribuzione;
che trovava applicazione l'art. 3, comma 10 bis, della legge 335/1995, che escludeva la prescrizione della contribuzione. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 21.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste la prescrizione eccepita dal resistente, richiamandosi il principio CP_1
per cui l'anzianità di servizio in ruolo configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione (cfr. Cass. 2232/2020), riferibile invece alle conseguenziali differenze retributive, che sono state chieste con decorrenza dal
12.11.2018.
CP_ Non vi è, dunque, neppure prescrizione per la contribuzione (per la quale dovrebbe trovare in ogni caso applicazione l'art. 3, comma 10-bis, della legge 335/1995).
Facendo seguito a precedenti analoghi, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Secondo il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez.
Lav. nn. 22558/2016, 23868/2016, 12503/2020, che si richiamano anche ex art. 118 disp.
4 att. c.p.c.), nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo.
La Suprema Corte argomenta nei termini per cui: “All'affermazione del principio di diritto,
richiamato in numerose pronunce successive (cfr. fra le tante Cass. n. 30573, 20918, 19270 del
2019 e Cass. nn. 28635, 26356, 26353, 6323 del 2018), la Corte è pervenuta sulla base delle
indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che: a) la clausola 4
dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non
obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha
carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce,
disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del 8.9.2011, causa Persona_1
C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in
modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137, n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in
base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli
lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il
pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le
maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono
condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere
legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione
oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza
ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una
5 norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di
lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può
essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le
modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
(Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C677/16,
punto 57 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Persona_2
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi) …” (così Cass. Sez. Lav. 12503/2020 citata).
Va poi richiamata la Sentenza della Corte di Giustizia UE 466/2018, secondo cui: “Così la
Corte ha già statuito che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti
da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in
considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a
tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito
di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata
esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui
sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia prestato detti periodi di servizio
in base a un contratto o a un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione
oggettiva di tal genere”.
Nel caso in esame, le ragioni oggettive per la disparità di trattamento non sono sussistenti,
dovendosi considerare la stessa continuità nel lavoro, che rende l'esperienza lavorativa parificabile con il rapporto di lavoro degli assunti a tempo indeterminato (cfr. principi affermati, tra le altre, da Trib. Roma Sez. Lav. 1139/2019).
Occorre ancora richiamare il principio, ribadito dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE
n. 494/2019, secondo cui: “… D'altro canto, occorre constatare che l'integrale riconoscimento,
all'atto dell'immissione in ruolo del lavoratore interessato, dell'anzianità maturata in forza di
6 contratti di lavoro a tempo determinato equivarrebbe ad un'integrale ricostituzione di carriera,
come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. In tale contesto, va
rammentato che il diritto dell'Unione non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i
dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai
titoli, sulla base dell'esperienza professionale da essi maturata in forza di contratti di lavoro a
tempo determinato, dato che tale disparità di trattamento risulta dalla necessità, da un lato, di
tenere conto delle qualifiche richieste e della natura delle mansioni di cui i dipendenti pubblici di
ruolo devono assumere la responsabilità, e, dall'altro, di evitare il prodursi di discriminazioni alla
rovescia nei confronti di questi ultimi (v., in particolare, sentenza del 20 settembre 2018, Per_3
C-466/17, EU:C:2018:758, punti 46 e 47 e giurisprudenza ivi citata) …”.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato,
maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato, con la conseguenza che non possono essere considerati gli intervalli tra i contratti a tempo determinato.
Va infine osservato che i principi indicati trovano applicazione anche nel caso in esame
(cfr. Cass. Sez. Lav. 2924/2020: "Il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 569 relativo al riconoscimento
dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola si pone in
contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art.
570 cit. decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo
triennio e per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi. Il giudice, una volta
accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto
interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi
immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato”).
7 Su tali premesse, deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro svolto in favore del precedente CP_1
alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato (dovendosi anche considerare l'assenza di contestazioni specifiche da parte del resistente in CP_1
riferimento ai periodi di servizio), senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Consegue la condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive, CP_1
da quantificarsi in €. 3.849,21, come da richiesta di parte ricorrente, attesa la mancanza di contestazioni specifiche (ritenendosi generiche quelle formulate) su tale quantificazione da parte del resistente (come necessario. Cfr. Cass. Sez. Lav. 10116/2015), con CP_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo ex art. 429, comma 3, c.p.c. e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991.
CP_ Spetta, infine, la maggiore contribuzione dovuta nei confronti dell' per il medesimo periodo.
In ordine alle spese di lite, si ritiene di valorizzare la serialità del tipo di contenzioso,
sicché le stesse si compensano per la posizione del Controparte_1
nella misura della metà, condanna del convenuto al pagamento della restante CP_1
metà delle spese di lite, liquidata come da dispositivo con la chiesta distrazione.
CP_ Per la domanda proposta nei confronti dell' le spese si compensano integralmente,
attesa la posizione processuale dell'ente previdenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda nei termini indicati e, per l'effetto,
8 dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della anzianità di servizio, del periodo di lavoro precedente alla sua immissione in ruolo in misura pari al servizio effettivamente prestato, con conseguente progressione stipendiale senza differenza di trattamento rispetto al personale assunto con contratto a tempo indeterminato;
condanna il resistente al pagamento della somma di €. 3.849,21, oltre interessi CP_1
legali e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6,
della legge 412/1991;
condanna il convenuto al pagamento della maggiore contribuzione in relazione CP_1
alle differenze retributive riconosciute;
compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti del convenuto CP_1
nella misura della metà, con condanna del al Controparte_1
pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese di lite, che si liquida in €. 600,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 8.2.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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